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24 luglio 2013

59/13. Regolamento 21 maggio 2013 n. 524 sull’ODR per i consumatori (Osservatorio Mediazione Civile n. 59/2013)

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 18 giungo 2013, n. 165, è stato pubblicato il Regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 59/2013

REGOLAMENTO (UE) N. 524/2013
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(regolamento sull’ODR per i consumatori)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EURO­
PEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par­
ticolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti
nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue: 

...omissis...

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto
L’obiettivo del presente regolamento è di contribuire, mediante
il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consu­
matori, al corretto funzionamento del mercato interno, in par­
ticolare della sua dimensione digitale, mettendo a disposizione
una piattaforma ODR europea («piattaforma ODR») che agevoli
la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, traspa­
rente, efficace, rapida ed equa delle controversie online tra con­
sumatori e professionisti.

Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla risoluzione extra­
giudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrat­
tuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra
un consumatore residente nell’Unione e un professionista stabi­
lito nell’Unione attraverso l’intervento di un organismo ADR
inserito in elenco a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della
direttiva 2013/11/UE e che comporta l’utilizzo della piattaforma
ODR.
2. Il presente regolamento si applica alla risoluzione extra­
giudiziale delle controversie di cui al paragrafo 1, avviate da un
professionista nei confronti di un consumatore, nella misura in
cui la legislazione dello Stato membro in cui il consumatore
risiede abitualmente autorizza la risoluzione di tali controversie
attraverso l’intervento di un organismo ADR.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se la loro
legislazione autorizza o meno la risoluzione delle controversie
di cui al paragrafo 1, avviate da un professionista nei confronti
di un consumatore, attraverso l’intervento di un organismo
ADR. Le autorità competenti, quando notificano l’elenco di
cui all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE co­
municano alla Commissione quali organismi ADR trattano tali
controversie.
4. L’applicazione del presente regolamento alle controversie
di cui al paragrafo 1, avviate da un professionista nei confronti
di un consumatore, non impone agli Stati membri alcun ob­
bligo di assicurare che gli organismi ADR propongano proce­
dure per la risoluzione extragiudiziale di tali controversie.

Articolo 3
Rapporto con altri atti giuridici dell’Unione
Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2008/52/CE.

Articolo 4
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a) «consumatore»: un consumatore quale definito all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/11/UE;
b) «professionista»: un professionista quale definito all’arti­
colo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/11/UE;
c) «contratto di vendita»: un contratto di vendita quale defi­
nito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2013/11/UE;
d) «contratto di servizi»: un contratto di servizi quale definito
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva
2013/11/UE;
e) «contratto di vendita o di servizi online»: un contratto di
vendita o di servizi in base al quale il professionista, o
l’intermediario del professionista, offre beni o servizi me­
diante un sito web o altri mezzi elettronici e il consuma­
tore effettua l’ordinazione di tali beni o servizi su tale sito
web o mediante altri mezzi elettronici;
f) «mercato online» («online marketplace»): un prestatore di
servizi, quale definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del­
l’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio
elettronico») (1
), che consente a consumatori e professioni­
sti di concludere contratti di vendita o di servizi online sul
sito web del mercato online;
g) «mezzi elettronici»: strumentazioni elettroniche per il trat­
tamento (inclusa la compressione digitale) e l’archiviazione
di dati che sono interamente inviati, trasmessi e ricevuti via
cavo, via radio, via mezzi ottici o tramite altri mezzi elet­
tromagnetici;
h) «procedura di risoluzione alternativa delle controversie»
(«procedura ADR»): una procedura per la risoluzione extra­
giudiziale delle controversie di cui all’articolo 2 del presente
regolamento;
i) «organismo di risoluzione alternativa delle controversie»
(«organismo ADR»): un organismo ADR quale definito al­
l’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), della direttiva
2013/11/UE;
j) «parte ricorrente»: il consumatore o il professionista che ha
presentato un ricorso tramite la piattaforma ODR;
k) «parte convenuta»: il consumatore o il professionista contro
il quale è stato presentato un reclamo tramite la piatta­
forma ODR;
l) «autorità competente»: un’autorità pubblica quale definita
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), della direttiva
2013/11/UE;
m) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una
persona fisica identificata o identificabile («persona interes­
sata»); si considera identificabile una persona che può es­
sere identificata, direttamente o indirettamente, in partico­
lare mediante riferimento a un numero d’identificazione o
a uno o più elementi specifici caratteristici della sua iden­
tità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o so­
ciale.
2. Il luogo di stabilimento del professionista e dell’organismo
ADR è determinato conformemente all’articolo 4, paragrafi 2 e
3, della direttiva 2013/11/UE rispettivamente.

CAPO II
PIATTAFORMA ODR

Articolo 5
Istituzione della piattaforma ODR
1. La Commissione sviluppa la piattaforma ODR ed è re­
sponsabile per quanto riguarda il suo funzionamento, comprese
tutte le funzioni di traduzione necessarie ai fini del presente
regolamento, la sua manutenzione, il suo finanziamento e la
sicurezza dei dati. La piattaforma ODR è di facile impiego. Lo
sviluppo, il funzionamento e la manutenzione della piattaforma
ODR assicurano, nei limiti del possibile, la tutela della vita
privata fin dalla fase di progettazione («privacy by design») e
l’accessibilità e l’utilizzabilità della piattaforma stessa da parte
di tutti, comprese le persone vulnerabili («design for all» —
progettazione universale).
2. La piattaforma ODR costituisce l’unico punto di accesso
per i consumatori e i professionisti che desiderano risolvere in
ambito extragiudiziale le controversie oggetto del presente re­
golamento. Essa consiste in un sito web interattivo che offre un
accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali delle
istituzioni dell’Unione.
3. La Commissione rende accessibile la piattaforma ODR, se
del caso, tramite i suoi siti web che forniscono informazioni ai
cittadini e alle imprese dell’Unione e, in particolare, tramite il
portale «La tua Europa» creato conformemente alla decisione
2004/387/CE.
4. La piattaforma ODR ha le funzioni seguenti:
a) mettere a disposizione un modulo di reclamo elettronico che
può essere compilato dalla parte ricorrente conformemente
all’articolo 8;
b) informare del reclamo la parte convenuta;
c) individuare l’organismo o gli organismi ADR competenti e
trasmettere il reclamo all’organismo ADR cui le parti hanno
concordato di rivolgersi, a norma dell’articolo 9;
d) proporre uno strumento elettronico di gestione dei casi che
consenta alle parti e all’organismo ADR di condurre online
la procedura di risoluzione della controversia mediante la
piattaforma ODR;
e) fornire alle parti e all’organismo ADR la traduzione delle
informazioni che sono necessarie per la risoluzione della
controversia e che sono scambiate tramite la piattaforma
ODR;
f) mettere a disposizione un modulo elettronico tramite il
quale gli organismi ADR trasmettono le informazioni di
cui all’articolo 10, lettera c);
g) mettere a disposizione un sistema di commenti (feedback)
che consenta alle parti di esprimere il proprio punto di vista
sul funzionamento della piattaforma ODR e sull’organismo
ADR che ha trattato la loro controversia;
h) rendere pubblico quanto segue:
i) informazioni generali sull’ADR quale mezzo extragiudi­
ziale di risoluzione delle controversie;
ii) informazioni sugli organismi ADR inseriti in elenco con­
formemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva
2013/11/UE che sono competenti a trattare le contro­
versie oggetto del presente regolamento;
iii) una guida online sulle modalità di presentazione dei re­
clami tramite la piattaforma ODR;
iv) informazioni, incluse le modalità di contatto, sui punti di
contatto ODR designati dagli Stati membri conforme­
mente all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamen­
to;
v) dati statistici sui risultati delle controversie trasmesse agli
organismi ADR tramite la piattaforma ODR.
5. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al
paragrafo 4, lettera h), siano accurate, aggiornate e fornite in
modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile.
6. Gli organismi ADR inseriti in elenco conformemente al­
l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE che sono
competenti a trattare le controversie oggetto del presente rego­
lamento sono registrati elettronicamente sulla piattaforma ODR.
7. La Commissione adotta misure riguardanti le modalità di
esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 4 del presente arti­
colo mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16,
paragrafo 3, del presente regolamento.

Articolo 6
Verifica della piattaforma ODR
1. Entro il 9 gennaio 2015, la Commissione verifica la fun­
zionalità tecnica e la facilità d’uso della piattaforma ODR e del
modulo di reclamo, anche per quanto riguarda la traduzione. La
verifica è effettuata e valutata in cooperazione con esperti degli
Stati membri in materia di ODR e rappresentanti dei consuma­
tori e dei professionisti. La Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sui risultati della verifica e
adotta le misure appropriate per affrontare potenziali problema­
tiche al fine di assicurare l’efficace funzionamento della piatta­
forma ODR.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo,
la Commissione descrive altresì le misure tecniche e organizza­
tive che intende adottare per assicurare che la piattaforma ODR
soddisfi i requisiti in materia di tutela della vita privata di cui al
regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 7
Rete di punti di contatto ODR
1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto ODR e
comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commis­
sione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i
punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei
dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi
altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di al­
meno due assistenti ODR.
2. I punti di contatto ODR forniscono assistenza per la ri­
soluzione delle controversie riguardanti reclami presentati me­
diante la piattaforma ODR, eseguendo le funzioni seguenti:
a) se richiesto, agevolano la comunicazione tra le parti e l’or­
ganismo ADR competente, il che può comprendere in par­
ticolare:
i) l’assistenza per la presentazione del reclamo e, se del
caso, dei documenti pertinenti;
ii) la trasmissione alle parti e agli organismi ADR di infor­
mazioni generali sui diritti dei consumatori relativi ai
contratti di vendita e di servizi, che si applicano nello
Stato membro del punto di contatto ODR che dispone
dell’assistente ODR in questione;
iii) la trasmissione di informazioni sul funzionamento della
piattaforma ODR;
iv) la trasmissione alle parti di spiegazioni sulle norme pro­
cedurali applicate dagli organismi ADR individuati;
v) la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli
altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere
risolta tramite la piattaforma ODR;
b) presentano ogni due anni, in base alle esperienze pratiche
raccolte nell’esecuzione delle loro funzioni, una relazione di
attività alla Commissione e agli Stati membri.
3. Il punto di contatto ODR non è obbligato a svolgere le
funzioni elencate al paragrafo 2 nel caso di controversie in cui
le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato membro.
4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono deci­
dere, tenendo conto di circostanze nazionali, che il punto di
contatto ODR svolga una o più funzioni elencate al paragrafo 2
nel caso di controversie in cui le parti risiedono abitualmente
nello stesso Stato membro.
5. La Commissione istituisce una rete di punti di contatto
(«rete di punti di contatto ODR») che consente la cooperazione
tra punti di contatto e contribuisce all’esecuzione delle funzioni
elencate al paragrafo 2.
6. La Commissione convoca almeno due volte l’anno una
riunione dei membri della rete di punti di contatto ODR in
modo da consentire uno scambio delle migliori pratiche e
una discussione di eventuali problematiche ricorrenti nel fun­
zionamento della piattaforma ODR.
7. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le
regole concernenti le modalità di cooperazione tra i punti di
contatto ODR. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

Articolo 8
Presentazione di un reclamo
1. Per presentare un reclamo alla piattaforma ODR la parte
ricorrente compila il modulo di reclamo elettronico. Il modulo
di reclamo è di agevole impiego e facilmente accessibile sulla
piattaforma ODR.
2. Le informazioni presentate dal consumatore devono essere
sufficienti per determinare l’organismo ADR competente. Tali
informazioni sono elencate nell’allegato del presente regolamen­
to. La parte ricorrente può accludere documenti a sostegno del
reclamo.
3. Per tener conto dei criteri secondo cui gli organismi ADR,
che sono inseriti in elenco conformemente all’articolo 20, para­
grafo 2, della direttiva 2013/11/UE e che trattano le controver­
sie oggetto del presente regolamento, definiscono i rispettivi
ambiti d’applicazione, alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 del pre­
sente regolamento, al fine di adeguare le informazioni elencate
nell’allegato del presente regolamento.
4. La Commissione definisce le regole concernenti le caratte­
ristiche del modulo di reclamo elettronico mediante atti di ese­
cuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la pro­
cedura consultiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
5. Solo dati corretti, pertinenti e non eccessivi rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti saranno trattati mediante il
modulo di reclamo elettronico e i suoi allegati.

Articolo 9
Trattamento e trasmissione di un reclamo
1. Un reclamo presentato alla piattaforma ODR è trattato se
tutti i campi necessari del modulo di reclamo elettronico sono
compilati.
2. Ove il modulo di reclamo non sia compilato per intero, la
parte ricorrente è informata del fatto che il reclamo non può
essere trattato se non vengono fornite le informazioni mancanti.
3. Su ricevimento di un modulo di reclamo debitamente
compilato, la piattaforma ODR trasmette alla parte convenuta,
in modo facilmente comprensibile e senza indugi, in una delle
lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione prescelta da detta
parte, il reclamo unitamente ai seguenti dati:
a) l’informazione che le parti devono trovare un accordo su un
organismo ADR in modo da poter inoltrare il reclamo a
quest’ultimo e che, se le parti non raggiungono un accordo
o se non viene identificato alcun organismo ADR compe­
tente, il reclamo non sarà trattato;
b) informazioni circa l’organismo o gli organismi ADR compe­
tenti a trattare il reclamo, se indicati nel modulo di reclamo
elettronico o identificati dalla piattaforma ODR in base alle
informazioni fornite in detto modulo;
c) nel caso in cui la parte convenuta sia un professionista, un
invito a dichiarare entro dieci giorni di calendario:
— se il professionista si impegna o è tenuto a ricorrere a
uno specifico organismo ADR per la risoluzione delle
controversie con i consumatori, e
— a meno che non sia tenuto a ricorrere a uno specifico
organismo ADR, se il professionista è disposto a ricorrere
a uno o più organismi ADR tra quelli di cui alla
lettera b);
d) nel caso in cui la parte convenuta sia un consumatore e il
professionista sia tenuto a ricorrere a uno specifico organi­
smo ADR, un invito a trovare un accordo entro dieci giorni
di calendario in merito a tale organismo ADR, oppure, nel
caso in cui il professionista non sia tenuto a ricorrere a uno
specifico organismo ADR, un invito a scegliere uno o più
organismi ADR tra quelli di cui alla lettera b);
e) il nome e le modalità di contatto per il punto di contatto
ODR nello Stato membro in cui la parte convenuta è stabi­
lita o residente, nonché una breve descrizione delle funzioni
di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a).
4. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3,
lettera c) o d), inviate dalla parte convenuta, la piattaforma ODR
comunica senza indugi e in modo facilmente comprensibile alla
parte ricorrente, in una delle lingue ufficiali delle istituzioni
dell’Unione prescelta da tale parte, le seguenti informazioni:
a) l’informazione di cui al paragrafo 3, lettera a);
b) nel caso in cui la parte ricorrente sia un consumatore, in­
formazioni circa l’organismo o gli organismi ADR indicati
dal professionista a norma del paragrafo 3, lettera c), nonché
un invito a trovare un accordo in merito a un organismo
ADR entro dieci giorni di calendario;
c) nel caso in cui la parte ricorrente sia un professionista e tale
professionista non sia tenuto a ricorrere a uno specifico
organismo ADR, informazioni circa l’organismo o gli orga­
nismi ADR indicati dal consumatore a norma del paragrafo
3, lettera d), nonché un invito a trovare un accordo in
merito a un organismo ADR entro dieci giorni di calendario;
d) il nome e le modalità di contatto per il punto di contatto
ODR nello Stato membro in cui la parte ricorrente è stabilita
o residente, nonché una breve descrizione delle funzioni di
cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a).
5. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), e al
paragrafo 4, lettere b) e c) contengono una descrizione delle
seguenti caratteristiche di ciascun organismo ADR:
a) il nome, le informazioni di contatto e l’indirizzo web del­
l’organismo ADR;
b) le tariffe relative alla procedura ADR, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui può essere condotta la procedura
ADR;
d) la durata media della procedura ADR;
e) la natura vincolante o non vincolante dell’esito della proce­
dura ADR;
f) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il tratta­
mento di una determinata controversia a norma dell’arti­
colo 5, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE.
6. La piattaforma ODR trasmette automaticamente e senza
indugio il reclamo all’organismo ADR che le parti hanno con­
cordato di utilizzare a norma dei paragrafi 3 e 4.
7. L’organismo ADR cui è stato trasmesso il reclamo informa
senza indugio le parti se accetta o rifiuta di trattare la contro­
versia conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva
2013/11/UE. L’organismo ADR che ha accettato di trattare la
controversia informa altresì le parti in merito alle sue norme
procedurali e, se del caso, sui costi della procedura di risolu­
zione della controversia interessata.
8. Se le parti non riescono a trovare un accordo su un
organismo ADR entro 30 giorni di calendario dalla presenta­
zione del modulo di reclamo o se l’organismo ADR rifiuta di
trattare la controversia, il reclamo non sarà trattato. La parte
ricorrente sarà informata della possibilità di contattare un assi­
stente ODR per ottenere informazioni generali su altre forme di
ricorso.

Articolo 10
Risoluzione della controversia
Un organismo ADR che ha accettato di trattare una controver­
sia conformemente all’articolo 9 del presente regolamento:
a) conclude la procedura ADR entro il termine di cui all’arti­
colo 8, lettera e), della direttiva 2013/11/UE;
b) non impone la presenza fisica delle parti o dei loro rappre­
sentanti, a meno che le sue norme procedurali prevedano
tale possibilità e le parti siano d’accordo;
c) trasmette senza indugio le seguenti informazioni alla piatta­
forma ODR:
i) la data di ricevimento del fascicolo relativo al reclamo;
ii) l’oggetto della controversia;
iii) la data della conclusione della procedura ADR;
iv) l’esito della procedura ADR;
d) non è tenuto a condurre la procedura ADR tramite la piat­
taforma ODR.

Articolo 11
Banca dati
La Commissione adotta le misure necessarie per istituire e man­
tenere una banca dati elettronica per archiviare le informazioni
trattate a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, e dell’articolo 10,
lettera c), tenendo debitamente conto dell’articolo 13,
paragrafo 2.

Articolo 12
Trattamento dei dati personali
1. L’accesso alle informazioni, inclusi i dati personali, relative
a una controversia e archiviate nella banca dati di cui all’arti­
colo 11 è concesso, ai fini di cui all’articolo 10, unicamente
all’organismo ADR cui è stata trasmessa la controversia confor­
memente all’articolo 9. L’accesso alle stesse informazioni è con­
cesso anche ai punti di contatto ODR, nella misura necessaria,
ai fini di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 4.
2. La Commissione può accedere alle informazioni trattate
conformemente all’articolo 10 allo scopo di controllare l’uso e
il funzionamento della piattaforma ODR e di redigere le rela­
zioni di cui all’articolo 21. Essa tratta i dati personali degli
utenti della piattaforma ODR nella misura necessaria al funzio­
namento e alla manutenzione della piattaforma ODR, anche ai
fini di controllo dell’uso della piattaforma ODR da parte degli
organismi ADR e dei punti di contatto ODR.
3. I dati personali riguardanti una controversia sono archi­
viati nella banca dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo
solo il tempo necessario per realizzare i fini per i quali sono
stati raccolti e per garantire che le persone interessate siano in
grado di accedere ai propri dati personali allo scopo di esercitare
i propri diritti. Tali dati sono soppressi automaticamente sei
mesi dopo la data di chiusura della controversia trasmessa alla
piattaforma ODR conformemente all’articolo 10, lettera c),
punto iii). Detto periodo di detenzione dei dati si applica anche
ai dati personali contenuti nelle pratiche nazionali dell’organi­
smo ADR o del punto di contatto ODR che tratta la contro­
versia in questione, a eccezione dei casi in cui le norme proce­
durali applicate dall’organismo ADR o le disposizioni specifiche
della normativa nazionale prevedano un periodo di detenzione
dei dati più lungo.
4. Ogni assistente ODR è considerato responsabile del trat­
tamento dei dati in relazione alle proprie attività di trattamento
dei dati a norma del presente regolamento, conformemente
all’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, e garantisce
che tali attività siano conformi alle normative nazionali adottate
in forza della direttiva 95/46/CE nello Stato membro del punto
di contatto ODR che dispone dell’assistente ODR.
5. Ogni organismo ADR è considerato responsabile del trat­
tamento dei dati in relazione alle proprie attività di trattamento
dei dati a norma del presente regolamento, conformemente
all’articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, e garantisce
che tali attività siano conformi alle normative nazionali adottate
a norma della direttiva 95/46/CE nello Stato membro in cui è
stabilito l’organismo ADR.
6. In relazione alle sue responsabilità a norma del presente
regolamento e al trattamento dei pertinenti dati personali, la
Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi
dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 13
Riservatezza dei dati e sicurezza
1. I punti di contatto ODR sono soggetti al segreto d’ufficio
o ad altri vincoli equivalenti di riservatezza di cui alla legisla­
zione dello Stato membro interessato.
2. La Commissione adotta le appropriate misure tecniche e
organizzative per garantire la sicurezza delle informazioni trat­
tate a norma del presente regolamento, prevedendo, tra l’altro,
un adeguato controllo dell’accesso ai dati, un piano di sicurezza
e la gestione degli incidenti riguardanti la sicurezza, conforme­
mente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 14
Informazione dei consumatori
1. I professionisti stabiliti nell’Unione che operano mediante
contratti di vendita o servizi online e i mercati online stabiliti
nell’Unione, forniscono nei loro siti web un link elettronico alla
piattaforma ODR. Tale link deve essere facilmente accessibile ai
consumatori. I professionisti stabiliti nell’Unione operanti me­
diante contratti di vendita o di servizi online indicano altresì i
propri indirizzi di posta elettronica.
2. I professionisti stabiliti nell’Unione, che operano mediante
contratti di vendita o servizi online, che si sono impegnati o
sono tenuti a ricorrere a uno o più organismi ADR per la
risoluzione delle controversie con i consumatori, informano i
consumatori in merito all’esistenza della piattaforma ODR e alla
possibilità di ricorrere alla piattaforma ODR per risolvere le loro
controversie. Essi forniscono un link elettronico alla piattaforma
ODR sui loro siti web e, se l’offerta è fatta mediante posta
elettronica, nella posta elettronica stessa. Le informazioni sono
fornite altresì, se del caso, nelle condizioni generali applicabili ai
contratti di vendita e di servizi online.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano
l’articolo 13 della direttiva 2013/11/UE e le disposizioni relative
all’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso ex­
tragiudiziale contenute in altri atti giuridici dell’Unione, che si
applicano in aggiunta al presente articolo.
4. L’elenco degli organismi ADR di cui all’articolo 20, para­
grafo 4, della direttiva 2013/11/UE e i relativi aggiornamenti
sono pubblicati nella piattaforma ODR.
5. Gli Stati membri garantiscono che gli organismi ADR, i
centri della rete dei Centri europei dei consumatori, le autorità
competenti definite all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva
2013/11/UE e, se del caso, gli organismi designati a norma
dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE forni­
scano un link elettronico alla piattaforma ODR.
6. Gli Stati membri incoraggiano le associazioni dei consu­
matori e le associazioni di imprese a fornire un link elettronico
alla piattaforma ODR.
7. Qualora i professionisti siano tenuti a fornire informazioni
conformemente ai paragrafi 1 e 2 e alle disposizioni di cui al
paragrafo 3, ove possibile forniscono tali informazioni congiun­
tamente.

Articolo 15
Ruolo delle autorità competenti
L’autorità competente di ciascuno Stato membro valuta se gli
organismi ADR stabiliti in detto Stato membro rispettano gli
obblighi stabiliti dal presente regolamento.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Se il parere del comitato a norma dei paragrafi 2 e 3 deve
essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura si con­
clude senza risultati qualora, entro il termine per la presenta­
zione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza sem­
plice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 17
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commis­
sione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, para­
grafo 3, è conferito per un periodo indeterminato a decorrere
dall'8 luglio 2013.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 3, può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di
potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gaz­
zetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi
specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne
dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi­
glio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo
3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consi­
glio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della sca­
denza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio
hanno informato la Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria appli­
cabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano
tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le
sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dis­
suasive.

Articolo 19
Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio (1
) è aggiunto il punto seguente:
«21. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione
delle controversie online per i consumatori (regola­
mento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del
18.6.2013, pag. 1): articolo 14.»

Articolo 20
Modifica della direttiva 2009/22/CE
La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consi­
glio (2
) è così modificata:
1) all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 6, paragrafo 2,
lettera b), i termini «le direttive elencate nell’allegato I» sono
sostituiti con i termini «gli atti dell’Unione elencati nell’alle­
gato I»;
2) nel titolo dell’allegato I, i termini «ELENCO DELLE DIRET­
TIVE» sono sostituiti con i termini «ELENCO DEGLI ATTI
DELL’UNIONE»;
3) all’allegato I è aggiunto il punto seguente:
«15. Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento euro­
peo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risolu­
zione delle controversie online per i consumatori (re­
golamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del
18.6.2013, pag. 1): articolo 14.»

Articolo 21
Relazioni
1. Ogni anno e per la prima volta un anno dopo l’inizio
della fase operativa della piattaforma ODR, la Commissione
riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al fun­
zionamento della piattaforma ODR.
2. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni tre anni, la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull’applicazione del presente regolamento, in partico­
lare per quanto riguarda la facilità d’uso del modulo di reclamo
e l’eventuale necessità di adeguamento delle informazioni elen­
cate nell’allegato del presente regolamento. Tale relazione è cor­
redata, se del caso, di opportune proposte di modifica del pre­
sente regolamento.
3. Se le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere
presentate nello stesso anno, deve essere presentata un’unica
relazione congiunta.

Articolo 22
Entrata in vigore                          
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del­
l’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 9 gen­
naio 2016, a eccezione delle seguenti disposizioni:
— l’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafi 1 e 5, che si
applicano a decorrere dal 9 luglio 2015,
— l’articolo 5, paragrafi 1 e 7, l’articolo 6, l’articolo 7, para­
grafo 7, l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 11, 16 e
17, che si applicano a decorrere dall'8 luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 maggio 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
L. CREIGHTON

ALLEGATO
Informazioni da fornire per la presentazione di un reclamo
1) indicare se la parte ricorrente è un consumatore o un professionista;
2) il nome, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo geografico del consumatore;
3) il nome, l’indirizzo e-mail, il sito web e l’indirizzo geografico del professionista;
4) il nome, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo geografico del rappresentante della parte ricorrente, se del caso;
5) la lingua o le lingue della parte ricorrente o del rappresentante, se del caso;
6) la lingua della parte convenuta, se nota;
7) il tipo di beni o servizi cui fa riferimento il reclamo;
8) indicare se il bene o servizio è stato offerto dal professionista e ordinato dal consumatore su un sito web o tramite
altri mezzi elettronici;
9) il prezzo dei beni o servizi acquistati;
10) la data di acquisto dei beni o servizi da parte del consumatore;
11) indicare se il consumatore ha contattato direttamente il professionista;
12) indicare se la controversia è o è stata precedentemente presa in considerazione da un organismo ADR o da un
organo giurisdizionale;
13) il tipo di reclamo;
14) la descrizione del reclamo;
15) se la parte ricorrente è un consumatore, gli organismi ADR che il professionista è tenuto o si è impegnato a
utilizzare conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2013/11/UE, se noti;
16) se la parte ricorrente è un professionista, l’organismo o gli organismi ADR che il professionista si impegna o è tenuto
a utilizzare.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.