Pagine

23 settembre 2016

66/16. Mediazione obbligatoria senza l’assistenza dell’avvocato: improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 66/2016)

=> Tribunale di Torino, 30 marzo 2016

Non può considerarsi validamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria esperito senza l’assistenza di un avvocato. Va pertanto accolta l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità, in quanto nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria, per espressa previsione legislativa (art.5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010), l’assistenza di un avvocato (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 66/2016

Tribunale di Torino
sentenza
30 marzo 2016

Omissis

L’attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’invalidità e la nullità parziale dei contratti di conto corrente …omissis…
All’udienza del omissis il Giudice ha rilevato non essere stato esperito l’obbligatorio tentativo di mediazione, rinviando per la produzione, di parte attrice, della predetta documentazione.
Parte attrice ha depositato il verbale di conclusione del procedimento di mediazione del omissis promosso omissis senza l’assistenza di un avvocato, ma solo del consulente omissis.
La Banca ha insistito per l’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande avversarie in quanto nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Ritiene il giudicante che l’eccezione pregiudiziale di improcedibilità di parte convenuta è da accogliere in quanto l’art. 5 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 recita che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…) contratti (…) bancari (…) è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”: di conseguenza il procedimento di mediazione esperito da parte attrice non può considerarsi validamente esperito, essendo necessaria, per espressa previsione legislativa, l’assistenza di un avvocato per la validità del procedimento stesso.
Non vi sono le condizioni per la condanna dell’attrice ex art. 96 c.p.c .
Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibili le domande di parte attrice; dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite che liquida in omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.