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30 giugno 2014

40/14. Parlamento UE: impatto della dir. n. 52/08 e misure per aumentare la diffusione della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2014)

La direzione generale per le politiche interne del Parlamento europeo ha recentemente reso noto il proprio studio relativo alla valutazione dell’impatto della direttiva n. 52 del 2008 in materia di mediazione civile nonché alle misure per aumentare la diffusione dell’istituto (1).

In particolare, nel documento si evidenzia la scarsa utilizzazione in tutti i Paesi UE della mediazione in materia civile e commerciale, nonostante i suoi “vantaggi comprovati e molteplici”. Tale dato deludente, emerge dallo studio, viene direttamente collegato allo scarso impegno politico (legislativo e promozionale) riscontrato in quasi tutti i 28 Stati membri nei confronti della mediazione.
Lo studio, nell’ottica di raggiungere una maggiore diffusione della mediazione, tratta, fra l’altro, dei possibili interventi utili, non solo di natura legislativa, nonché della tematica della mediazione c.d. obbligatoria.

Il testo del documento ‘REBOOTING’ THE MEDIATION DIRECTIVE: ASSESSING THE LIMITED IMPACT OF ITS IMPLEMENTATION AND PROPOSING MEASURES TO INCREASE THE NUMBER OF MEDIATIONS IN THE EU è consultabile sul sito web del Parlamento europeo al seguente link:


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 40/2014

25 giugno 2014

39/14. ESCLUSIVA. La mediazione non è un incontro tra difensori davanti al mediatore (Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2014)

=> Trib. Bologna, 5 giugno 2014

IMPORTANTE e RECENTE pronuncia in materia di mediazione pubblicata in ESCLUSIVA dalla Rivista La Nuova Procedura Civile.

MEDIAZIONE E PROCESSO CIVILE, CULTURA DELLA MEDIAZIONE: La mediazione non è un incontro tra difensori davanti al mediatore

Massimasentenza integrale sono consultabili gratuitamente in esclusiva sul portale della Rivista al seguente link:




Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 39/2014
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

19 giugno 2014

38/14. ADR e modifiche al c.p.c. del 2013, promozione della “fuoriuscita dal processo”: art. 185-bis, giudice come “compositore di controversie” e potere-dovere conciliativo, mediazione, responsabilizzazione degli avvocati (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2014)

=> Trib. Fermo, 21 novembre 2013

La figura del giudice come “compositore di controversie” (tra l’atro una delle opzioni avanzate dalla sociologia sulla “figura del giudice”, ovvero, almeno in civile, un “mediatore di conflitti”) non da ora è nel diritto positivo, e da oggi con chiara scelta legislativa di favor (I) (II). Va tuttavia osservato che, sebbene le caratteristiche del mediatore non sono le caratteristiche del giudice in quanto tale (cioè di chi decide), nessuno dice che il giudice deve fare delle proposte da cui decisamente traspaia come la pensa; ciò è evidente in limine litis, ma anche a fine istruttoria è così (in quanto l’unico vero ostacolo - in cui è in gioco il diritto costituzionale di difesa - è che il giudice, con la sua proposta, non deve spingere la parte che, per motivi psicologici e/o economici , non è in grado di “reggere” i tempi di un processo medio, ad accettare una proposta che le dia molto di meno di quanto le spetta o le imponga molto di più di quanto deve dare).

(I) Si veda, in generale, la tematica “cultura della mediazione” dell’Osservatorio.

(II) Quanto alla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., la pronuncia parola precisa – tra l’altro – che a seguito dell’ultima novella al codice di rito “sono stati tra l’altro ulteriormente promossi gli istituti finalizzati alla fuoriuscita dal processo”, rispetto ai quali occorre, tra l’altro, sottolineare la presenza dei seguenti dati: 1. riconoscimento ope legis a tutti gli avvocati dell’idoneità ad essere mediatori (“riconoscimento il quale, seppure specificamente previsto con riferimento alla legge speciale sulla cosiddetta media-conciliazione, non può non essere preso come caratteristica della stessa professione di avvocato”); 2. riconoscimento al giudice di un forte potere-dovere conciliativo; 3.libertà/informalità della metodologia con la quale si svolge il tentativo di composizione, con l’unico limite del coinvolgimento paritario delle parti”; 4.tendenziale ricaduta sul regime delle spese in caso di proposta conciliativa fallita”. Da ciò discende – prosegue il giudice – “la necessità, più che la possibilità, di iniziare sistematicamente una conciliazione” secondo le seguenti direttive: 1. responsabilizzazione dei difensori (“che, sia pure su impulso ed indirizzo del giudice, si vedono investiti di una proposta che possono gestire ulteriormente con i loro assistiti, ai fini di una composizione”); 2. “necessità di attivare programmi sistematici di fuoriuscita dal processo nelle controversie di modesto valore” (“controversie di valore inferiore ad euro 10.000, salvo casi particolari da individuare con criteri predeterminati”); 3. “necessità che non si protragga un contenzioso praticamente inutile” (ad esempio in caso di sentenze pilota). Ne deriva: a. la validità della scelta di operare in prima battuta con proposta “transattiva” (“che coinvolga anche la possibilità di comunicazione e colloquio, sul punto, cliente/avvocato”); b.la selettiva scelta di una convocazione e tentativo diretto di conciliazione (eventualmente ma non necessariamente culminante in una specifica proposta) del giudice nei confronti delle parti, previo interrogatorio libero in tutti quei casi in cui il sistema complessivo appare inefficiente o addirittura punitivo nei confronti dell'utente della giustizia”.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2014

Tribunale di Fermo
21 novembre 2013
Ordinanza

…Omissis…

Rilevato che, a seguito dell'ultima novella al c.p.c. , sono stati tra l'altro ulteriormente promossi gli istituti finalizzati alla fuoriuscita dal processo, rispetto ai quali, per quello che qui interessa, occorre sottolineare la presenza dei seguenti dati:
1) riconoscimento ope legis a tutti gli avvocati dell'idoneità ad essere mediatori, riconoscimento il quale, seppure specificamente previsto con riferimento alla legge speciale sulla cosiddetta media-conciliazione, non può non essere preso come caratteristica della stessa professione di avvocato;
2) riconoscimento al giudice di un forte potere-dovere conciliativo, già anticipato, peraltro, da questo stesso giudice in via d'interpretazione sistematica della pregressa norma (v. ad es. ord. 29.3.011 sez. dist. Di S.E. A Mare, in http://www.studiocataldi.it/);
3) libertà/informalità della metodologia con la quale si svolge il tentativo di composizione, con l'unico limite del coinvolgimento paritario delle parti;
4) tendenziale ricaduta sul regime delle spese in caso di proposta conciliativa fallita.

Se questi sono i punti salienti che individuano il nuovo assetto delle possibilità di composizione/conciliazione, ne discende la necessità, più che la possibilità, di iniziare sistematicamente una conciliazione secondo le seguenti direttive.

1) Responsabilizzazione dei difensori che, sia pure su impulso ed indirizzo del giudice, si vedono investiti di una proposta che possono gestire ulteriormente con i loro assistiti, ai fini di una composizione.

2) Necessità di attivare programmi sistematici di fuoriuscita dal processo nelle controversie di modesto valore, inferiore ad euro 10.000, salvo casi particolari da individuare con criteri predeterminati.

3) Necessità che non si protragga un contenzioso praticamente inutile in quanto in tutto o in parte si tratta di questioni "seriali" su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze "pilota" (es. , rapporti bancari in materia di anatocismo e cms).

Ne deriva la validità di continuare la scelta, fatta propria da questo giudice nel corso di tutto l'anno 2011 e parte del 2012, di operare in prima battuta con proposta "transattiva", che coinvolga anche la possibilità di comunicazione e colloquio, sul punto, cliente/avvocato . Ne deriva altresì la selettiva scelta di una convocazione e tentativo diretto di conciliazione (eventualmente ma non necessariamente culminante in una specifica proposta) del giudice nei confronti delle parti, previo interrogatorio libero in tutti quei casi in cui il sistema complessivo appare inefficiente o addirittura punitivo nei confronti dell'utente della giustizia: caso classico le divisioni immobiliari, vera e propria iattura per le parti (visto l'obsoleto impianto normativo) le quali non hanno altra colpa che quella di voler dividere un bene comune , ancorché in disaccordo sui criteri di divisione stessa.

Alla luce di quanto sopra, ritiene questo giudice che la presente controversia rientri nel tentativo transattivo di cui all'art. 185 bis c.p.c. , in particolare , essendo ormai pacifica tra gli interpreti la doverosa applicazione a tutti i procedimenti pendenti alla data dell'introduzione del predetto articolo 185 bis delle norme in esso contenute (Trib. Milano, Sez. X, ord. 4.7.2013; Trib. Nocera Inferiore, I Sez. Civile, ord. 27/08/2013; Trib. Milano, sez. IX civ., decr. 26.6.2013; Trib. Roma Sez.XIII, 23.9.2013, tutti provvedimenti reperibili sul web); rimane il contrasto tra gli interpreti e nella giurisprudenza se, attenendosi al dato letterale della novella, la sussistenza di tale potere-dovere sia temporalmente condizionata, per la portata della "...sua interpretazione letterale, in quanto l'espressione "sino a quando è esaurita l'istruzione" indica esplicitamente come limite dell'attività del giudice di formulare i termini della transazione o della conciliazione quello della fase istruttoria; dall'interpretazione logico sistematica, in quanto stabilire il potere dovere del giudice di formulare, non potendo ciò avvenire se non in termini sufficientemente specifici e dettagliati, alle parti una ipotesi conciliativa o transattiva della controversia, in una fase in cui è già chiusa l'attività istruttoria e non resta che rimettere le parti alla decisione, significherebbe imporre al giudice di anticipare esplicitando il contenuto della ipotesi transattiva/conciliativa la sua probabile decisione finale, senza che agli atti possa sopravvenire alcun nuovo elemento istruttorio utilizzabile per la decisione..." . Tanto che il predetto potere si differenzierebbe, nella prospettiva del provvedimento appena richiamato, da quello, il quale pure si ritiene sussistente anche dopo la novella del 2006 che l'avrebbe abrogato, consistente nella possibilità del giudice di far conciliare le parti, fattispecie che per l'appunto si evidenzia quale ipotesi in cui "...il giudice non sia chiamato a farsi promotore del contenuto di una transazione/conciliazione da sottoporre all'accettazione delle parti, ma sia chiamato più semplicemente ad esperire il tentativo di conciliazione ex art 185 cpc, la legge non pone momenti preclusivi, stabilendo che la facoltà del giudice può essere esercitata in qualunque stato e grado del processo, ex art. 117 cpc e art. 185 comma 1 cpc..." (così Trib. Milano, Sez. X, ord. 4.7.2013,cit.), distinzione che peraltro non convince in quanto tende ad operare una rigida differenziazione tra la funzione facilitativa della composizione della lite, priva di una specifica proposta, ed una funzione più specificamente propositiva, differenziazione che non solo non trova, questa sì, corrispondenza del diritto positivo, ma che pone irragionevoli differenziazioni di trattamento nell'ambito dello stesso giudizio ordinario, a seconda che l'istruttoria sia chiusa o meno, ed inoltre si pone in contrasto con la modularità e l'atipicità degli strumenti che appaiono elementi qualificanti, come sopra accennato, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali del processo e dei diritti indefettibili delle parti, del potere-dovere del giudice, il quale tra l'altro, se si aderisse all'interpretazione appena richiamata, nel secondo caso non sarebbe più potere-dovere ma una mera facoltà discrezionale del giudice stesso; peraltro la stessa modularità ed elasticità degli strumenti sembra essere stata bene apprezzata da altro orientamento dei giudici di merito (Trib. Roma Sez. XIII, 23.9.2013, cit.) che nell'ambito di questa modularità tende, in più, a ricomprendere la stessa media-conciliazione delegata dal giudice.

La sostanziale omogeneità strutturale dei vari poteri a disposizione del giudice quale conciliatore - in un'ottica la quale è certamente deflattiva ma appare portatrice di molte altre istanze, negli stessi interessi dei soggetti che contendono nel processo - appare pienamente apprezzabile sol che si pensi che la disposizione ha reintrodotto un obbligo, per il giudice, già previsto dalla precedente formulazione dell'art. 183 c.p.c., prima della riforma del 2005 (entrata in vigore a marzo 2006). La vecchia norma, infatti, disponeva che, in prima udienza di trattazione, il giudice istruttore, interrogate le parti, quando la natura della controversia lo consentiva, tentasse la conciliazione.

Aspetti peculiari di una proposta di composizione della lite che venga ad istruttoria chiusa non possono negarsi, ma ad altri livelli: è evidente che il vantaggio per il sistema e per gli stessi interessati (anche in termine di risparmio sui costi delle spese processuali) è più modesto quando una composizione avviene a ridosso di una sentenza piuttosto che all'inizio della causa. Tuttavia la questione va posta nell'arco dell'intero eventuale giudizio, tenuto conto che l'accordo transattivo o conciliativo ragionevolmente preclude ulteriori gradi di giudizio, che, quanto ai tempi, sono superiori a quelli di primo grado. Inconsistente appare la questione relativa al vulnus della terzietà del giudice, obiezione già battuta in breccia da parecchio avveduti commentatori (il giudice si pronuncia spesso nel merito anche ammettendo le prove, negando o concedendo la provvisoria esecuzione del d.i., ecc.) ma che pure è dura a morire nonostante l’attuale espressa previsione normativa . Piuttosto appare curioso notare che censure uguali e contrarie sono state avanzate proprio sulla proposta in limine litis, in cui il giudice non avrebbe ancora sufficienti elementi , e si affiderebbe solo al suo intuito, con l’alea che ne deriva . Il che equivale a dire che, troppo presto o troppo tardi , è proprio la figura del giudice come "compositore di controversie" che non si accetta (eppure questa è proprio una delle opzioni avanzate dalla sociologia sulla "figura del giudice" , cioè, almeno in civile, un "mediatore di conflitti") ma che non da ora è nel diritto positivo, da oggi con chiara scelta legislativa di favor.

Considerato, infine che, semmai, unica obiezione di spessore, di rilievo pratico è che, una volta che il giudice abbia effettuato una proposta da cui si capisce chiaramente come la pensa, la parte che si sente favorita da questo modo di pensare preferisca aspettare la sentenza piuttosto che adeguarsi alla composizione.

Anche questa osservazione, a ben vedere, denota però una sostanziale superficialità nella conoscenza dei fini e della struttura di una possibile "mediazione dei conflitti".

Innanzitutto chi ha ragione e rifiuti la transazione potrebbe esporsi al rischio di una compensazione delle spese , soprattutto quando, e si tratta della stragrande maggioranza dei casi, chi vince non ottiene quasi mai il 100 % del suo petitum, ma una somma sostanzialmente inferiore ( 90 % o meno ancora).

Poi - e questo è fondamentale per le caratteristiche del mediatore, che non sono le caratteristiche del giudice in quanto tale, cioè di chi decide - nessuno dice che il giudice deve fare delle proposte da cui decisamente traspaia come la pensa. Ciò è evidente in limine litis, ma anche a fine istruttoria è così, in quanto l'unico vero ostacolo - in cui è in gioco il diritto costituzionale di difesa - è che il giudice, con la sua proposta, non deve spingere la parte che, per motivi psicologici e/o economici , non è in grado di “reggere” i tempi di un processo medio, ad accettare una proposta che le dia molto di meno di quanto le spetta o le imponga molto di più di quanto deve dare. E' appena il caso di dire che questo giudice non ha riscontrato ex post, per quanto è stato possibile, nella sua non brevissima sperimentazione della "proposta transattiva", inconvenienti del genere.

Di talché viene fatta alla parti la seguente proposta:
Corresponsione, da parte del convenuto, della somma di euro 5000 omnicomprensiva di quota di spese processuali. Invita le parti a prendere esplicita posizione, anche per il tramite dei loro difensori, sulla proposta di cui sopra, fissando udienza, previa rimessione in istruttoria, al 19.12.013 ore 10.30.

Si comunichi
Fermo lì 21.11.2013. Il Giudice dr. Cesare Marziali


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

13 giugno 2014

37/14. Controversia sull’adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra amministratore e condominio: mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2014)

=> Trib. Bari, 26 maggio 2014

Le controversie relative all’adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra amministratore e condominio ricadono nella materia del condominio per la quale è previsto l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2014

Tribunale di Bari
26 maggio 2014
Ordinanza

Il giudice onorario,

sciogliendo la riserva che precede,

visto il ricorso per reclamo ex art.177 c.p.c del 13.05.2014;

lette le deduzioni formulate dalle parti nel verbale di udienza del 21.05.2014;

considerato che il presupposto della domanda attorea è costituito comunque dall’adempimento delle obbligazioni nei rapporti tra Amministratore e Condominio di tal guisa da ritenere che la fattispecie in esame ricada nella materia del condominio per la quale è previsto l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità giudiziale;

visti e applicati gli artt. 5–1-bis e 6 del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e successivamente al Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69 (Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98); 

PQM

Revoca l’ordinanza del (...);

dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale;

fissa l’udienza del (…) assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Si comunichi.

Bari, 26.05.2014

Il Giudice Onorario
R. De Luca.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

9 giugno 2014

36/14. Improcedibilità della domanda giudiziale: natura del primo incontro di mediazione, avvocati e presenza delle parti (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2014)

=> Trib. Firenze, 17 marzo 2014

Qualora le parti non abbiano partecipato personalmente alla procedura risultando rappresentate dai propri difensori i quali, all’uopo delegati, abbiano manifestato al mediatore la mera volontà dei deleganti di non procedere all’esperimento della procedura di mediazione, il tentativo di mediazione, pur ritualmente iniziato, non risulta altrettanto ritualmente condotto a termine; da ciò consegue che le parti devono essere rimesse dinanzi al mediatore affinché prosegua e si esaurisca l’esperimento della procedura di mediazione.
Il disposto di cui all’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (secondo cui il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione) vuol dire che le parti devono esprimersi “sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima” e non, invece, sulla loro volontà di procedere alla mediazione (I).

Fattispecie: causa relativa a controversia bancaria.


Per approfondimenti si veda SPINA, Rischio condanna ex art. 96c.p.c. se non si svolge la mediazione, 2014, in Altalex.it

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2014

Tribunale di Firenze
17 marzo 2014
Ordinanza

Il giudice sciogliendo la riserva che precede e letti gli atti:

- ritenuto, con riferimento al merito, che le eccezioni sollevate dagli opponenti, in particolare anche con riferimento all’illegittimo e immotivato esercizio del recesso della Banca ingiungente, alla violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e all’erronea indicazione dell’ammontare di interessi anche anatocistici, non possono valutarsi in questa sede gravi motivi idonei alla sospensione del decreto opposto, tenuto conto sia del riepilogo depositato dagli opponenti (doc. 21) che semmai, previa illustrazione delle metodologie svolte a mezzo di effettiva consulenza tecnica, meriterà approfondimenti di verifica istruttoria sui risultati indicati sia della documentazione in atti, in ordine tanto alle clausole contrattuali che regolamentano il recesso quanto alla documentazione attestante la complessiva situazione economica di esposizione della società opponente, sia del potere-dovere del giudice dell’opposizione, comunque, di decidere sulla situazione giuridica controversa introdotta con l’azione monitoria;

- rilevato, con riferimento alla mediazione, che le parti non hanno partecipato personalmente alla procedura risultando rappresentate dai propri difensori; ritenuto al riguardo che l’esplicito riferimento operato dalla legge (art. 8) alla circostanza che “…al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato…” implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, limitando a casi eccezionali l’ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri; che pertanto mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l’ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro;

- rilevato, altresì, che i difensori delle parti, all’uopo delegati, hanno manifestato al mediatore la mera volontà dei deleganti di non procedere all’esperimento della procedura di mediazione; ritenuto al riguardo che le procedure di mediazione ex art. 5, comma 1- bis (ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), 2 sono da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio, essendo addirittura previsti a pena di improcedibilità dell’azione; che difatti, per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera volontà delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflativa;

- ritenuto per quanto sopra chiarito che nel caso di specie il tentativo di mediazione, pur ritualmente iniziato, non risulta altrettanto ritualmente condotto a termine; che pertanto le parti devono essere rimesse dinanzi al mediatore affinché, in ottemperanza all’interpretazione sopra offerta, prosegua e si esaurisca l’esperimento della procedura di mediazione;

che nel caso di specie l’onere di nuovo impulso, nel termine di cui al dispositivo, deve essere posto a carico della parte opposta, dal momento che nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo – come da costante giurisprudenza della Suprema Corte – è da ritenersi quest’ultima parte attrice in senso sostanziale con l’esercizio in giudizio dell’azione monitoria, di cui la fase di opposizione rappresenta mera prosecuzione eventuale;

P.Q.M.

Respinge l’istanza di sospensione del decreto opposto nei confronti di tutti gli opponenti;

Rinvia la causa all’udienza del 16.12.2014, h.10.20 al fine di provvedere sulle istanze istruttorie, assegnando alle parti i termini per memorie ex art. 183/6 c.p.c. a decorrere dal 01.07.2014;

Dispone che le parti proseguano il procedimento di mediazione iniziato e non concluso, come in parte motiva, con onere di impulso a carico della parte opposta entro il 15.04.2014, rendendo noto che il mancato esperimento dell’effettivo tentativo è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda per la parte opposta/attivante e ai sensi dell’art. 8/4bis (l. med.) per la parte opponente/attivata;

Invita le parti a comunicare l’esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 gg prima dell’udienza, nota che dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; agli eventuali impedimenti di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione; nonché infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore;

Dispone infine che a cura della parte attivante il procedimento, copia del presente verbale sia trasmesso altresì al mediatore.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

4 giugno 2014

35/14. MEDIA Magazine n. 5 del 2014 (Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2014)



MEDIA Magazine
Mensile dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile
ISSN 2281 - 5139
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N. 5/14  Maggio 2014

Un caloroso “benvenuto” a tutti i nuovi iscritti!

GIURISPRUDENZA

=> Trib. Roma n. 4141 del 2014

=> Trib. Milano, 21.3.2014

DATI E DOCUMENTI



SEGNALAZIONI


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Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 35/2014
(http://osservatoriomediazionecivile.blogspot.it)