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21 dicembre 2012

131/12. La mediazione nella riforma del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012)


Sulla Gazzetta ufficiale n. 239 del 17 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”.
Le norme ivi contenute entreranno in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale (18 giugno 2013).

La novella normativa ha interessato anche la mediazione (1).
Il tema è trattato dall’art. 25 della l. n. 239 del 2012 che, tra l’altro, ha introdotto nelle disposizioni attuative del codice civile l’art. 71-quater.

NOZIONE DI CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONDOMINIO

Il nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. fornisce innanzitutto una definizione delle “controversie in materia di condominio”, delimitando il campo di applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 (art. 5, comma 1 dichiarato però incostituzionale con la recente sentenza C. Cost. n. 272 del 2012).  
Secondo il nuovo art. 17-quater disp. att. c.c., comma 1, per controversie in materia di condominio si intendono quelle liti derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni:
-      del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice civile (artt. 1117-1138 c.c.);
-      degli artt. 61-72 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

In deroga al principio generale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 circa l’assenza di un criterio di competenza territoriale degli organismi di mediazione (2) la nuova disciplina stabilisce che (art. 71-quater, dis. att. c.c. comma 2) la competenza territoriale della circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato; ciò, peraltro, a pena di inammissibilità della domanda di mediazione.

LEGITTIMAZIONE DELL’AMMINISTRATORE IN SEDE DI MEDIAZIONE

A norma del comma 3 del nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. in commento, la legittimazione dell’amministratore condominiale a partecipare al procedimento di mediazione in rappresentanza del condominio è subordinata al volere del condominio: approvazione di una delibera assembleare con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., comma 2: maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edifico.
Il successivo comma 4 del medesimo art. 71-quater c.c. prevede che nel caso i termini di comparizione davanti al mediatore non consentano di assumere detta delibera venga concessa una proroga del primo incontro di mediazione: “il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione”.

PROPOSTA DI ACCORDO CONCILIATIVO

La proposta di accordo deve essere necessariamente approvata dall’assemblea condominiale (con la stessa maggioranza sopra richiamata di cui all’art. 1136 c.c., comma 2); in caso contrario la proposta si intende non accettata. Così dispone il successivo comma 5, art. 71-quater c.c.
Il mediatore è tuttavia, a norma del seguente comma 6, tenuto a fissare il termine per la proposta di conciliazione (art. 11, d.lgs. n. 28 del 2010), tenendo conto della necessità per l’amministratore di munirsi della richiamata delibera assembleare,

PRIMI SPUNTI DI RIFLESSIONE

Ciò considerato occorre osservare che il nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. fa esplicito riferimento, nel definire le controversie in materia di condominio, all’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010; tuttavia, come noto, l’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010, però, è stato dichiarato incostituzionale (C. Cost. n. 272 del 2010) (3).
E allora, la novella di cui all’art. 71-quater disp. att. c.c. vale a reintrodurre la disciplina della mediazione obbligatoria, sebbene solo in materia di condominio?
Sul punto si osservi che:
-      detta illegittimità costituzionale è stata dichiarata per eccesso di delega legislativa;
-      il nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. è una legge;
-      pertanto, con la legge n. 239 del 2012, approvata successivamente alla pronuncia della Consulta, il legislatore potrebbe aver voluto ribadire la propria intenzione (tramite lo strumento della legge e non un decreto legislativo) di assoggettare le controversie alla disciplina della mediazione obbligatoria.
Tuttavia:
-      il nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. non prevede, a rigore, la mediazione obbligatoria in materia di condominio, ma, richiamando esplicitamente la norma dichiarata incostituzionale, ne definisce solo l’ambito applicativo;
-      con la conseguenza che, venuta meno l’efficacia di tale ultima disposizione in ragione della pronuncia della Consulta, il mero richiamo a tale norma fatto dal nuovo art. 71-quater c.c. non potrebbe conferire nuovamente efficacia all’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010 che, in ragione della sentenza C. Cost. n. 272 del 2012, rimane incostituzionale.

Ad ogni modo, le disposizioni dettate dal nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. paiono valere sicuramente per tutta la disciplina della mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 (disciplina, è bene ricordarlo, ancora in vigore ad eccezione delle disposizioni dichiarate incostituzionali) e, dunque, per la mediazione facoltativa, per quella demandata del giudice e - perché no - anche (ove possibile) in caso di eventuali  clausole di mediazione contenute nei regolamenti condominiali, dovendosi ivi applicare le nuove norme (con riferimento, in particolare, al tema della competenza territoriale degli organismi di mediazione, della legittimazione dell’amministratore di condominio e della proposta conciliativa).

Riportiamo di seguito il testo dell’art. 71-quater disp. att. c.c., introdotto dall’art. 25, legge 11 dicembre 2012, n. 220.

(1) Sulla mediazione in materia condominiale si veda:

(2) Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010: “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda”. (2) Si veda l’art. art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3)   Si veda su tali tematiche
c.     In generale, la sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 131/2012

La legge 11 dicembre 2012, n. 220
“Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”

Art. 25.

1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioni
per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:

…omissis…

Art. 71-quater

Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

17 dicembre 2012

130/12. Relazione CNEL 2012 sulla qualità dei servizi pubblici: gravissima sofferenza della giustizia civile e riflessioni sulla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 130/2012)


La Relazione CNEL.

All’interno della Relazione annuale sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni del 2012 il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro) ha – per la prima volta – inserito una sezione dedicata alla giustizia civile.
La Relazione annuale del CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (centrali e locali) è volta alla costruzione di “sistemi di informazione statistico-economica” e di “indicatori di risultato” concernenti le prestazioni pubbliche nel campo del welfare; analizza dunque la qualità dei servizi pubblici forniti ad imprese e cittadini.

Estremamente significativo, dunque, è l’inserimento tra tali servizi anche di quelli concernenti la gestione delle controversie civili; ciò a riprova dell’importanza fondamentale che riveste la gestione efficiente ed efficace di tale tematica.

La situazione della giustizia civile italiana.

Dall’indagine CNEL del 2012 emerge la nota “situazione di gravissima sofferenza” in cui da anni versa la giustizia civile italiana la quale, osserva il CNEL, non appare in grado “di adempiere una delle sue funzioni costituzionali”, ovvero quella offrire una risposta alla domanda di giustizia in tempi ragionevoli.
Tale situazione, si legge nella Relazione, appare “non sostenibile”; ciò un quanto:

  • perpetua l’ingiustizia di una durata dei processi incompatibile con le legittime aspettative dei cittadini;
  • le già scarsissime risorse umane assegnate ai tribunali sono in progressiva diminuzione.

Le possibili soluzioni.

In tale ottica pare potersi inserire l’istituto della mediazione.

È difatti la stessa Relazione 2012 a sottolineare che “occorre spostare l’attenzione non solo degli operatori, ma anche della scienza giuridica e della scienze economiche e sociali, dalla tecnica del processo alle scelte di politica del diritto o dei diritti ed alla organizzazione strategica ella Giustizia civile, ponendosi gli obiettivi della effettività e della qualità dell’azione giudiziaria”.
In quest’ottica – prosegue l’indagine – appare quindi innanzitutto necessario “partire dall’analisi e dallo studio della domanda di giustizia”: sul punto, dall’indagine comparata con le grandi democrazie europee, emerge come il tasso di litigiosità civile del nostro Paese costituisca “un’anomalia”, proprio a causa dell’eccessivo numero di nuovi processi.
Appare al riguardo evidente – si ritiene – che un ruolo fondamentale possa (e debba) essere giocato dall’istituto della mediazione che, però, per poter incidere in modo significativo e, dunque, anche sul tasso di litigiosità che ci contraddistingue (anche in un’ottica di prevenzione), necessita – appunto -  di un serio e programmatico impegno di politica in generale, e di politica del diritto in particolare (dal punto di vista sociale, economico e tecnico-giuridico), volto a consolidare tale istituto come parte integrante del sistema della Giustizia civile, non come una realtà di nicchia del tutto avulsa da essa.

La centralità del tema della mediazione civile (appunto mediazione – come ADR – finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), appare evidente anche laddove la Relazione CNEL evidenzia la richiesta all’Avvocatura “di farsi carico del funzionamento complessivo del sistema” con un forte impegno, oltre che per l’innovazione tecnologica, verso “un serio impulso alla selezione pre-giudiziale degli strumenti di tutela adottabili nell’interesse del cliente”.
Ancora una volta dunque uno dei possibili strumenti di soluzione del problema appare essere la mediazione considerata non – in modo banale e semplicistico – come unica soluzione al problema, né come radicale cancellazione del ruolo dell’assistenza legale e della tutela giurisdizionale, quanto – all’opposto – come uno degli strumenti a disposizione proprio degli operatori del diritto i quali, ciascuno con i propri compiti, compongono il sistema della giustizia civile italiana che, indubbiamente (e proprio alla luce della fondamentale importanza che la nostra Carta costituzionale ad essa attribuisce) necessita un rinnovamento (1).

In questa logia pare potersi intendersi il riferimento alla mediazione obbligatoria cui il CNEL fa cenno, parlando, al riguardo, di “illusoria scorciatoia” ed identificando come tale istituto che risenta di un non approfondito studio della qualità del contenzioso.

Riportiamo di seguito abtract della Relazione annuale CNEL al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, pubblicata sul sito web del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, dove è reperibile anche il Volume II della Relazione, nel quale è contenuto il cap. 3.4 interamente dedicato alla Giustizia civile. Questo l’indice analitico:
2.3. Giustizia
2.3.1. La giustizia civile
Introduzione - La qualità della giustizia civile. Conoscere la società per comprendere i problemi dell’amministrazione della giustizia civile
1. Gli standards europei sulla qualità della giustizia.
1.1. Gli standard europei sulla qualità della giustizia. LA CEPEJ
1.2. I paradossi della Giustizia Civile italiana in base al rapporto 2012 della Commissione Europea per la Efficienza della Giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa.
2. L’arretrato della giustizia civile italiana
2.1. L’individuazione e la fotografia degli arretrati. L’analisi qualitativa dell‘arretrato.
2.2 I Tribunali ripartiti per numero di cause civili pendenti al 31/12/2010.
2.3 Affrontare l’arretrato. Definizione di arretrato e di pendenza. Misure ordinarie o
straordinarie?
3. L ’amministrazione della Giustizia Civile in Italia
3.1 Il principio di indipendenza della magistratura e i modelli di amministrazione
della giustizia
4. La qualità della Giustizia in Europa
4.1 La qualità della giustizia ed il principio di rendicontazione dei risultati
4.2. Lo sviluppo di sistemi di qualità della Giustizia nei Paesi Europei
4.3. Sistemi statistici di qualità
5. La statistica giudiziaria in Italia.
5.1. La statistica giudiziaria nella giustizia civile italiana
5.2 Le funzioni del Ministero: Fonti normative e istituzioni competenti
5.3. L’utilizzo dell’informatica giudiziaria per l’estrazione e l’elaborazione di
informazioni statistiche affidabili e omogenee: a cosa serve
6. La valutazione di professionalità individuale e la valutazione sistemica
6.1. La valutazione di professionalità individuale e la valutazione dell’intero sistema giudiziario.
6.2. Tra le funzioni dell’Autogoverno in Italia: l’organizzazione degli uffici
6.3. Gli standard medi di rendimento per la valutazione della professionalità dei Magistrati
7. Le risorse
7.1 Le risorse e gli indicatori di performance. l’ufficio per il processo. Il bilancio del
ministero della giustizia. Il decentramento della spesa.
7.2 L’uso di strumenti convenzionali e di protocolli per l’organizzazione della giustizia civile
8. La ragionevole durata del processo
9. La trattazione delle doglianze dell’utenza
Conclusioni

La Relazione è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.cnel.it/53?shadow_documenti=23042



(1)  Si veda su tali tematiche:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 130/2012

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro
Commissione V – Gruppo di Lavoro per l’attuazione dell’art.9 della legge 15/2009

Introduzione e Sommario
Relatore Cons. Manin Carabba
Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini
13 dicembre 2012


Testo approvato dalla V Commissione istruttoria del CNEL, in data 7 novembre 2012; all’esame dell’Ufficio di Presidenza, del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea in data 21 novembre 2012.

Sommario

La Relazione sui livelli e la qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni per il 2012 avvia, dopo le premesse metodologiche e le prime esplorazioni e sperimentazioni del 2011, la costruzione del Sistema federato sulle performance delle pubbliche amministrazioni, gestito in partnership da CNEL e Istat, nell'area di responsabilità del Ministro e del Dipartimento per la funzione pubblica, concepito come componente del Portale statistico della Pubblica Amministrazione (PA) e coordinato, in forma federativa, con il sistema delle informazioni e rilevazioni aventi ad oggetto l'attività delle pubbliche amministrazioni.

La parte generale della Relazione è integrata da una analisi della normativa e dell'esperienza amministrativa concreta in materia di trasparenza, individuata come momento cruciale per la costruzione di un sistema delle pubbliche amministrazioni paritetico, solidale e orientato verso i risultati in termini di concreta fruizione da parte degli utenti di servizi efficaci ed efficienti.
L'analisi comparatistica viene approfondita e aggiornata, sempre sulla base del rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) “Government at a Glance 2011” (la nuova edizione comparirà nel 2013), con riferimento anche ai rapporti settoriali OCSE sulla sanità e sull'istruzione e nella cornice offerta da tutte le fonti internazionali in materia di public administration.
Le parti speciali continuano l'opera avviata di costruzione di sistemi di informazione statistico-economica e di indicatori di risultato, sulla base di uno schema che distingue i due grandi campi del welfare (nel cui ambito si aggiunge quest'anno una sezione dedicata all'istruzione) e dei Servizi alle imprese. Si aggiungono quest'anno due nuove sezioni dedicate all'ambiente ed alla giustizia civile.

Le sezioni così articolate per vaste aree avviano un lavoro che dovrà confluire, con la certificazione di qualità del sistema Istat-Sistan, nel Portale sulle performance della PA; ma offrono sin da ora una base per un confronto con le parti sociali sui risultati misurati e percepiti e possono costituire un punto di partenza, offerto al Governo e al Parlamento, per la misurazione e valutazione delle politiche pubbliche in termini di servizi resi ai cittadini e alle imprese.

La presente Relazione (la terza in attuazione della legge n.15 del 2009), muovendo dalla diagnosi complessivamente da trarre sulla base delle analisi compiute, apre, con doverosa cautela, la strada ad alcune considerazioni critiche e suggerimenti costruttivi, che potranno essere perfezionate e sviluppate dal CNEL nei termini propri di “Osservazioni e proposte” e/o di proposte di legge, in conformità con la configurazione costituzionale delle proprie attribuzioni.

…omissis…

La giustizia civile italiana è, da molti anni, in una situazione di gravissima sofferenza, non essendo essa in grado di adempiere una delle sue funzioni costituzionali, quella di offrire una risposta alla domanda di giustizia in tempi ragionevoli.

Ciò accade nonostante la comparazione europea provi il grande senso di responsabilità e spirito di abnegazione di giudici e personale amministrativo che hanno assicurato e stanno assicurando prestazioni di rendimento ampiamente superiori - al punto da non essere nemmeno comparabili- con quelle rese da tribunali di paesi simili per dimensione e tradizione democratica.

Questa situazione non è sostenibile nel tempo, non solo perché perpetua l’ingiustizia di una durata di processi incompatibile con le legittime aspettative dei cittadini, ma anche perché le già scarsissime risorse umane assegnate ai tribunali sono in progressiva diminuzione, a causa dei tagli lineari e dei blocchi di assunzione di personale divenuti una costante della politica economica dei governi.

Le buone pratiche, peraltro diffuse a macchia di leopardo sul territorio del Paese, migliorano certamente la qualità del servizio, ma non sono la soluzione al problema dell’arretrato che grava sugli uffici ed alla distribuzione e gestione delle risorse pubbliche. Occorre spostare l’attenzione non solo degli operatori, ma anche della scienza giuridica e della scienze economiche e sociali, dalla tecnica del processo alle scelte di politica del diritto o dei diritti ed alla organizzazione strategica ella Giustizia civile, ponendosi gli obiettivi della effettività e della qualità dell’azione giudiziaria.
E’ dunque necessario, innanzitutto, partire dall’analisi e dallo studio della domanda di giustizia; la comparazione dimostra che il tasso di litigiosità civile del nostro Paese costituisce un’anomalia, per l’eccessivo numero di nuovi processi, se rapportato a quello delle grandi democrazie europee.

All’avvocatura si deve richiedere di farsi carico del funzionamento complessivo del sistema con un forte impegno per l’innovazione tecnologica ed un serio impulso alla selezione pre-giudiziale degli strumenti di tutela adottabili nell’interesse del cliente.
Al contempo, è indispensabile che i soggetti pubblici che hanno la responsabilità politica dell’amministrazione delle risorse (il Ministero della Giustizia), la responsabilità costituzionale della gestione dell’autogoverno (Consiglio Superiore della Magistratura e Consigli Giudiziari) e la responsabilità organizzativa ed amministrativa dell’attuazione della politica giudiziaria (i tribunali ed i loro presidenti) garantiscano la trasparenza e l’efficacia/efficienza del loro operato, anche accrescendo il ricorso a strumenti e metodologie moderne per la gestione delle risorse sulla base di una programmazione orientata al risultato, per progetti e per obiettivi, e secondo forme di gestione decentrata ed “ex post” su una accountability fondata su indicatori di risultato, relativi non solo alla quantità di lavoro, ma anche e soprattutto alla qualità del servizio reso.

E’ inoltre necessaria una nuova relazione con l’utenza, che enfatizzi la trasparenza organizzativa degli uffici ed un nuovo rapporto nella rilevazione delle aspettative del cittadino verso la Giustizia civile.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

12 dicembre 2012

129/12. Inammissibili gli emendamenti sulla mediazione alla legge di conversione del Decreto Crescita 2.0 (Osservatorio Mediazione Civile n. 129/2012)


La re-introduzione dell’obbligatorietà della mediazione (1) è materia estranea alla legge di Conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
È quanto si apprende dal Resoconto sommario n. 347 del 27/11/2012 della seduta del 27 novembre scorso della 10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica.
E’ stata infatti dichiarata l’“improponibilità” dell’emendamento 16.0.2 Chigo, De Lillo, Latronico (2) per “estraneità alla materia oggetto del provvedimento”; e, ad integrazione delle dichiarazioni di improponibilità già pronunciate, anche il “testo 2” dello stesso emendamento 16.0.2 è stato dichiarato improponibile per la medesima motivazione.

Nella stessa seduta, inoltre, è stato dichiarato improponibile per estraneità alla materia oggetto del provvedimento anche l’emendamento 37.0.26 (testo 2) De Lillo, anch’esso volto, tramite l’inserimento alla legge di conversione del Decreto Crescita 2.0 dell’art. 37-bis, alla reintroduzione – sino al 31 dicembre del 2015 – della mediazione obbligatoria.

Sul punto – pur destando alcune perplessità il mancato riconoscimento del rapporto tra mediazione, diffusione della mediazione (tramite la sua obbligatorietà) e crescita del Paese – si ribadisce la primaria importanza di promuovere l’istituto di cui al d.lgs. n. 28 del 2012 tramite una consistente e qualificata attività di comunicazione, informazione e formazione circa il funzionamento e le potenzialità della mediazione.
Dunque, tramite una seria attività di educazione alla mediazione ed alla conciliazione. Tramite un’opera di diffusione della cultura della mediazione, mezzo alternativo, ed in questi termini complementare, non contrapposto, alla risoluzione giudiziale delle controversie (3).    

Riportiamo di seguito estratto del Resoconto sommario n. 347 della seduta del 27/11/2012 della 10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica, unitamente ai testi dell’emendamento 16.0.2 (testo 2) e dell’emendamento 37.0.26 (testo 2), così come pubblicato sul sito del Senato della Repubblica.

(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Si veda “Emendamento alla Conversione del Decreto Crescita 2.0: mediazione obbligatoria sino al 31 dicembre 2017” in  Osservatorio Mediazione Civile n. 124/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 129/2012

Legislatura 16ª
10ª Commissione permanente
Resoconto sommario n. 347 del 27/11/2012

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2012
347ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI 

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 9,30.
  
IN SEDE REFERENTE 

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio, in ordine agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16,  ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte (…omissis…) 16.0.4. Dichiara pertanto, a seguito del parere della 5ª Commissione, l'inammissibilità dei suddetti emendamenti.
Informa altresì che sono pervenute alla Commissione riformulazioni degli emendamenti (…omissis…) 16.0.2 (…omissis…) 37.0.26 e 37.0.35 nonché subemendamenti agli emendamenti 9.0.100 (testo 2) e 11.100 dei Relatori, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

(…omissis…)

In relazione alle proposte di modifica presentate agli articoli 37 e 38, dichiara l'improponibilità, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento, degli emendamenti (…omissis…) 37.0.26

(…omissis…)

Si riserva comunque di pronunciare ulteriori improponibilità anche in considerazione del richiamo venuto dalla Presidenza del Senato per un attento vaglio degli emendamenti ai fini dell'ammissibilità, trattandosi nella fattispecie della conversione in legge di un decreto-legge.
Ad integrazione delle dichiarazioni di improponibilità già pronunciate, informa che le proposte emendative 3.11, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.2 (testo 2), 18.0.1, 18.0.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 3) e 37.0.26 (testo 2) sono improponibili per estraneità di materia.

(…omissis…)

Art.  16
16.0.2 (testo 2)
DE LILLO
Dopo l'articolo 16aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: ''1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni'';
            b) all'articolo 6, comma 1, le parole ''quattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''due mesi'';
            c) all'articolo 8, comma 1, le parole ''il primo incontro tra le parti non oltre quindici'' sono sostituite dalle seguenti: ''il primo incontro tra le parti e il mediatore non otre trenta'';
            d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'' e prima delle parole ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,'';
            e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
                 a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: ''Fermo quanto previsto dai commi 4-bis e 5 del presente articolo,'';
                 b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore.''».

Art.  37
37.0.26 (testo 2)
DE LILLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 37-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: ''1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni'';
            b) all'articolo 6, comma 1, le parole ''quattro mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''due mesi'';
            c) all'articolo 8, comma 1, le parole ''il primo incontro tra le parti non oltre quindici'' sono sostituite dalle seguenti: ''il primo incontro tra le parti e il mediatore non otre trenta'';
            d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'' e prima delle parole ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono inserite le seguenti: '', se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,'';
            e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
                 a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: ''Fermo quanto previsto dai commi 4-bis e 5 del presente articolo,'';
                 b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: ''4-bis. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore.''».

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.