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27 settembre 2016

67/16. Mediazione delegata espletata, ma con istanza depositata oltre il termine dei 15 giorni: no all’improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2016)

=> Corte d’appello di Milano, 28 giugno 2016

Disposto l'instaurazione del procedimento di mediazione secondo quanto previsto ai sensi dell'art.5 d.lgs. n. 28/2010, fissando il termine di legge di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione, va osservato che il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lgs, n. 28/2010, non comporta l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali rilevati dal giudice di primo grado, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato (I) (II) (III).


(II) La pronuncia d’appello massimata è relativa alla pronuncia di primo grado Tribunaledi Monza, 21 gennaio 2016, n. 156, in Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2016

(III) La giurisprudenza in tema di mancato rispetto dei termini di presentazione dell’istanza di mediazione è consultabile al seguente link:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2016

Corte d’appello di Milano
ordinanza
28 giugno 2016

Omissis

il giudice di prime cure ha disposto l'instaurazione del procedimento di mediazione secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, fissando il termine di legge di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione;
a fronte dei tardivo deposito della suddetta domanda, avvenuto il 18 novembre 201.5 e, pertanto, oltre il termine del 31 luglio 2015 indicato dal giudice in conformità alla norma di cui sopra, il giudice di prima istanza ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio nonostante fosse stata dal medesimo accertata la natura ordinatoria del termine suddetto;
il mancato rispetto di un termine di natura ordinatoria, fissato dal giudice in stretta applicazione dei termini di legge previsti ai sensi dell'art. 5 d.lgs, n. 28/2010, non comporterebbe pertanto l'improcedibilità del giudizio, stante la natura non perentoria del termine medesimo, la cui mancata osservanza non determina certamente gli effetti decadenziali rilevati dal giudice, atteso che il tentativo di mediazione è stato regolarmente espletato;
ai fini del decidere il merito della controversia, risulta pertanto necessario procedere alla fase istruttoria sollecitata dal omissis sin dai primo grado di giudizio, francata solo per effetto della declaratoria d' improcedibilità;
risulta pertanto necessario procedere alla nomina di un consulente tecnico affinché venga effettuata una perizia calligrafica sulla sottoscrizione apposta alla fideiussione asseritamente rilasciata da parte del omissis nei confronti di omissis, disconosciuta dalla parte opponente sin dall'atto di opposizione e di cui la controparte ha chiesto di avvalersi producendone l' originale;
alla stregua di quanto rilevato, è necessario nominare all'uopo il CTU dott. omissis cui si assegna il seguente quesito peritale: "Accerti il consulente, esaminati gli atti e i documenti di causa, se la sottoscrizione apposta alla fideiussione rilasciata da parte del omissis nei confronti di omissis sia riconducibile al sig. omissis ".

PQM

La Corte d'Appello nomina quale CTU dott. omissis, convocandolo per il conferimento del suddetto incarico innanzi al consigliere relatore omissis all'udienza monocratica che si terrà omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.