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15 luglio 2016

56/16. Il giudice può prescrivere al mediatore di formulare la proposta conciliativa anche senza concorde richiesta delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2016)

=> Giudice di pace di Caserta, 24 marzo 2016

Mandate le parti in mediazione, il giudice può ordinare alla parte onerata di attivare una procedura di mediazione per la soluzione della controversia ricorrendo a un organismo di conciliazione il cui regolamento non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti, prescrivendo altresì al mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa anche in assenza d’una concorde richiesta delle parti (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2016

Giudice di pace di Casera
ordinanza
24 marzo 2016

Omissis

E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione
più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.
E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è
l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.

PQM

Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del omissis, così provvede, letto e applicato l’art. 5 comma 2°, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28:

ordina all’opponente Condominio omissis, nella persona dell’amministratore pro tempore, di attivare una procedura di mediazione per la soluzione della controversia, ricorrendo a un organismo di conciliazione, pubblico o privato che sia presente nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 16 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti;

prescrive al mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa anche in assenza d’una concorde richiesta delle parti, nel contempo invitando quest’ultime ad allegare copia dei
verbali d’incontro di mediazione e d’esito conclusivo della stessa;

assegna all’opponente Condominio omissis il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

si riserva ulteriormente sulle questioni preliminari e sulla domanda di provvisoria esecuzione sollecitata dall’opposta omissis all’esito della demandata mediazione, e rinvia la causa per il prosieguo all’udienza del omissis.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito anche via P.E.C.

Caserta, il 24 marzo 2016

Il Giudice di Pace
Dott. Alfonso di Nuzzo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.