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30 maggio 2022

20/22. Mediazione attivata tre mesi e cinque giorni prima dell'udienza di rinvio: la domanda è procedibile? (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2022)

=> Tribunale di Firenze, 11 febbraio 2022 

Una volta appurato che il procedimento di mediazione è stato attivato tre mesi e cinque giorni prima dell'udienza di rinvio, ossia con un anticipo, rispetto a tale data, superiore al termine di durata massima del procedimento fissato in tre mesi dall'art. 6, d. lgs. 28/10, va prestata adesione all'orientamento per cui il termine per l'avvio della mediazione può essere superato, siccome non perentorio, purché la procedura sia attivata (il che accade con il deposito della domanda) in tempi utili per la sua conclusione entro l'udienza di rinvio (I); una volta introdotta la mediazione nel rispetto della predetta tempistica ed espletato il primo incontro, del resto, la condizione di procedibilità si intende come rispettata, a prescindere dalla parte che si sia attivata per la relativa introduzione, ben potendo, in astratto, essere anche la parte non onerata ex lege (II).

(I) In tal senso la pronuncia in commento richiama Cass. 40035/21, precisando che la S.C. ha ivi osservato che, nei casi (analoghi a quello di specie) di utile avvio e conclusione del procedimento entro il termine dell'udienza di rinvio, viene a perdere ogni rilievo l'indagine sulla tempestività dell'avvio rispetto al termine concesso al momento del rinvio iussu iudicis, così come quella sul rispetto del termine di durata massima del procedimento al momento della relativa attivazione, atteso che, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”

(II) Si vedano gli artt. 5 e 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Firenze
Sentenza, n. 382
11 febbraio 2022

Omissis

Sulle eccezioni di improcedibilità.

In limine, non meritano accoglimento le eccezioni di improcedibilità della causa per omesso tempestivo esperimento del tentativo di mediazione delegata, sollevate dalla parte attrice (con riferimento a entrambe le domande principale e riconvenzionale), dal convenuto (con riferimento alla sola domanda riconvenzionale), e dalla terza chiamata, per i motivi di seguito esposti.

Ripercorrendo in sintesi la sequenza processuale:

- con decreto emesso in data 30/05/18, è stato disposto invio in mediazione delegata, concedendosi altresì (onde consentire l'attivazione di un contraddittorio ex post sull'invio disposto de plano dal nuovo giudice subentrato nell'assegnazione del fascicolo), per la relativa attivazione, il termine di legge di quindici giorni, decorrenti dal decimo giorno dalla comunicazione del presente decreto, avvenuta in data 31/05/18, con previsione, secondo il disposto di legge, del relativo onere a carico della parte attrice sostanziale, e con rinvio della causa al 10/04/19 per la verifica e l'eventuale precisazione delle conclusioni (udienza poi differita d'ufficio con decreto del 01/04/19);

- la procedura non è stata attivata nei termini indicati dal giudice da nessuna parte;

- il convenuto-attore in riconvenzione ha, peraltro, attivato, con domanda depositata in data 05/01/19, un procedimento di mediazione, conclusosi a seguito della celebrazione del primo incontro del 11/03/19 per mancata adesione alla procedura della parte invitata, pur ritualmente presentatasi all'incontro.

Ciò premesso, l'attivazione da parte del convenuto (attore sostanziale sulla domanda riconvenzionale) consente di ritenere assolta tout court la condizione di procedibilità, essendosi comunque svolta, ancorché con esito negativo, la mediazione, con procedimento avviato e conclusosi in data antecedente a quella di rinvio disposta con il medesimo decreto di invio in mediazione:

- non vale, infatti, anzitutto, a rendere improcedibile la causa la dichiarazione della parte attrice, pur onerata dell'esperimento del tentativo di mediazione effettivo, di non volere intraprendere la mediazione (cfr., sul punto, Cass. n. 8473/19, cui questo giudice ritiene di aderire: “La condizione di procedibilità può ritenersi…realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre”);

- né, del resto, assume alcun rilievo il fatto che l'attivazione della mediazione sia avvenuta in data successiva allo spirare del termine concesso all'uopo dal giudice: una volta appurato, infatti, che il procedimento di mediazione è stato attivato tre mesi e cinque giorni prima dell'udienza di rinvio, ossia con un anticipo, rispetto a tale data, superiore al termine di durata massima del procedimento fissato in tre mesi dall'art. 6 D. Lgs. n. 28/10, nella versione ratione temporis applicabile alla controversia de qua (ossia quella successiva alla modifica apportata dal DL n. 69/13 e relativa legge di conversione), ritiene il Tribunale di prestare adesione all'orientamento per cui il termine per l'avvio della mediazione può essere superato, siccome non perentorio, purché la procedura sia attivata (il che accade con il deposito della domanda) in tempi utili per la sua conclusione entro l'udienza di rinvio: orientamento recentemente avallato dal S.C., il quale ha autorevolmente osservato, in chiave ancor più sostanzialista, che, nei casi (analoghi a quello di specie) di utile avvio e conclusione del procedimento entro il termine dell'udienza di rinvio, viene a perdere ogni rilievo l'indagine sulla tempestività dell'avvio rispetto al termine concesso al momento del rinvio iussu iudicis, così come quella sul rispetto del termine di durata massima del procedimento al momento della relativa attivazione, atteso che, “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis d. lgs. n. 28/2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione» (Cass. n. 40035/21);

- una volta introdotta la mediazione nel rispetto della predetta tempistica ed espletato il primo incontro, del resto, la condizione di procedibilità si intende come rispettata, a prescindere dalla parte che si sia attivata per la relativa introduzione – ben potendo, in astratto, essere anche la parte non onerata ex lege; nella specie, tra l'altro, stante l'avvenuta proposizione di domande contrapposte, entrambe le parti, attrici rispetto alle relative domande, risultavano in effetti onerate all'attivazione della mediazione e l'attivazione da parte dell'una, determinando l'attivazione del procedimento su tutta la materia del contendere, ha automaticamente esentato anche l'altra dalla dichiarazione di improcedibilità, irrilevante essendo la qualificazione erronea della procedura come volontaria, anziché come delegata iussu iudicis, a fronte del suo effettivo esperimento.

Sulla vicenda fattuale.

Venendo, dunque, all'esame del merito della vertenza, la disamina sulla domanda principale risarcitoria da responsabilità professionale e quella sulla riconvenzionale di pagamento delle spettanze per l'opera prestata presuppongono entrambe un'indagine sulla medesima vicenda fattuale controversa, essendo le medesime condotte dall'attrice ascritte a carico del convenuto – e da quest'ultimo contestate – poste alla base tanto dell'asserito pregiudizio patrimoniale, quanto dell'eccepito inadempimento preclusivo del pagamento dei compensi al convenuto attore in riconvenzione.

Orbene, pacifica l'avvenuta stipula verbis di un contratto d'opera professionale omissis.

Tanto premesso, dunque, il calcolo del compenso per la parte extra-preventivo dovrà essere così effettuato: individuato l'importo lavori in euro 167.436,00 e applicata la percentuale del 1,057% (ottenuta applicando il coefficiente di parzializzazione di 0,13, come sopra individuato, alla percentuale di 8,1034), si otterrà la somma di euro 1.769,7, su cui applicare la maggiorazione del 15% per spese generali; per un totale di euro 2.035, da aggiungersi ai 1.000 dovuti a titolo di residuo compenso pattuito, per il complessivo importo finale di euro 3.035, oltre oneri di legge e interessi legali ex D.Lgs. n. 231/02 (trattandosi di prestazione professionale resa a Srl, come tale rientrante nella nozione di “transazione commerciale”) a far data dalla missiva di diffida del 13/06/12.

Sulle spese di lite.

In considerazione del rigetto integrale della domanda risarcitoria attorea, del conseguente assorbimento della domanda di garanzia impropria avanzata contro la terza chiamata, della non arbitrarietà di tale chiamata da parte del convenuto (dovendosi ritenere, da un lato, la validità e la non vessatorietà della clausola claims made, ma dall'altro lato la collocazione della richiesta di risarcimento del 04/08/10, cui ha fatto seguito la denuncia di sinistro del 05/08/10, nell'arco temporale dei sei mesi successivi alla cessazione di efficacia del contratto, come da art. 7 Condizioni generali di contratto), dell'avvenuta espressa estensione della domanda attorea alla terza chiamata, dell'estraneità dell'assicurazione alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, dell'accoglimento di tale domanda in ragione di un ammontare pari a circa un quarto di quanto domandato, le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14, con applicazione dei valori medi di cui allo scaglione individuato dalla sommatoria delle domande, e con aumento al massimo della voce relativa alla fase decisionale, attesa la sua duplicazione dovuta alla rimessione della causa sul ruolo per il supplemento di istruttoria (non dovuto nei confronti della parte terza chiamata, rimasta estranea a tale supplemento di istruttoria e pertanto correttamente limitatasi, nelle seconde memorie ex art. 190 c.p.c., al mero richiamo delle precedenti), seguono la soccombenza nei rapporti con la terza chiamata e sono poste integralmente a carico di parte attrice, pienamente soccombente sulla domanda risarcitoria, in ossequio al principio per cui “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”(ex multis, Cass. n. 23213/19); devono essere poste a carico di parte attrice, in ragione della sua prevalente soccombenza, nei rapporti con il convenuto, in ragione di un quarto, ricorrendo, invece, i presupposti della soccombenza parziale reciproca di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, legittimante la compensazione dei restanti tre quarti, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale che considera la soccombenza parziale dell'attore – ancorché soltanto sul quantum - alla stregua di soccombenza reciproca (Cass. sent. n. 22381/09: “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”; Cass. ord. n. 134/13).

Per le medesime ragioni suesposte, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa, dovranno essere poste in via definitiva a carico di entrambe le parti convenuta e attrice, in ragione di metà per ciascuna, stante la reciprocità della soccombenza di entrambe sulla specifica domanda cui atteneva l'indagine peritale, dovendosi invece ritenere esclusa da tali spese la terza chiamata, rimasta estranea alla causa riconvenzionale. 

PQM 

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa: rigetta la domanda di risarcimento avanzata da parte di omissis Srl nei confronti del geom. omissis; condanna omissis alla corresponsione, in favore del geom. omissis, di euro 3.035, oltre oneri di legge e interessi legali (ex d.lgs. n. 231/02) a far data dal 13/06/12; condanna omissis Srl alla rifusione, in favore di Assicurazioni omissis Spa, delle spese di lite, che liquida in euro 13.430,00 oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie; dichiara compensate le spese di lite tra le parti omissis Srl e geom. omissis in ragione di tre quarti e condanna omissis Srl alla rifusione, in favore del geom. omissis, del restante quarto, che liquida in euro 4.167,5, oltre IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; pone in via definitiva a carico paritario delle parti attrice e convenuta le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in corso di causa.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.