Come noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione per eccesso di delega legislativa (1).
È quanto per ora si sa in merito alla decisione della Consulta che, all’esito dell’udienza del 23 ottobre scorso, ha scelto di rendere note tali informazioni a mezzo comunicato stampa. L’insolito modus operandi è probabilmente dovuto alla condivisibile preoccupazione circa l’impatto che avrebbe avuto la decisione della Corte se non fosse stata previamente resa nota; la Consulta, in pratica, potrebbe aver voluto dare il tempo alle istituzioni (in particolare al Parlamento) di riparare all’illegittimità rilevata dalla propria pronuncia prima che la decisione acquisti effetti giuridici; ciò nell’ottica di una maggior certezza dei diritti ed al fine di evitare che nascano dunque eccessive discontinuità ed incertezze, soprattutto dal punto di vista processuale, quando la pronuncia della Corte – in seguito alla pubblicazione – produrrà i propri effetti giuridici sul d.lgs. n. 28 del 2010.
In attesa che la pronuncia venga pubblicata, riportiamo il link ai video dell’udienza pubblica del 23 ottobre scorso nonché la descrizione degli avvenimenti in udienza.
Cronistoria dell’udienza(2).
“Le cause iscritte ai nn. 3 e 4 del ruolo sono chiamate congiuntamente.
Ruolo nn. 3-4
Ordinanze:
ord. 268/2011 e ord. 108/2012
ord. 12 aprile 2011 Tribunale amministrativo regionale del Lazio
- Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri c/ Ministero della giustizia ed altri; ord. 18 novembre 2011 Tribunale di Genova
- Sbragi Fioravante, Giavarini Fernanda e Verusio Francesca c/ Condominio Villini di Pieve Ligure, Via Coriolano Bozzo n. 25
Oggetto ruolo:
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.
Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Prevista abilitazione degli enti pubblici o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza a costituire gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione
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Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorietà del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziaria;
Procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 - Prevista onerosità congiuntamente alla obbligatorietà - Subordinazione dell'accesso alla funzione giurisdizionale al pagamento di una somma non irrisoria di denaro ad un organismo che potrebbe avere natura privata;
Indennità spettanti agli organismi di mediazione - Possibilità di non aderire al procedimento di mediazione ed evitare il pagamento delle "spese di mediazione" - Espressa previsione per la parte convenuta e non per la parte attrice;
Procedimento di mediazione per le controversie in materia di diritti reali - Possibilità di trascrivere la domanda di mediazione e direttamente il verbale di mediazione, con efficacia "prenotativa" della prima anche rispetto al provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento giudiziario - Omessa previsione.
ALESSANDRO CRISCUOLO (GIUDICE RELATORE)
Terminata la relazione, il Presidente chiede ai difensori degli intervenienti se insistono per prendere la parola sulla sola ammissibilità del loro intervento. Tutti confermano; prendono la parola gli avvocati:
Marilisa D'Amico e Lotario Dittrich per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (AVVOCATI)
Maria Cristina Stravaganti per la Società Italiana Conciliazione Mediazione e Arbitrato Srl (SIC&A) e per l'Associazione Nazionale Mediatori e Conciliatori(AVVOCATO)
Francesco Franzese per l'Assomediazione - Associazione Italiana Organismi Privati di Mediazione e di Formazione per la Mediazione (AVVOCATO)
Beniamino Caravita di Toritto per l'Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ed altri (AVVOCATO)
Massimo Luciani per il Consiglio nazionale forense (AVVOCATO)
La Corte alle ore 10:48, si ritira per deliberare sulla ammissibilità degli atti di intervento.
Alle ore 11:03, la Corte rientra ed il Presidente dà lettura dell'ordinanza dibattimentale con la quale vengono dichiarati inammissibili tutti gli interventi.
Giorgio Orsoni per l'Organismo Unitario dell'Avvocatura - O.U.A. ed altri e, per delega dell'avv. Gaetano Viciconte, per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze (AVVOCATI)
Giuliano Scarselli per l'AIAF, Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AVVOCATO)
Giampiero Amorelli per l'"Associazione degli Avvocati Romani" e "Agire e Informare" (AVVOCATO)
Antonio De Notaristefani di Vastogirardi per l'Unione Nazionale delle Camere Civili (AVVOCATO)
Rodolfo Cicchetti per l'Organismo di mediazione ADR Center spa (AVVOCATO)
Maurizio Di Carlo per il Ministero della Giustizia, per il Ministero dell'Economia e per il Presidente del Consiglio dei Ministri (AVVOCATO DELLO STATO)”
Video dell’udienza.
(2) Fonte: sito web istituzionale della Corte Costituzionale.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 125/2012