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10 giugno 2016

44/16. La riconvenzionale c.d. inedita soggiace alla mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2016)

=> Tribunale di Verona, 12 maggio 2016

La riconvenzionale c.d. inedita (domanda riconvenzionale su questione con riferimento alla quale nella fase di mediazione precedentemente svolta le parti non discussero), è anch’essa soggetta alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 comma 1-bis d. lgs. 28/2010 (I) (II) (III).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2016

Tribunale di Verona
ordinanza
12 maggio 2016

Omissis

Rilevato il difetto della condizione di procedibilità della riconvenzionale spiegata dall’istituto di credito e avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento in proprio favore della somma di euro omissis a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente;
che a tale conclusione non osta la circostanza che la mediazione si è svolta prima dell’inizio del giudizio su iniziativa degli attori perché, sebbene alla procedura stragiudiziale abbia partecipato validamente ed efficacemente il difensore dell’istituto di credito, dal verbale del procedimento, invero piuttosto sintetico, che è stato dimesso all’odierna udienza risulta che in quella fase le parti non discussero della pretesa oggi svolta dalla banca;
che si è pertanto in presenza di una riconvenzionale c.d. inedita, anch’essa soggetta a mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010;
che a favore della sottoposizione anche di tale domanda al tentativo obbligatorio di conciliazione militano le seguenti considerazioni: 1) la Cassazione (Cass. sez. III, 18 gennaio 2006, n.830) ha interpretato una norma analoga, ed anzi identica nella sua prima parte, all’art. 5 comma 1 bis d. lgs. 28/2010, ossia l’art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 3, ora art. 11 d. lgs. 150/2011 (norma che esordisce così: “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria…”), nel senso che l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 36 c.p.c.; 2) il termine convenuto utilizzato dall’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010. per indicare il soggetto che eccepisce l’improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale; 3) l’esclusione della domanda del convenuto dall’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 1 bis provocherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto illegittima;
che alle suddette considerazioni non potrebbe validamente obiettarsi che la norma in esame deve essere interpretata restrittivamente, costituendo una deroga al diritto di azione, atteso che tale argomento presuppone che la norma sia inequivoca nell’escludere dall’obblio di mediazione le domande cumulate mentre, dopo quanto detto sopra, così non è;
che deve parimenti escludersi che lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione dopo l’esito infruttuoso del primo sia inutile e dispendioso poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta costituita dalla domanda di condanna del soggetto convenuto ed essa è idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.

PQM

Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.