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26 luglio 2013

60/13. Corte di Giustizia su mediazione e principio di tutela giurisdizionale effettiva: in seguito a C. Cost. n. 272/12 solo questioni teoriche (Osservatorio Mediazione Civile n. 60/2013)

=> Corte Giustizia UE, 27 giugno 2013

In seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012 non vi è più luogo a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dal Giudice di pace di Mercato San Severino con ordinanza del 21 settembre 2011 nella causa C 492/11 in quanto le nove questioni pregiudiziali rivolte alla Corte presentano ormai un carattere teorico (1) (2).

Il Giudice di pace di Mercato San Severino aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), la Direttiva 2008/52 (…), il principio generale del Diritto dell’Unione di tutela giurisdizionale effettiva ed, in generale, il Diritto dell’Unione nel suo complesso ostino a che venga introdotta in uno degli Stati membri dell’Unione europea una normativa come quella recata (…) dal D. Lgs. n. 28/2010 e dal decreto ministeriale n. 180/2010, (…) secondo la quale:
1)      il giudice può desumere, nel successivo giudizio, argomenti di prova a carico della parte che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, ad un procedimento di mediazione obbligatoria;
2)      il giudice deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato una proposta di conciliazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e deve condannarla al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente a quella già versata per l’imposta dovuta (contributo unificato), se la sentenza con la quale definisce la causa intentata dopo la formulazione della proposta rifiutata corrisponda interamente al contenuto della proposta stessa;
3)      il giudice, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, anche se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta;
4)      il giudice deve condannare, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, la parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;
5)      il Mediatore può, o addirittura deve, formulare una proposta di conciliazione anche in mancanza di accordo delle parti ed anche in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura;
6)      il termine entro cui deve concludersi il tentativo di mediazione può arrivare fino a quattro mesi;
7)      pur dopo il decorso del termine di quattro mesi dall’inizio della procedura l’azione sarà proponibile solo dopo che sarà stato acquisito, presso la segreteria dell’Organismo di mediazione, il verbale di mancato accordo, redatto dal Mediatore, con l’indicazione della proposta rifiutata;
8)      non è escluso che i procedimenti di mediazione possano moltiplicarsi – con conseguente moltiplicazione dei tempi di definizione della controversia – tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del medesimo giudizio nel frattempo iniziato;
9)      il costo della procedura di mediazione obbligatoria è almeno due volte più elevato di quello del processo giurisdizionale che la procedura di mediazione mira a scongiurare e la sproporzione aumenta esponenzialmente con l’aumentare del valore della controversia (fino a far diventare il costo della mediazione anche più che sestuplo rispetto al costo del processo giurisdizionale) o con l’aumentare della sua complessità (in tale ultimo caso rivelandosi necessaria la nomina di un esperto, da retribuirsi dalle parti della procedura, che aiuti il Mediatore in controversie che richiedono specifiche competenze tecniche senza che la relazione tecnica stilata dall’esperto o le informazioni da lui acquisite possano essere utilizzate nel successivo giudizio)».

I Giudici di Lussemburgo osservano al riguardo quanto segue.

A. Sulle questioni 1, 2, 3 e 4.

Le prime quattro questioni riguardano la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa che consente al giudice, da un lato, di utilizzare elementi di prova a carico della parte che non ha partecipato, senza giustificato motivo, a un procedimento di mediazione obbligatoria, e di condannarla a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato per le spese (articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010) e, dall’altro, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta di conciliazione e di condannarla a sostenere le spese della mediazione (articolo 13 di tale decreto). Tali questioni si riferiscono quindi esclusivamente a disposizioni che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime. Stanti tali premesse, dette questioni sono divenute prive di oggetto per effetto delle modifiche intervenute in ordine all’applicabilità delle disposizioni nazionali controverse”.

B.  Sulle questioni 5, 6, 7, 8, e 9.

Per quanto attiene alle ultime cinque questioni relative allo svolgimento del procedimento di mediazione, ai termini per la sua esecuzione nonché al relativo costo, si deve osservare, alla stregua di quanto constatato al punto 27 della presente sentenza, che il contesto giuridico nazionale nel quale si inserisce la controversia principale non è più quello descritto dal giudice nazionale nella sua decisione di rinvio. Invero, poiché è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, le parti non sono ormai più tenute a partecipare a un procedimento di mediazione. Di conseguenza, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, dette questioni hanno perso la loro rilevanza ai fini dell’emananda decisione nel procedimento principale”.


(2) Si veda G.d.P. Mercato San Severino 21 settembre 2011, Mediazione obbligatoria e principio ditutela giurisdizionale effettiva: rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia, Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 60/2013

Corte di Giustizia
Terza sezione
27 giugno 2013
Sentenza

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Mediazione in materia civile e commerciale – Direttiva 2008/52/CE – Normativa nazionale che prevede un procedimento di mediazione obbligatoria – Non luogo a statuire»

Nella causa C‑492/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Mercato San Severino, con ordinanza del 21 settembre 2011, pervenuta in cancelleria il 26 settembre 2011, nel procedimento

Ciro Di Donna

contro

Società imballaggi metallici Salerno srl (SIMSA),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e C. G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

–        per il governo francese, da G. de Bergues e J.‑S. Pilczer, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da F. Moro e M. Wilderspin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 aprile 2013,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136, pag. 3), degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Di Donna e la Società imballaggi metallici Salerno (SIMSA) srl (in prosieguo: la «SIMSA»), in merito al risarcimento del danno causato all’autoveicolo del ricorrente e per il quale il Giudice di pace di Mercato San Severino intende applicare il procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal diritto italiano.

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

3        I considerando 8 e 10 della direttiva 2008/52 così recitano:
«(8)      Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni.
(…)
10      La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con l’assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e commerciale (...)».

4        L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede:
«La presente direttiva ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario».

5        L’articolo 3, lettera a), della richiamata direttiva così dispone:
«(...) si applicano le seguenti definizioni:
a)      per “mediazione” si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.
(…)».

6        L’articolo 5, paragrafo 2, di tale medesima direttiva così prevede:
«La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario».

7        L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/52 è formulato nei termini seguenti:
«Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:
a)      ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona; oppure
b)      la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo.
(…)».

Il diritto italiano

Il decreto legislativo n. 28/2010

8        Il decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (GURI n. 53, del 5 marzo 2010; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 28/2010»), è stato comunicato alla Commissione europea in quanto misura nazionale di trasposizione della direttiva 2008/52.

9        L’articolo 5, comma 1, di tale decreto così prevede:
«Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».

10      L’articolo 6 di detto decreto così recita:
«1.      Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
(…)».

11      L’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 (GURI n. 216, del 16 settembre 2011, pag. 1), disciplina l’esperimento del procedimento di mediazione. Tale articolo dispone quanto segue:
«1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. (…)
(…)».

12      Larticolo 11 del decreto n. 28/2010 così dispone:
«1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.
(...)
4.       Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione».

13      L’articolo 13 di detto decreto, relativo alle spese processuali, così prevede:
«1.       Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2.      Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4».
 Il decreto ministeriale n. 180/2010

14      In via regolamentare, il governo italiano ha emanato il decreto ministeriale n. 180, del 18 ottobre 2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 145, del 6 luglio 2011 (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 180/2010»). Ai fini della presente causa, l’articolo 16 del decreto ministeriale n. 180/2010 così prevede:
«1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2.      Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a)      può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b)      deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c)      deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo [n. 28/2010];
d)      nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo [n. 28/2010], deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e)      deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
(…)
14.      Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili».

15      La tabella A, citata nell’articolo 16, comma 4, del decreto ministeriale n. 180/2010, si presenta come segue:

Valore della lite
Spesa (per ciascuna parte)

Fino a € 1 000
65
Da € 1 001 a € 5 000
130
Da € 5 001 a € 10 000
240
Da € 10 001 a € 25 000
360
Da € 25 001 a € 50 000
600
Da € 50 001 a € 250 000
1 000
Da € 250 001 a € 500 000
2 000
Da € 500 001 a € 2 500 000
3 800
Da € 2 500 001 a € 5 000 000
5 200
Oltre € 5 000 000
9 200

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Il sig. Di Donna ha citato in giudizio la SIMSA per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno cagionato alla sua autovettura da un carrello elevatore appartenente a tale società. Come risulta dal fascicolo, la SIMSA non ha contestato i fatti, ma ha chiesto lo spostamento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice con la quale essa ha stipulato una polizza che la garantisce per responsabilità da fatti illeciti. Essa ha tuttavia sostenuto, in proposito, che prima di chiamare in garanzia tale compagnia assicuratrice occorreva sottoporre la controversia al procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal decreto legislativo n. 28/2010.

17      Il giudice del rinvio ritiene che tale decreto sia applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, in quanto il rapporto contrattuale esistente tra la SIMSA e la compagnia assicuratrice chiamata a intervenire rientra nell’ambito delle assicurazioni per il quale il procedimento di mediazione è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, di detto decreto, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale. Il Giudice di pace di Mercato San Severino si pone tuttavia la questione se, ai fini di fissare la data della prossima udienza, si debba tenere conto del termine a comparire di 45 giorni previsto per la chiamata in causa, oppure anche di quello di quattro mesi necessario per lo svolgimento del procedimento di mediazione. Il giudice del rinvio condivide peraltro i dubbi della SIMSA in ordine alla compatibilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 28/2010 con il diritto dell’Unione.

18      In tale contesto il Giudice di pace di Mercato San Severino ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (…), la Direttiva 2008/52 (…), il principio generale del Diritto dell’Unione di tutela giurisdizionale effettiva ed, in generale, il Diritto dell’Unione nel suo complesso ostino a che venga introdotta in uno degli Stati membri dell’Unione europea una normativa come quella recata (…) dal D. Lgs. n. 28/2010 e dal decreto ministeriale n. 180/2010, (…) secondo la quale:
1)      il giudice può desumere, nel successivo giudizio, argomenti di prova a carico della parte che ha mancato di partecipare, senza giustificato motivo, ad un procedimento di mediazione obbligatoria;
2)      il giudice deve escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato una proposta di conciliazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e deve condannarla al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente a quella già versata per l’imposta dovuta (contributo unificato), se la sentenza con la quale definisce la causa intentata dopo la formulazione della proposta rifiutata corrisponda interamente al contenuto della proposta stessa;
3)      il giudice, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, anche se il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta;
4)      il giudice deve condannare, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, la parte che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo;
5)      il Mediatore può, o addirittura deve, formulare una proposta di conciliazione anche in mancanza di accordo delle parti ed anche in caso di mancata partecipazione delle parti alla procedura;
6)      il termine entro cui deve concludersi il tentativo di mediazione può arrivare fino a quattro mesi;
7)      pur dopo il decorso del termine di quattro mesi dall’inizio della procedura l’azione sarà proponibile solo dopo che sarà stato acquisito, presso la segreteria dell’Organismo di mediazione, il verbale di mancato accordo, redatto dal Mediatore, con l’indicazione della proposta rifiutata;
8)      non è escluso che i procedimenti di mediazione possano moltiplicarsi – con conseguente moltiplicazione dei tempi di definizione della controversia – tante volte quante siano le domande nuove legittimamente proposte nel corso del medesimo giudizio nel frattempo iniziato;
9)      il costo della procedura di mediazione obbligatoria è almeno due volte più elevato di quello del processo giurisdizionale che la procedura di mediazione mira a scongiurare e la sproporzione aumenta esponenzialmente con l’aumentare del valore della controversia (fino a far diventare il costo della mediazione anche più che sestuplo rispetto al costo del processo giurisdizionale) o con l’aumentare della sua complessità (in tale ultimo caso rivelandosi necessaria la nomina di un esperto, da retribuirsi dalle parti della procedura, che aiuti il Mediatore in controversie che richiedono specifiche competenze tecniche senza che la relazione tecnica stilata dall’esperto o le informazioni da lui acquisite possano essere utilizzate nel successivo giudizio)».

Gli sviluppi intervenuti successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

19      In seguito a una domanda di chiarimenti della Corte concernente i motivi a sostegno della necessità del presente rinvio pregiudiziale ai fini della risoluzione della controversia principale, il giudice del rinvio, con risposta del 9 marzo 2012, ha dichiarato che, nel caso in cui la Corte dovesse decidere nel senso dell’incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, egli sarebbe tenuto a non sottoporre la controversia principale al procedimento di mediazione, il che comporterebbe conseguenze sul calcolo del termine per la fissazione dell’udienza.

20      Con sentenza n. 272/2012, pronunciata il 24 ottobre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di taluni articoli del decreto legislativo n. 28/2010, in particolare degli articoli 5, comma 1, 8, comma 5, nonché 13, ad eccezione, per quest’ultimo, del rinvio agli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, che tuttavia non risultano rilevanti nel procedimento principale.

21      Da tale sentenza emerge, in particolare, che, in seguito alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il previo esperimento del procedimento di mediazione in Italia non è più una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e le parti ormai non sono più tenute a ricorrere al procedimento di mediazione.

22      Con lettera del 14 dicembre 2012, la cancelleria della Corte ha chiesto al giudice del rinvio di indicare le conseguenze della sentenza n. 272/2012 sia sulla controversia nazionale dinanzi a esso pendente, sia sul rinvio pregiudiziale.

23      Con lettera del 17 gennaio 2013, detto giudice ha risposto che avrebbe mantenuto la propria domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, egli non ha preso posizione sull’impatto di detta sentenza per quanto concerne l’emananda decisione nel procedimento principale, né sulla rilevanza delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte.

Sul rinvio pregiudiziale

24      Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’ambito della cooperazione tra la stessa e i giudici nazionali, prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C‑415/93, Racc. pag. I‑4921, punto 59; del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Racc. pag. I‑2099, punto 38, e del 9 dicembre 2010, Fluxys, C‑241/09, Racc. pag. I‑12773, punto 28).

25      Tuttavia, la Corte ha anche chiarito che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il suo rifiuto di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo teorico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze PreussenElektra, cit., punto 39; del 23 aprile 2009, Rüffler, C‑544/07, Racc. pag. I‑3389, punto 38; del 19 novembre 2009, Filipiak, C‑314/08, Racc. pag. I‑11049, punto 42, e del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 29).

26      Pertanto, è necessario ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, sia dal dettato sia dal sistema dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale è ad essi richiesta una pronuncia che possa tenere conto della sentenza pregiudiziale (v., in tal senso, in particolare, sentenza del 20 gennaio 2005, García Blanco, C‑225/02, Racc. pag. I‑523, punto 27 e la giurisprudenza citata).

27      Orbene, nel procedimento principale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 24 ottobre 2012, la normativa nazionale applicabile alla controversia principale non è più quella presa in considerazione nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale (v., per analogia, sentenza Fluxys, cit., punto 32). Infatti, detta sentenza, dichiarando che alcune disposizioni del decreto legislativo n. 28/2010 non sono conformi alla Costituzione, ha per effetto di escluderle dall’ordinamento giuridico nazionale.

28      Pur avendo dichiarato, nella lettera del 17 gennaio 2013, di voler mantenere la propria domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non ha però precisato sotto quale profilo le sue questioni pregiudiziali rimanessero rilevanti per la soluzione della controversia principale.

29      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 20 e 23 delle sue conclusioni, le nove questioni pregiudiziali rivolte alla Corte presentano ormai un carattere teorico.

30      Infatti, le prime quattro questioni riguardano la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa che consente al giudice, da un lato, di utilizzare elementi di prova a carico della parte che non ha partecipato, senza giustificato motivo, a un procedimento di mediazione obbligatoria, e di condannarla a versare all’entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato per le spese (articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010) e, dall’altro, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta di conciliazione e di condannarla a sostenere le spese della mediazione (articolo 13 di tale decreto). Tali questioni si riferiscono quindi esclusivamente a disposizioni che sono state dichiarate costituzionalmente illegittime. Stanti tali premesse, dette questioni sono divenute prive di oggetto per effetto delle modifiche intervenute in ordine all’applicabilità delle disposizioni nazionali controverse.

31      Per quanto attiene alle ultime cinque questioni relative allo svolgimento del procedimento di mediazione, ai termini per la sua esecuzione nonché al relativo costo, si deve osservare, alla stregua di quanto constatato al punto 27 della presente sentenza, che il contesto giuridico nazionale nel quale si inserisce la controversia principale non è più quello descritto dal giudice nazionale nella sua decisione di rinvio. Invero, poiché è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, le parti non sono ormai più tenute a partecipare a un procedimento di mediazione. Di conseguenza, come illustrato dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, dette questioni hanno perso la loro rilevanza ai fini dell’emananda decisione nel procedimento principale.

32      Ne risulta che, tenuto conto dell’evoluzione della controversia dinanzi al giudice del rinvio dal punto di vista del diritto applicabile, la Corte non si trova più in condizione di statuire sulle questioni che le sono state sottoposte (v., in tal senso, sentenza Fluxys, cit., punto 34).

Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Non vi è più luogo a rispondere alle questioni sollevate in via pregiudiziale dal Giudice di pace di Mercato San Severino con ordinanza del 21 settembre 2011 nella causa C‑492/11.

Firme

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.