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28 settembre 2023

34/23. Vietato il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2023)


=> Corte di Cassazione, 24 luglio 2023, n. 22038

 

L'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità (I).

 

(I) si veda l’art.5, comma 3, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.

 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 34/2023

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

 

Cote di Cassazione

sezione II

ordinanza n. 22038

24 luglio 2023

 

Omissis

 

Fatti di causa

 

1. Nell'anno 2014 C.C. conveniva avanti il Tribunale di Oristano M.G. e M.A., premettendo di condurre in affitto un fondo attraversato da un canale per lo scolo delle acque che tramite un tubo posto sotto una strada di penetrazione agraria (c.d. scavalcafosso) si ricongiunge ad analogo canale realizzato sul terreno di convenuti per consentire il deflusso dell'acqua piovana sino al mare attraverso un sistema di stagni. Asseriva che nell'anno 2013 il fondo da lei condotto in affitto aveva subito un anomalo e abbondante ristagno di acqua causato dall'omessa ripulitura del canale dei M.. Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla perfetta tenuta e manutenzione del detto canale e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.

2. Costituendosi in giudizio, M.A. e M.G. contestavano le circostanze allegate dall'attrice.

3. Precedentemente all'instaurazione del procedimento di cognizione ordinaria l'attrice aveva promosso un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c., rigettato dal Tribunale di Oristano che nel successivo procedimento a cognizione piena, concesso alle parti il termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, ha poi respinto anche la domanda di merito con sentenza n. 474/2017 resa ex art. 281 sexies c.p.c.

4. Avverso tale decisione C.C. ha proposto appello, censurando la sentenza - per quanto in questa sede rileva - per avere denegato l'invocata remissione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., termine che era stato erroneamente concesso contestualmente a quello per lo spiegamento del procedimento di mediazione, in pendenza del quale ogni attività processuale avrebbe dovuto essere sospesa.

5. Con sentenza n. 861/2019 la Corte di Appello di Cagliari rigettava il motivo di gravame con cui era stato criticato il diniego della rimessione in termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c. Sostiene la Corte che lo stesso difensore di parte attrice aveva richiesto la concessione dei termini previsti dalla norma appena citata, implicitamente rinunciando alla eccezione relativa alla mancata sospensione di ogni attività processuale in pendenza della mediazione obbligatoria. Difettava poi nel caso in esame, secondo la Corte cagliaritana, il presupposto dell'art. 153 c.p.c., posto che la difesa dell'attrice non aveva addotto una causa lei non imputabile a giustificazione dell'omesso deposito delle memorie da lei stesse richieste.

6. Avverso tale decisione C.C. ha promosso ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.

7. Hanno resistito con controricorso M.A. e M.G., eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 360 comma 1, 348-ter comma 5 e 100 c.p.c. e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per il suo rigetto.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e la violazione e falsa applicazione dell'art. 157 comma 3 c.p.c., contestando la sentenza impugnata là dove la stessa ha rigettato il motivo di appello proposto avverso la sospensione del procedimento per l'espletamento della mediazione obbligatoria.

A detta della ricorrente, una volta che il giudice ha disposto il previo esperimento del procedimento di mediazione, è preclusa allo stesso la possibilità di concedere i termini per deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. in quanto la condizione di procedibilità della domanda sospende per sua natura tutti i termini processuali, imponendo di attendere che la stessa si sia avverata prima di istruire la causa.

2. Il motivo è fondato.

Rientrando tra gli istituti deflattivi del contenzioso - ora potenziato dalla "riforma Cartabia" (d. lgs. n. 149/2022) - e introdotta con l'intento di promuovere il ricorso a procedure stragiudiziali per ridurre l'elevato livello delle pendenze del processo civile, la mediazione disciplinata dal d. lgs. n. 28 del 2010, modificato dal D.Lgs. n. 69/2013, costituisce, per espressa volontà legislativa, (come in più occasioni confermato dalla giurisprudenza di legittimità: tra le tante Cass. n. 8473/2019) una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Questa deve essere assolta prima dell'esercizio dell'azione giudiziale (cfr. art. 5 comma 1). Laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in assenza del previo esperimento del procedimento di mediazione, il giudice deve rinviare l'udienza, assegnare alle parti un termine per consentire l'avvio del procedimento e fissare una nuova udienza per verificare l'avverarsi della condizione di procedibilità richiesta.

Nel caso in esame il giudice di prime cure ha dato inizio al processo, come si legge a pag. 10 del ricorso, assegnando alla udienza del 10.06.2015 contestualmente alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e il termine di 15 gg. dalla data dell'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Il deposito delle memorie istruttorie è stato autorizzato, pertanto, prima del verificarsi della condizione di procedibilità accertata come omessa dallo stesso Giudice, su eccezione tempestivamente proposta della parte.

La disciplina della condizione di procedibilità in esame si intreccia con il processo civile sia in ordine al compimento o meno delle attività successive all'assegnazione del termine (per l'individuazione del termine utile dell'esperimento della procedura di mediazione cfr., ad es., Cass. n. 40035/2021), sia in ordine alle attività che, dopo tale assegnazione, possono essere compiute in sede giudiziaria.

Soccorre a quest'ultimo riguardo l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 238/2010, che specifica quali sono le uniche attività che il giudice può compiere nelle more dello svolgimento della mediazione, ossia la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (a ciò si aggiunge per la parte la possibilità di trascrivere comunque, nei giudizi che lo prevedano, la domanda giudiziale). Restano pertanto esclusi tutti i provvedimenti che sono privi di tale carattere e che, per loro natura, attengono alla prosecuzione del procedimento giudiziale. La norma in questione non può che essere di stretta interpretazione, posto che essa introduce una parziale attenuazione del regime di improcedibilità, giustificata da esigenze di celerità processuale.

Come affermato anche in altro precedente di questo Giudice, il procedimento di mediazione obbligatoria "si pone per dir così ‘a monte' dell'inizio del processo, tanto che, ove la stessa non sia esperita nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, il processo neppure può avere inizio e la domanda giudiziale non è procedibile" (Cass. n. 34814/2022, pag. 4 in motivazione).

La richiesta di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. nel caso oggetto di giudizio rientrava nell'attività difensiva della parte ma non poteva certo vanificare la condizione di procedibilità imposta dalla legge.

La Corte di Appello di Cagliari ha dunque errato nell'applicare al caso in esame il principio della sanatoria della nullità (art. 157 comma 3 c.p.c., prospettando una implicita rinuncia del ricorrente all'eccezione proposta) e della rimessione in termini, esclusa perché la parte non avrebbe dimostrato di essere stata impossibilitata al deposito delle memorie istruttorie per causa a lei non imputabile. Era infatti assolutamente preclusa al giudice la possibilità di concedere, contestualmente al termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, anche i termini per il deposito delle memorie istruttorie e dunque di proseguire oltre nella trattazione della causa in assenza del previo accertamento della verifica della condizione di procedibilità dell'azione.

Ne' può parlarsi di rinuncia implicita ad una eccezione (quella del mancato espletamento della mediazione obbligatoria) che, una volta proposta e accolta dal giudice, vincola questi al rispetto delle prescrizioni poste dal d. lgs. n. 28/2010 ed appare quindi sottratta alla disponibilità sostanziale e processuale della parte.

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va cassata, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "L'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 238/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità ".

4. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.