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25 febbraio 2024

9/24. Riforma Cartabia: il nuovo primo incontro di mediazione [CFnews] (Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2024)


Il nuovo primo incontro di mediazione: un cambio di passo

di Manuela Zanussi

(fonte CassaForense: cfnews.it del 3.7.2023)

 

NOTE: per approfondimenti si veda il Focus tematico Speciale MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021 E AL D.LGS 149/2022, nonché MEDIAZIONE 3.0 - IL FUTURO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: mediazione telematica, web 3.0, Online dispute Resolution e digitalizzazione del procedimento

 

Entra in vigore il 1° luglio 2023 una delle più rilevanti novità previste dalla Riforma Cartabia, ovvero la nuova modalità di svolgimento del primo incontro di mediazione secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 6 del D. Lgs. 28/2010.

Esso si applicherà per le domande di mediazione depositate dall’ 1.7.2023 e dunque per i primi incontri di mediazione che si terranno presumibilmente dopo il 20 luglio 2023.

Il nuovo primo incontro sarà di mediazione effettivo e dunque le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse” (art. 8 comma 6).

La partecipazione al nuovo primo incontro avrà un costo, stabilito a scaglioni secondo il valore della controversia e sarà corrisposto dalle parti oltre all’indennità di avvio, ma in misura inferiore alle attuali indennità complessive oggi versate a seguito dell’adesione.

Nel caso in cui le parti raggiugano l’accordo o decidano di proseguire con successivi incontri, viene prevista l’applicazione di un’indennità integrativa.

A distanza di poche ore dall’entrata in vigore della Riforma, però, mancano i decreti attuativi che il Ministero non ha ancora pubblicato e dunque ancora al momento non é possibile conoscere il dettaglio delle nuove tariffe di cui alle nuove tabelle ministeriali.

Fino al 30 Giugno 2023, come è noto, il D. Lgs. 28/2010 all’art. 8 prevedeva la modalità di svolgimento del primo incontro secondo il modello dell’incontro “filtro” con scelta c.d. OPT-OUT: sedute al tavolo dell’incontro, il mediatore verificava l’identità delle parti presenti e illustrava le modalità dello svolgimento e le caratteristiche della procedura, i rischi e i costi della mediazione, i benefici fiscali in caso di accordo e prospettava i rischi e i costi dell’alternativa giudiziale.

Dopo la fase informativa veniva richiesto alle parti di manifestare adesione alla procedura e quindi di manifestare l’intenzione di procedere o meno.

In caso in cui anche solo una delle due parti manifestasse volontà negativa alla prosecuzione, la procedura si concludeva immediatamente dandone atto a verbale e ciò in modo gratuito. Le parti non erano tenute a pagare alcuna indennità, in quanto la prima sessione era completamente gratuita (salvo il pagamento anticipato delle spese di avvio col deposito della domanda o dell’adesione).

Il precedente impianto normativo configurava infatti il meccanismo che riservava alle parti la scelta del cosiddetto “OPT-OUT”, cioè la libertà di decidere nel corso del primo incontro di uscire dalla procedura, senza dover essere gravati di alcuna spesa, ma purtuttavia soddisfacendo la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 2 bis D. Lgs. 28/2010. Solo se entrambe le parti dichiaravano la volontà di proseguire nella mediazione, si avviava la vera e propria fase negoziale e dovevano essere versate le relative indennità di procedura.

Dal 2013 e quindi da circa una decina d’anni veniva applicato da tutti gli Organismi di Mediazione il modello dell’incontro filtro e del meccanismo dell’OPT-OUT.

Dal 1.7.2023 parti ed avvocati, oltre che mediatori, saranno chiamati a una nuova sfida: tutte le parti già nel primo incontro saranno chiamate a svolgere con responsabilità e lealtà il proprio ruolo attivo e consapevole.

Sarà importante che gli avvocati preparino i propri assistiti alla mediazione individuando e definendo chiaramente negli incontri preparatori le fasi della strategia negoziale che intendono adottare, individuando chiaramente con il proprio assistito il cosiddetto “punto di rottura” della mediazione, i margini estremi della negoziabilità e analizzino anticipatamente i rischi e i costi processuali di una eventuale scelta di concludere negativamente la procedura.

Un cambio di passo che la Riforma Cartabia chiede all’avvocatura che ormai da oltre vent’anni conosce lo strumento della mediazione e ha imparato ad apprezzare.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2024

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)