Pagine

14 settembre 2022

26/22. Riforma del processo civile, l. 206/2021: la mediazione nella relazione illustrativa pubblicata dal Ministero della Giustizia (Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2022)

Si riporta di seguito estratto, relativo alle “Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato” della relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo civile (legge delega n. 206 del 2021), come approvato dal Consiglio dei ministri il 28 luglio 2022 e reso noto dal Ministero della Giustizia in data 8 agosto 2022 (I). 

(I) per approfondimenti si veda SPINA, Riforma del processo civile: le principali novità in tema di mediazione nella legge delega 206/2021 (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2022), nonché lo speciale “MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI ALLA L. 206/2021” 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206 RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA. 

…omissis… 

In via di sintesi, per quanto riguarda i molteplici settori interessati dalla riforma, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge delega (in particolare comma 4 e comma 15), lo schema di decreto legislativo interviene innanzitutto proprio sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante importanti innovazioni nella disciplina dei metodi ADR, valorizzando e rafforzando attraverso molteplici e significative disposizioni gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, e rivisitando la disciplina codicistica dell’arbitrato.

Per la mediazione sono stati individuati e precisati gli incentivi fiscali indicati dalla legge delega (comma 4, lett. a), l. n. 206/2021), rideterminata l’area del tentativo obbligatorio di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, estendendola, secondo la scelta ponderata tracciata dalla delega, alle controversie che investono rapporti di durata (comma 4, lett. b), l. n. 206/2021) e data attuazione agli ulteriori principi contenuti nel comma 4 l. n. 206/2021 relativi al procedimento di mediazione nel suo complesso, a specifiche aree nelle quali la mediazione può intervenire, alla mediazione demandata dal giudice, nonché alla disciplina sulla formazione e l’aggiornamento dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi”. 

…omissis…

Il documento realizzato dall'Osservatorio è scaricabile gratuitamente in formato PDF cliccando <<qui>>. 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)