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19 luglio 2013

58/13. Decreto del fare e mediazione, 15 luglio 2013: Proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera (Osservatorio Mediazione Civile n. 58/2013)

Riportiamo di seguito estratto delle Proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati, concernenti l’esame dell’art. 84 del c.d. Decreto del fare (relativo al tema della mediazione civile e commerciale) così come pubblicate sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati, lunedì 15 luglio 2013.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 58/2013
CAMERA DEI DEPUTATI

LUNEDÌ 15 LUGLIO 2013

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

…omissi…

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. C. 1248 Governo (Seguito
dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ALLEGATO 2 (Proposte emendative del Governo e relativi subemendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . 35
ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

…omissis…

ALLEGATO 1
DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
(C. 1248 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

…omissis…

ART. 84.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la
seguente:
0a) All’articolo 4 il comma 1 è sostituito
dal seguente:
« 1. La domanda di mediazione relativa
alle controversie di cui all’articolo 2 è
presentata mediante deposito di un’istanza
presso un organismo nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia.
In caso di più domande relative alla
stessa controversia, la mediazione si svolge
davanti all’organismo territorialmente
competente presso il quale è stata presentata
la prima domanda. Per determinare il
tempo della domanda si ha riguardo alla
data del deposito dell’istanza ».

84. 2. Ferranti.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la
seguente:
0a) All’articolo 1, comma 1, la lettera
a), è sostituita dalla seguente:
« a) mediazione: l’attività, comunque
denominata, svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia, anche
con formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa; ».

*84. 4. Ferranti.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la
seguente:
0a) All’articolo 1, comma 1, la lettera
a), è sostituita dalla seguente:
« a) mediazione: l’attività, comunque
denominata, svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia, anche
con formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa; ».

*84. 57. Bonafede, Castelli, Sorial, Currò,
D’Incà, Caso, D’Ambrosio, Cariello,
Brugnerotto.
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire
la seguente:
a-bis) all’articolo 5, comma 1 dopo la
parola: « medica » inserire le seguenti: « e
sanitaria ».

84. 28. Miotto, Lenzi, Bellanova, Biondelli,
Bragantini, Casati, Piccione,
Sbrollini, Iori, Fossati.
Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo
le parole: è tenuto inserire le seguenti:
assistito dall’avvocato.

84. 1. Ferranti.
Al comma 1, alla lettera b), capoverso,
dopo le parole: della domanda giudiziale.
aggiungere le seguenti: La presente disposizione
ha la durata di quattro anni dall’entrata
in vigore della stessa. Al termine
dei due anni sarà attivato su iniziativa del
Ministero della giustizia il monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione.

84. 5. (Nuova formulazione) Ferranti.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole:
procedibilità della domanda giudiziale, aggiungere
le seguenti: anche in sede di
giudizio d’appello.

84. 36. (Nuova formulazione) Chiarelli.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le
parole: indica l’organismo di mediazione
ed.

84. 100. Zanetti, Romano, Balduzzi,
Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti
Di Celso, Gitti.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere,
la seguente:
c-bis). All’articolo 5, dopo il comma 2
è aggiunto il seguente:
2-bis. Quando l’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale la
condizione si considera avverata se il
primo incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l’accordo.

84. 17. Ferranti.
Al comma 1, sostituire la lettera h) con
la seguente:
h) all’articolo 8 comma 1, le parole:
« non oltre quindici » sono sostituite dalle
seguenti parole: « non oltre trenta ». Nel
comma 1, dopo la parola: « istante » si
aggiungono le seguenti parole: « Al primo
incontro e agli incontri successivi, fino al
termine della procedura, le parti dovranno
partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Durante il primo incontro il mediatore
chiarisce alle parti la funzione e le modalità
di svolgimento della mediazione. Il
mediatore, sempre nello stesso primo incontro,
invita poi le parti e i loro avvocati
a esprimersi sulla possibilità di iniziare la
procedura di mediazione e, nel caso positivo,
procede con lo svolgimento.

84. 15. (Nuova formulazione) Ferranti.
Al comma 1, sostituire la lettera m) con
la seguente:
m) all’articolo 12, comma 1, il primo
periodo è sostituito dai seguenti: « Ove
tutte le parti aderenti alla mediazione
siano assistite da un avvocato, l’accordo
che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli
stessi avvocati costituisce titolo esecutivo
per l’espropriazione forzata, l’esecuzione
per consegna e rilascio, l’esecuzione degli
obblighi di fare e non fare, nonché per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati
attestano e certificano la conformità
dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico. In tutti gli altri casi
l’accordo allegato al verbale è omologato,
su istanza di parte, con decreto del presidente
del tribunale, previo accertamento
della regolarità formale e del rispetto delle
norme imperative e dell’ordine pubblico.

84. 6. Ferranti.
Al comma 1, lettera o), dopo le parole:
sono di diritto mediatori. aggiungere le
seguenti: Gli avvocati iscritti ad organismi
di mediazione devono essere adeguatamente
formati in materia di mediazione
e mantenere la propria preparazione con
percorsi di aggiornamento teorico-pratici
a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 55-bis del codice
deontologico. Dall’attuazione della presente
disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

84. 3. (Nuova formulazione) Ferranti.
Al comma 1, lettera p), sostituire il
capoverso comma 5-bis con il seguente:
5-bis. Nel caso di mancato accordo
all’esito del primo incontro nessun compenso
è dovuto per l’organismo di mediazione.

84. 80. (Nuova formulazione) Bonafede,
Castelli, Sorial, Currò, D’Incà, Caso,
D’Ambrosio, Cariello, Brugnerotto.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.