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28 febbraio 2012

46/12. Regolamento n. 180/2010 così come modificato dal d.m. n. 145/2011, misura cautelare di sospensione dell’efficacia per danno grave e irreparabile, insussistenza (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2012)


=> TAR Lazio-Roma, 20 dicembre 2011, ord. nn. 4909 e 4911

Sui ricorsi proposti per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 145 del 6.7.2011(1) di modifica al d.m. 18 ottobre 2010 n. 180 (2), nonché dello stesso decreto n. 180 del 18 ottobre 2010 (3), il TAR, ritenuta l’insussistenza dei i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare e, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile, respinge la suindicata domanda incidentale.

(1) Si veda d.m.n. 145 del 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2011 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


(3) Sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 d.lgs. n. 28 del 2010 per contrasto con i precetti di cui agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione sollevata innanzi al TAR del Lazio si veda TAR Roma, Lazio,ordinanza 12 aprile 2011 n. 3202, in Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2012

T.A.R.
Lazio-Roma
Sezione I
20 dicembre 2011, n. 4909
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10240 del 2011, proposto da:
Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc), rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Storace, Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, n. 20;
contro
Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
Associazione Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, Adr Center s.p.a., Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Bertoldini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Mascia in Roma, via Michele di Lando, n. 41;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 145 del 6.7.2011, contenente il Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010, decreto adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25.8.2011.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e Ministero dello sviluppo economico;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Associazione Avvocati per la Mediazione, Lorenza Morello, Alberto Mascia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.


T.A.R.
Lazio – Roma
Sezione I
20 dicembre 2011, n. 4911
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11235 del 2010, proposto da:
Unione Nazionale delle Camere Civili (Uncc) di Parma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Storace e Antonio De Notaristefani Di Vastogirardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Crescenzio, 20;
contro
Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 180 del 18 ottobre 2010, adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia e di Ministero dello sviluppo economico;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Considerato che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare;

Ritenuto, in particolare, l’insussistenza di un danno grave e irreparabile;

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la suindicata domanda incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.