=> Tribunale di Bologna, 22 aprile 2021
In relazione alla mediazione obbligatoria, disciplinata dall’art. 5, d.lgs. 28/2010, si ritiene che
essa non sia applicabile alle controversie riguardanti i contratti di
locazione di beni mobili. A favore di tale tesi milita l’identità delle
materie richiamate dal disposto dell'art. 5 (locazione, comodato e affitto
di azienda) rispetto a quelle indicate nell'art. 447-bis c.p.c. (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 43/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
Va in primo luogo affrontata la questione pregiudiziale di rito concernente le condizioni di procedibilità della domanda.
Entrambe le eccezioni sono state sollevate da parte convenuta davanti
al Tribunale di Palermo e in detta sede dovevano essere decise prima ancora
della declinatoria di incompetenza, per cui il rilievo è tardivo in questa
sede.
In ogni caso la scrivente rileva quanto segue.
In relazione alla mediazione obbligatoria, disciplinata dall’art.5
D.Lvo 28/2010, si ritiene che essa non sia applicabile alle controversie
riguardanti i contratti di locazione di beni mobili.
A favore di tale tesi milita l’identità delle materie richiamate dal
disposto dell'art. 5 (locazione, comodato e affitto di azienda) rispetto a
quelle indicate nell'art. 447-bis c.p.c., benché la norma possa prestarsi anche
ad un’interpretazione più estensiva.
Quanto alla negoziazione assistita, l’attrice all’udienza del
19.09.2019 ha dato atto di aver inoltrato a mezzo pec in data 5.7.2019 l’invito alla negoziazione assistita
(riservandosi il deposito telematico, che non risulta mai effettuato), invito a
cui controparte non avrebbe risposto; la circostanza non è stata contestata da
parte convenuta in udienza e neppure nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.,
che non ha curato di depositare; pertanto, nonostante la medesima insista nelle
conclusioni precisate su entrambe le eccezioni di improcedibilità, la questione
deve ritenersi superata, considerato che l’art. 3, D.L.132/2014 prevede
unicamente che, in caso di omissione della condizione di procedibilità, il
giudice debba limitarsi ad assegnare alle parti il termine per il relativo
espletamento.
Passando alla seconda questione pregiudiziale sollevata da parte
convenuta, inerente il difetto di legittimazione attiva di omissis, in quanto non proprietaria della vettura né al momento del
sinistro né all’inizio del presente giudizio né successivamente, si osserva
che: omissis.
Vi è dunque prova scritta che il bene sia stato acquistato da omissis, a nulla rilevando a chi
spettasse la proprietà al momento del giudizio.
In ogni caso il libretto di circolazione menzionava il contratto di
locazione, con la conseguenza che il conduttore, il quale a sua volta cede in
sublocazione il bene, è tenuto a custodirlo osservando la diligenza del buon
padre di famiglia in forza dell’art.1587 c.c. Inoltre il conduttore risponde
della perdita e del deterioramento della cosa che avviene nel corso della
locazione, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile
nei confronti del suo dante causa ai sensi dell’art. 1588 c.c.; trattandosi di
bene concesso in sublocazione, pertanto, la conduttrice omissis rispondeva nei confronti di omissis e omissis nei
confronti del sublocatore.
La proprietà del bene non rileva nei rapporti tra le parti del
contratto di locazione ai fini della legittimazione ad agire, essendo
sufficiente che il locatore abbia piena disponibilità della cosa.
“In tema di legittimazione alla domanda di danni, deve ritenersi che il
diritto al risarcimento può spettare anche a colui il quale, per circostanze
contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e,
dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio,
indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio
di quel potere. È dunque tutelabile in sede risarcitoria anche la posizione di
chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata in un sinistro stradale
una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi
dell'art. 1140 c.c.”. (Cass. 12 ottobre 2010, n. 21011; Cass. 12 gennaio 2011,
n. 534; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4003; Cass. 20 agosto 2003 n. 12215); nel
caso di specie il conduttore omissis
aveva la detenzione qualificata in forza del contratto di locazione con omissis, oltre ad esserne divenuto
proprietario successivamente per le ragioni già esposte.
In definitiva, si fa prevalere l’effettivo potere sulla cosa
danneggiata sulla formale intestazione nel pubblico registro automobilistico.
Sono agli atti il libretto del veicolo noleggiato e la fattura di
acquisto del veicolo.
A conferma di quanto sopra si pongono le condizioni generali di
contratto omissis.
Affermata in considerazione delle argomentazioni sopra esposte la
legittimazione del locatore omissis,
occorre valutare se sussista la responsabilità del conduttore in relazione ai
danni provocati all’autovettura nel sinistro avvenuto in data 14.04.2015,
dandosi per pacifico che il mezzo sia uscito di strada senza collidere con
altri veicoli, si sia capottato ed abbia subito i danneggiamenti visibili nella
documentazione fotografica prodotta da parte attrice omissis.
Il convenuto va pertanto dichiarato tenuto e condannato al risarcimento
del danno patito da parte attrice a seguito della pressoché distruzione del
veicolo noleggiato, quantificato in € 8000,00, già rivalutato, oltre interessi
dalla domanda, come proposta davanti al Tribunale di Palermo, al saldo
effettivo.
Proprio sulla scorta di tali valori la scrivente aveva formulato
all’udienza del 19 settembre 2019 (cioè l’udienza successiva alla prima, nella
quale era stata autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dal
convenuto, mai effettuata, e quindi prima ancora della concessione dei termini
ex art. 183 c.p.c.) la proposta ex art. 185 bis c.p.c., che poneva a carico del
convenuto l’importo complessivo di €7.000,00 comprese le spese legali, da
versarsi entro il 31.12.2019, per definire la vertenza; la proposta era stata
accettata dall’attrice, ma non dal convenuto, il quale soltanto all’udienza del
13 ottobre 2020, fissata per il suo interrogatorio formale e dopo il conferimento
dell’incarico al CTU, ha proposto di chiudere la vicenda con il versamento di
€3.000,00.
Va invece esclusa qualsivoglia responsabilità extracontrattuale ex
art.2051 c.c. in capo al conduttore, posto che la norma citata disciplina il
danno provocato dalla cosa in custodia, mentre nel presente giudizio si discute
del danno provocato al conduttore alla cosa locata, sulla quale il predetto
doveva esercitare la necessaria custodia.
Ne consegue che le spese di lite debbano essere integralmente poste a
carico del convenuto, sulla cui qualità di consumatore nella conclusione del
contratto di noleggio per cui è causa la scrivente ha motivo di dubitare,
nonostante la sentenza resa dal Tribunale di Palermo, posto che tutta la
corrispondenza intercorsa tra il predetto e omissis
depone nel senso di configurare il contraente come professionista, nella sua
veste di omissis.
Le spese vanno poste a carico di parte convenuta stante la sua
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei valori medi del
D.M. 55/2014 per tutte le fasi dello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00.
PQM
Il Giudice istruttore, in qualità di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, condanna omissis al risarcimento del danno patito dall’attrice e liquidato in € 8.000,00, già rivalutato all’attualità, oltre interessi dalla domanda, come proposta davanti al Tribunale di Palermo, al saldo effettivo; condanna omissis al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 264,00 per anticipazioni ed € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU come già liquidate con ordinanza resa a verbale di udienza del 19 maggio 2020 a titolo di fondo spese.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.