Pagine

8 luglio 2016

54/16. Mediazione demandata e decreto ingiuntivo: l’onere della mediazione grava sull'opponente (Osservatorio Mediazione Civile n. 54/2016)

=> Tribunale di Napoli, 21 marzo 2016 n. 3738

In tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010), il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l'opposizione a essa. È dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria. Pertanto, in caso di mediazione disposta dal giudice, se nessuna delle parti attiva detta procedura,  l’opposizione va dichiarata improcedibile, con conferma del decreto ingiuntivo (I). 


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 54/2016

Tribunale di Napoli
Sentenza
n. 3738
21 marzo 2016

Omissis

L'eccezione preliminare in merito alla improcedibilità della opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sollevata da parte opposta ma rilevabile di ufficio dal GU, è idonea a definire in via assorbente la controversia.
Ed infatti è pacifico che in tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l'opposizione a essa; l'inattività delle parti, infatti, dà luogo all'estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l'incontrovertibilità tipica del giudicato (cfr. Tribunale Firenze, sez. III, 30/10/2014); sul punto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile 3 dicembre 2015 n. 24629) ha stabilito che la norma (art. 5 D.Lvo 28/2010) è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale.
In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere il processo la extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione.
Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta.
Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
È l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. È, dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.
Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile.
Nel caso in esame il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 19.01.2015 (entro il termine perentorio di giorni 15); nessuna delle parti ha attivato la detta procedura; in conseguenza di tanto la presente opposizione va dichiarata improcedibile, con conferma del DI n. omissis.
Ogni ulteriore questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (applicabile anche alle cause già pendenti: art. 28: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore."; art. 29: "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.

PQM

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione perché improcedibile e conferma il DI omissis; condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del giudizio liquidate in omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.