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14 giugno 2016

45/16. Primo incontro: il mediatore deve verbalizzare quale parte dichiari di non voler proseguire nella mediazione. Criterio di competenza territoriale dell’organismo: derogabilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2016)

=> Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 22 febbraio 2016

Disposta la mediazione ex art. 5 comma II d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare (I).

Disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, la domanda di mediazione va depositata nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia avuto riguardo ai criteri dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 cit. (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2016

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
ordinanza
22 febbraio 2016

Omissis

- letto ed osservato l’art. 5 comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, secondo il quale l’esperimento del procedimento di mediazione disposto dal Giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- precisato che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite
di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
- viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni,
dalla L. 9 agosto 2013 n.98;
- visto il proprio carico di ruolo, il quale consiglia, a seguito dello studio della causa e della
proposta conciliativa effettuata, di demandare alla mediazione delegata la ricerca di una comune volontà delle parti di giungere ad una soluzione concordata;

PQM

Letto ed applicato l’art. 185 bis c.p.c., formula alle parti la seguente proposta conciliativa sulla scorta dei fatti costitutivi portati in giudizio: omissis
Letto ed applicato l’art. 5 comma II d.lgs. 4 marzo 2010 n.28, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare; fissa udienza omissis per verificare l’esito della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia nel luogo avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art.4 citato.
Si riserva all’esito ogni altra eventuale determinazione intesa al proseguimento della causa.
Si comunichi.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.