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29 febbraio 2012

47/12. Il pacchetto Severino lascia immutata le disciplina della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2012)

Le recenti novità legislative introdotte dal decreto-legge 22 dicembre 2011 n. 212, così come convertito nella legge 17 febbraio 2012 n. 10, lasciano immutata la disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010 (1).

Le modifiche introdotte con d.l. n. 212/2011

Il decreto-legge n. 212/2011, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, aveva introdotto alcune novità alla disciplina della mediazione: l’art. 12 d.l. n. 212/2011, infatti, contenuto nel capo II dedicato all’efficienza della giustizia civile, aveva previsto le modifiche che seguono al d.lgs. n. 28 del 2010:

a)    art. 5, comma 6-bis:
innanzitutto, il decreto legge aveva introdotto, all’art. 5, il seguente comma 6-bis: “Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambito dell’attività di pianificazione prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia”;

b)    art. 8, comma 5, ultimo periodo:
il medesimo art. 12, d.l. n. 212 del 2011 aveva inoltre disposto che all’articolo 8, comma 5, al secondo periodo, fossero anteposte le seguenti parole: “Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,”.

La legge di conversione n. 10/2012

In sede di conversione in legge, tuttavia, le citate disposizioni dell’art. 12, d.l. n. 212/2011 sono state abrogare lasciano, per l’effetto, immutata la disciplina della mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010.

La questione della composizione delle crisi da sovraindebitamento

Il d.l. n. 212 del 2011 aveva anche introdotto una particolare disciplina, poi non convertita nella legge 17 febbraio 2012, n. 10, per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, con alcune analogie rispetto a quanto dettato in tema di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali dal d.lgs. n. 28 del 2010.
Tale disciplina, dettata dai primi undici articoli del decreto legge, prevedeva la possibilità per il debitore, al fine di porre rimedio al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, di concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi che lo stesso decreto legge introduceva: il debitore avrebbe dunque potuto proporre ai creditori, con l'ausilio di particolari organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che prevedeva i termini e le modalità di pagamento dei creditori; l’accordo così raggiunto veniva poi omologato.

Quanto agli organismi di composizione della crisi, questi avrebbero dovuto possedere adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, nonché essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2012

Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile» (1)
(1) Titolo sostituito dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della giustizia civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1
Finalita' e definizioni

[ 1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, il debitore puo' concludere un accordo con i creditori secondo la procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da 2 a 11.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 2
Presupposti di ammissibilita'

[ 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano puo' prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 3
Contenuto dell'accordo

[ 1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 4
Deposito della proposta di accordo

[ 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti, gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 5
Procedimento

[1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 6
Raggiungimento dell'accordo

[1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento del consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il cinquanta per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 7
Omologazione dell'accordo

[ 1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 5, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 8
Esecuzione dell'accordo

[ 1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 9
Impugnazione e risoluzione dell'accordo

[ 1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 10
Organismi di composizione della crisi

[ 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie di indipendenza e professionalita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennita' sono ridotte della meta'.
4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.
7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 11
Disposizioni transitorie

[ 1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennita' sono ridotte della meta'.] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Capo II
DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Art. 12
Modifiche alla disciplina della mediazione

[ 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente: "6-bis. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell'ambito dell'attivita' di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, e ne riferisce, con frequenza annuale, al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della giustizia.";
b) all'articolo 8, comma 5, al secondo periodo sono anteposte le seguenti parole: «Con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui all'articolo 5, comma 1,».] (1)
(1) Articolo soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 13
Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» (1);
b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte" (2).
b) all'articolo 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.».
(1) Lettera modificata dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.
(2) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 14
Modifica all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183

1. L'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato (1).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 15
Proroga dei magistrati onorari

1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall' articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Art. 16
Modifiche alla disciplina delle societa' di capitali

1. All'articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
[ a) al comma 9, primo periodo, le parole: «collegio sindacale» sono sostituite dalla seguente: «sindaco»;] (1)
b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati.».
[2. All'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «nelle societa' di capitali» sono inserite le seguenti: «il sindaco,».] (2)
(1) Lettera soppressa dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.
(2) Comma soppresso dall'articolo 1 della L. 17 febbraio 2012, n. 10, in sede di conversione.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

28 febbraio 2012

46/12. Regolamento n. 180/2010 così come modificato dal d.m. n. 145/2011, misura cautelare di sospensione dell’efficacia per danno grave e irreparabile, insussistenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2012)


=> TAR Lazio-Roma, 20 dicembre 2011, ord. nn. 4909 e 4911

Sui ricorsi proposti per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 145 del 6.7.2011(1) di modifica al d.m. 18 ottobre 2010 n. 180 (2), nonché dello stesso decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 (3), il TAR, ritenuta l’insussistenza dei i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare e, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile, respinge la suindicata domanda incidentale.

(1) Si veda d.m.n. 145 del 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


(3) Sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 d.lgs. n. 28 del 2010 per contrasto con i precetti di cui agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione sollevata innanzi al TAR del Lazio si veda TAR Roma, Lazio,ordinanza 12 aprile 2011 n. 3202, in Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2012

T.A.R.
Lazio-Roma
Sezione I
20 dicembre 2011, n. 4909
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10240 del 2011, proposto da:
Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Storace, Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, n. 20;
contro
Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Associazione Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Adr Center s.p.a., Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bertoldini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Mascia in Roma, via Michele di Lando, n. 41;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 145 del 6.7.2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.8.2011.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.


T.A.R.
Lazio – Roma
Sezione I
20 dicembre 2011, n. 4911
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11235 del 2010, proposto da:
Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc) di Parma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Storace e Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, 20;
contro
Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e di Ministero dello sviluppo economico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

24 febbraio 2012

45/12. Verbale di conciliazione: irregolarità formali e rigetto della richiesta di omologazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2012)

è Trib. Modica, 9 dicembre 2011

La “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto (1):
1.      la sottoscrizione delle parti e del mediatore;
2.      la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
3.      la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n. 180/2010 (2);
4.      l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro;
5.      la riconducibilità dell’accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale.

Il processo verbale in esame non può essere omologato per le seguenti irregolarità formali:
-         per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
-         per la mancanza, nel processo verbale, dell’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale.
Viene pertanto rigettata la chiesta omologazione.

L’omissione da parte del mediatore, nel verbale di conciliazione, della certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 può ritenersi superata dalla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo”, stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2012

Tribunale  di Modica
9 dicembre 2011
Sentenza

…Omissis…

Letta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ... ... ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art.12 D.Lgs. n.28/2010 del “verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20 11 …. alla presenza del mediatore Avv. ... con firme autenticate” nel procedimento di mediazione n. 5/2011 proposto nei confronti di ... ... e ... ... innanzi all’organismo di mediazione forense istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica;

ritenuto che la ricorrente ha allegato all’istanza copia conforme all’originale del processo verbale del 28.7.2011 dell’accordo amichevole raggiunto con allegato il testo dell’accordo medesimo;

ritenuto che l’art. 12 D.Lgs. n.28/2010, rubricato “Efficacia esecutiva ed esecuzione”, dispone, al comma 1, che “il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario a norme imperative, e omologato, su istanza di parte, e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo” ed, al comma 2, che “il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale”;

ritenuto che il controllo che il presidente del tribunale deve effettuare per l′attribuzione di efficacia esecutiva al verbale di conciliazione deve avere ad oggetto, data la congiunzione “anche” contenuta nel comma 1, sia i profili di carattere formale sia le eventuali violazioni dell’ordine pubblico e delle norme imperative;

ritenuto che la “regolarità formale” del verbale deve avere ad oggetto: 1) la sottoscrizione delle parti e del mediatore; 2) la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia; 3) la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n. 180/2010; 4) l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro; 5) la riconducibilità dell’ accordo all’ambito della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’ accordo alla materia civile e commerciale;

ritenuto che nella fattispecie il mediatore Avv. ... ha omesso la certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti espressamente prevista dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010;

ritenuto che tale omissione può ritenersi superata dalla certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni delle parti effettuata dal cancelliere del Tribunale di Modica in calce al processo verbale con la dicitura “le superiori firme sono state apposte alla mia presenza della cui identità personale sono certo” stante che l‘omologazione di competenza del presidente del Tribunale attiene all’efficacia esecutiva dell’accordo diversamente dalla “autenticazione delle sottoscrizioni” prevista dall’ art. 11, comma 3, per la trascrizione nei registri immobiliari (in quest’ultimo caso il notaio o “altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato” dovrà effettuare, sotto la sua personale responsabilità, tutti quegli accertamenti che normalmente vengono svolti nei trasferimenti immobiliari quali, ad esempio, l’accertamento della identità personale dei sottoscrittori ma, anche, l’indagine della volontà e capacità di agire delle parti, la verifica della legittimazione e degli eventuali poteri di rappresentanza, gli accertamenti ipocatastali ventennali che assicurino la provenienza del documento dall’effettivo proprietario dell’immobile, l’assenza di gravami pregiudizievoli, l’esatta, completa ed esaustiva descrizione catastale degli immobili con indicazione dei confini acquisendo inoltre tutti i documenti richiesti per la validità degli atti relativi a diritti reali immobiliari in tema di normativa edilizia ed urbanistica, di stato civile, di regime patrimoniale per le persone coniugate etc … “);

ritenuto che in ogni caso il processo verbale in esame non può essere omologato per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;

ritenuto che il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale;

ritenuto che le suddette irregolarità formali impongono il rigetto della chiesta omologazione e rendono superflua ogni indagine circa ipotetiche violazioni di norme imperative o contro l’ordine pubblico.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza depositata il 30.11.2011 con cui ... ha chiesto l’omologazione ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/20 10 del processo verbale di mediazione sottoscritto dalle parti in data 28.7.20.

Manda al cancelliere di comunicare il presente provvedimento alle parti, all’Organismo di Mediazione Forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modica ed al responsabile dell’Organismo medesimo.

Modica 9 dicembre 2011
II Presidente del Tribunale
Dott. Giuseppe Tamburini

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

23 febbraio 2012

44/12. Mediazione obbligatoria: ambito di applicazione, criterio oggettivo; procedimento sommario di cognizione, applicabilità; onerosità, questione di legittimità costituzionale (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2012)

è Trib. Genova 18 novembre 2011 n. 4574

La controversia nella quale è stato chiesto l’accertamento di una servitù a favore del fondo di parte attrice a carico di un fondo del condomino convenuto rientra nell’ambito dei diritti reali e non delle cause condominiali (circoscritte a quelle relative agli artt. 1117 e ss. c.c.). Tale interpretazione, in luogo di quella “soggettiva” (ovvero che qualifica come condominiali tutte le cause ove una delle parti sia un condomino) appare maggiormente conforme all’art. 5, primo comma d.lgs. n. 28 del 2010 che ha distinto le materie richiamando la distinzione codicistica, fondata sul dato oggettivo della materia trattata e non sulla qualità delle parti (1) (2).

La causa è stata instaurata con il deposito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; il procedimento sommario di cognizione non rientra tra quelli per i quali è esclusa la c.d. mediazione obbligatoria (artt. 5 c. 1 e 4 d.lgs. 28/2010): esso non ha finalità deflative ma acceleratorie e tale funzione non risulta compromessa dalla previsione, anche per questo tipo di procedimenti, della c.d. mediazione obbligatoria (3).

Non è possibile trascrivere né la domanda di mediazione (atteso che l’art. 2653 c.c. (4) con elencazione tassativa, ha riguardo unicamente alle domande giudiziali), né direttamente il verbale di mediazione (essendo prevista unicamente la possibilità di trascrivere l’accordo conclusivo di mediazione previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato). Ne consegue che per i diritti reali la mediazione dovrà sempre essere “doppiata” dal giudizio ordinario atteso che, in caso contrario, l’attore vittorioso non potrebbe comunque trascrivere direttamente né il verbale di avvenuta positiva mediazione (se non previa autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale a ciò abilitato), né giovarsi dell’effetto prenotativo della domanda di mediazione (non trascrivibile).

Il soggetto procedente si troverà costretto, come naturale conseguenza della possibilità di trascrivere sia la domanda di mediazione che direttamente il relativo verbale, a sopportare i costi sia della mediazione sia del contributo unificato, in contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost. La mediazione può essere o obbligatoria o onerosa (5) (6); se è entrambe le cose è incostituzionale.

Tale questione di legittimità costituzionale dell’at. 5 d.lgs. n, 28 del 2010 e dell’art. 16 d.m. n. 180 del 2010 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. (7) (8) non è manifestamente infondata.

(1) Si veda Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla c.d. manovra bis 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(2) Si veda G. Spina, Ambito applicativo della mediazione obbligatoria: interpretazione oggettiva o soggettiva?, in Osservatorio Mediazione Civile n. 42/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(3) Si riporta il testo dell’art. 702-bis c.p.c.
Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

(4) Si riporta il testo dell’art. 2653 c.c.
Devono parimenti essere trascritti:
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili .
Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;
4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili.
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.
Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

(5) Si veda art. 16 d.m. n. 180 del 2010 aggiornato alle modifiche introdotte dal d.m. n. 145 del 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 4/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

(6) In argomento si veda Corte Cost. n. 67 del 1960.

(7) Si riporta il testo dell’art. 3 Cost.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(8) Si riporta il testo dell’art. 24 Cost.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2012
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)