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12 luglio 2016

55/16. Mancata adesione alla mediazione: vanno esposte le ragioni al mediatore e al giudice, ex art. 116 c.p.c. (Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2016)

=> Tribunale di Lecco, 13 aprile 2016

Disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c. la parte che non aderisca alla mediazione dovrà esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e comunque al giudice nella successiva prosecuzione del giudizio (I) (II).


(II) Art. 116 c.p.c. Valutazione delle prove.
Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Si veda al riguardo l’art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010:  
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 55/2016

Tribunale di Lecco
ordinanza
13 aprile 2016

Omissis

il presente giudizio fa seguito ad un verbale di conciliazione già sottoscritto dalle parti nel 2011
presso omissis;
la trattazione e decisione della presente causa appare complicata dalle problematiche già rilevate a verbale di udienza del omissis (molte delle questioni sollevate dalla parte convenuta nella memoria n. 2 sono assolutamente nuove rispetto alla comparsa di costituzione, mentre l’entità dei danni azionati da parte attrice non è chiara rispetto alla prospettazione fatta dal procuratore attoreo);
le parti hanno manifestato serie difficoltà di comunicazione davanti al giudice, non apparendo in grado di cogliere serenamente, nei tempi consentiti dall’udienza, il carattere vantaggioso di una conciliazione, rispetto alla prosecuzione del giudizio, sicché è probabile che un confronto più approfondito davanti ad un organismo di mediazione, a ciò deputato, possa sortire risultati più proficui rispetto al tentativo di conciliazione giudiziale;
la causa per essere decisa richiede un’istruttoria, non potendosi escludere anche la necessità di
una consulenza tecnica d’ufficio, ciò implicando costi che una mediazione consentirebbe di evitare.

Ciò premesso il Giudice dispone la mediazione obbligatoria ex art. 5 comma secondo, del d.lgs.vo 28/2010 e fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del omissis, evidenziando che ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c. la parte che non aderisca alla mediazione dovrà esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e comunque al giudice nella successiva prosecuzione del giudizio.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.