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24 novembre 2022

38/22. Istanza di mediazione, indicazione esaustiva degli elementi di diritto, non necessità: procedibile la domanda giudiziale in caso di mediazione avente ad oggetto gli stessi fatti dedotti in giudizio e la medesima pretesa (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2022)

=> Tribunale di Firenze, 11 aprile 2022 

Ai sensi dell’art. 4, d.lgs. 28/2010, l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa al fine di consentire alle parti di poter raggiungere un accordo conciliativo: in particolare, il contenuto di tale norma non può considerarsi equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c. e, quindi, non richiede l'indicazione esaustiva degli elementi di diritto come negli atti processuali (nella specie il Giudice afferma che l'eccezione avanzata dal condominio convenuto avente ad oggetto l’improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 28/2010 per la mancata corrispondenza tra l'oggetto e le ragioni della pretesa indicati nella stessa e quelli indicati nella domanda di mediazione risulta infondata e deve essere disattesa, tenuto conto che la mediazione proposta dalle parti attrici aveva ad oggetto gli stessi fatti dedotti in giudizio e la medesima pretesa, ovvero l'impugnazione delle delibere condominiali ivi indicate al fine di vederne dichiarata l'invalidità ex art. 1137 c.c.) (I) (II).

(I) Si veda l’art. 4, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

(II) In senso conforme il Giudicante richiama Trib. Roma 11.1.2022.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Firenze
sentenza n. 1052
11 aprile 2022

Omissis 

Sulle eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità della domanda attrice.

La prima questione che deve essere affrontata, in punto di rito, concerne l'eccezione avanzata dal condominio convenuto avente ad oggetto l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 28/2010 per la mancata corrispondenza tra l'oggetto e le ragioni della pretesa indicati nella stessa e quelli indicati nella domanda di mediazione.

L'eccezione risulta infondata e deve essere disattesa, tenuto conto che la mediazione proposta dalle parti attrici aveva ad oggetto gli stessi fatti dedotti in giudizio e la medesima pretesa, ovvero l'impugnazione delle delibere condominiali ivi indicate al fine di vederne dichiarata l'invalidità ex art. 1137 c.c..

Dall'analisi della domanda di mediazione presentata dalle attrici, prodotta dalle stesse sub doc. 23, nella quale le stesse hanno indicato quale oggetto della controversia l'”impugnazione delle delibere del condominio omissis del 14 giugno e 25 giugno 2018 aventi ad oggetto opere di straordinaria manutenzione ai lastrici di proprietà degli istanti e la relativa ripartizione” con l'aggiunta dell'inciso, redatto a mani “l'Assemblea del 14 è stata rinviata senza riconvocazione al 25/6/2018”, emerge che l'oggetto della controversia avanzata dalle odierne attrici era costituito dall'impugnazione delle delibere condominiali ivi indicate e tale circostanza trova effettivamente corrispondenza nell'atto di citazione, con cui le attrici hanno impugnato le delibere in questione ai sensi dell'art. 1137 c.c. al fine di sentirne dichiarata l'invalidità sotto il profilo della correttezza del criterio di ripartizione delle relative spese ivi deliberato.

D'altronde, ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010 gli atti compiuti in sede di mediazione non sono soggetti a particolari formalità e, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 28/2010, l'istanza di mediazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa al fine di consentire alle parti di poter raggiungere un accordo conciliativo: in particolare, il contenuto di tale norma non può considerarsi equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c. e, quindi, non richiede l'indicazione esaustiva degli elementi di diritto come negli atti processuali (Trib. Roma 11.1.2022).

Pertanto, fin dal ricevimento della domanda di mediazione, l'odierno convenuto aveva avuto piena cognizione dei fatti di causa e delle delibere che le odierne attrici avevano intenzione di impugnare con la successiva azione.

D'altro canto, la circostanza che nel proprio atto di citazione le attrici non abbiano espressamente citato tra i motivi di invalidità della delibera impugnata la mancata riconvocazione dell'assemblea, rinviata, del 25.6.2018, come lamentato da parte convenuta, non contraddice quanto sopra, trattandosi di una specificazione dei fatti di causa, come confermato dalla lettura della delibera in questione.

Tanto premesso, nel caso di specie deve quindi ritenersi rispettata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, D.Lgs. 28/2010 e la domanda attorea, quindi, validamente proposta.

Per l'effetto della tempestiva e valida proposizione della domanda di mediazione da parte delle attrici, anche l'eccezione di inammissibilità della domanda (per essere stata tardivamente proposta ai sensi dell'art. 1137, comma 2 c.c.) deve essere rigettata; infatti, l'introduzione del procedimento di mediazione in questione, avvenuta il 3 luglio del 2018, come documentalmente provato, ha validamente interrotto il termine decadenziale di trenta giorni di cui all'art. 1137, comma 2 c.c., decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione della deliberazione e, per i condomini dissenzienti o astenuti, dalla data della sua approvazione, e tale termine ha ripreso a decorrere a partire dal 03.07.2018 (ore 9,55), a seguito della conclusione della mediazione con esito negativo per la mancata comparizione del convenuto: di conseguenza, l'atto di citazione, notificato via pec in data 01.08.2018, risulta tempestivamente proposto anche in relazione ai lamentati profili di annullabilità della delibera impugnata.

Nel merito.

Sulla delibera del 14.6.2018.

Le domande di annullamento/nullità avanzate dalle attrici con riguardo alla delibera del 14.6.2018 sono rigettate in quanto omissis.

Sulla delibera del 25.06.2018.

Il primo motivo di impugnazione – relativo alla mancata convocazione e partecipazione all' assemblea del 25.6.2018 di tutti i condomini aventi diritto ex art. 1136 comma 6 c.c. e, nello specifico, di tutti i proprietari delle unità immobiliari servite dal lastrico solare per lo scolo e lo sfiato degli impianti ivi ubicati – non viene accolto.

Infatti, indipendentemente da ogni osservazione in relazione all'unicità o autonomia delle delibere impugnate, le odierne attrici – che sono state regolarmente avvisate per entrambe le assemblee del 14.6.2018 e 24.6.2018 - non possono dolersi della mancata convocazione di altri condomini rispetto ai quali non sono legittimate ad agire.

Premesso che l'omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento, e non di nullità, delle deliberazioni condominiali (SS.UU. n. 4806/2005; Cass. n. 10338/2014; Cass. n. 14786/2006), in materia trova applicazione il disposto dell'art. 1441 c.c., ai sensi del quale l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse lo stesso è stabilito dalla legge (Cass. n. 8520/2017; Cass. n. 23902/2016; Cass. n. 10338/2014).

Di conseguenza, come più volte chiarito dalla giurisprudenza in materia, la legittimazione ad impugnare la delibera condominiale per il vizio relativo alla mancata convocazione e partecipazione spetta ai soli condomini pretermessi; soltanto i condomini non ritualmente convocati sono titolari dell'interesse all'impugnazione della stessa (Cass. n. 8520/2017; Cass. n. 23902/2016; Cass. n. 10338/2014), con la conseguenza che “il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66 disp. att. c.c., comma 3, modificato dalla l. 11 dicembre 2002, n. 220” (ex multis, Cass. n. 10071/2020, Cass. n. 9082/2014; Cass n. 220/2012).

Il criterio adottato dall'assemblea del 25.6.2018 per ripartire le spese è corretto.

La ripartizione delle spese in ragione di un terzo a carico delle proprietà titolari di diritti esclusivi sui lastrici e di due terzi delle proprietà sottostanti in relazione alle sole parti strutturali del lastrico solare ed ai suoi elementi costitutivi, quali la guaina di impermeabilizzazione, nonché agli elementi accessori funzionalmente collegati, quali la pavimentazione, è conforme all'art. 1126 c.c. ; parimenti corretta è la delibera nella parte in cui imputa le spese relative alla demolizione e ricostruzione delle fioriere a carico esclusivo delle proprietà Ba.-Ba. e Su.-Sa., tenendo a mente il principio per cui la spesa va suddivisa tenendo conto dell'uso (esclusivo) che del bene (che nella specie è da ritenersi incidenter tantum di proprietà privata) fanno le attrici e del maggior godimento del lastrico di cui beneficeranno le attrici.

In un condominio il lastrico di copertura di una determinata dell'edificio condominiale ha la funzione, oltre che di copertura di tale parte, anche di raccolta delle acque di scolo di altre parti dell'edificio deve ritenersi destinato a servire anche queste ultime, con la conseguenza che le relative spese di riparazione e rifacimento, qualora il relativo uso non sia comune a tutti i condomini, sono da ripartire secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. (ex multis, Cass. n. 1977/2017).

Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza. 

PQM 

Il Tribunale di Firenze omissis rigetta le domande attrici e conferma le delibere condominiali del 14.06.2018 e del 25.06.2018. Liquida le spese processuali di parte convenuta in euro 4.835 per compenso professionale, oltre le spese vive documentate e gli accessori di legge (iva e cap) e rimborso forfettario del 15%, ponendole a carico solidale delle attrici, così come le spese di CTU già liquidate. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.