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22 novembre 2012

124/12. Emendamento alla Conversione del Decreto Crescita 2.0: mediazione obbligatoria sino al 31 dicembre 2017 (Osservatorio Mediazione Civile n. 124/2012)


La reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione (1) potrebbe avvenire con la conversione in legge del c.d. Decreto Crescita 2.0.

Tra gli emendamenti presentati in seno alla Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese vi è infatti anche l’emendamento 16.0.2 Chigo, De Lillo, Latronico (art. 16-bis) che, in sostanza, prevede (2):  
a)    una nuova formulazione dell’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2012 nell’ottica della reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione in via solo transitoria (sino al 31 dicembre 2012);
b)    una nuova formulazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 28 del 2010 secondo cui quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se le parti sono assistite da un avvocato.

Al riguardo può molto brevemente osservarsi che:

-      quanto alla lett. a):
o    da un lato la soluzione di compromesso parrebbe solo aggirare il problema dell’obbligatorietà, senza in realtà risolverlo, lasciando forse scontenti sia i “pro-mediazione”, sia “i contro-mediazione”;
o    dall’altro la temporaneità dell’obbligo di esperire il procedimento di mediazione appare coerente con la ratio sottesa a detta obbligatorietà, peraltro già presente nel d.lgs. n. 28 del 2010: diffondere l’istituto della mediazione;

-      quanto alla lett. b):
o    da un lato con tale previsione si rafforza, e non poco, la presenza degli avvocati in mediazione (in contrasto, almeno in parte, con la ratio dell’istituto);
o    dall’altro è pur vero che la proposta di accordo del mediatore ha notevoli ripercussioni in termini giuridici (sia sul versante sostanziale, sia su quello processuale).

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è attualmente in Senato (Atto Senato n. 3533) ed è stato assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).
Si ricorda, da ultimo che il decreto-legge scadrà il 18 dicembre 2012.

Riportiamo di seguito il testo dell’emendamento 16.0.2, così come pubblicato sul sito del Senato della Repubblica.

(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Si vedano gli artt. art. 5, comma I, e 11, comma I, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 124/2012

Proposta di modifica n. 16.0.2 al DDL n. 3533

16.0.2
GHIGO, DE LILLO, LATRONICO

Dopo l'articolo 16aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
        1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) l'articolo 5, comma 1, è sostituto dal seguente: ''1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.'';
        b) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: ''Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore'' e prima delle parole: ''può formulare una proposta di conciliazione.'', sono inserite le seguenti: '', se le parti sono assistite da un avvocato,''».

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.