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9 aprile 2021

18/21. Vendita a rate con riserva della proprietà, acquirente inadempiente, domanda di restituzione del bene: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2021)

=> Tribunale di Roma, 12 novembre 2020

L'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica, bensì di azione contrattuale personale. Pertanto, la controversia non rientra tra quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria (I).

(I) Si veda l’art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma
Sentenza
12 novembre 2020
Omissis

Preliminarmente si osserva che la presente controversia non rientra tra quelle sottoposte alla mediazione obbligatoria, atteso che l’azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all’obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica, bensì di azione contrattuale personale.

Ciò premesso, in tema di prova dell’inadempimento il creditore che agisce per l’adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533).

Nel caso in esame parte attrice ha documentato con il contratto e la documentazione in atti il titolo del diritto vantato, mentre i convenuti, non hanno invece provato, come era loro specifico onere, il pagamento tempestivo delle rate dovute, non contestando neanche il relativo inadempimento, anzi ammettendolo per euro 80.000,00, il quale non può essere giustificato da una invocata generica situazione di crisi economica.

Ne conseguono la risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 8.1) del contratto di compravendita, stante l’inapplicabilità dell’art. 1525 c.c. il quale prevede l’inadempimento occasionale di una sola rata mentre nel caso in esame le rate sono almeno due e vi è inadempimento continuato e non episodico (vedi allegato alla memoria ex art. 183 di omissis), la condanna alla restituzione del terreno ed il diritto a trattenere le rate già versate a titolo di indennità previsto dall’art. 8.2) sempre del contratto.

Non può essere accolta la domanda di indennità per i miglioramenti, non provati e, in ogni caso, soggetti ad autorizzazione scritta e nulla osta ex art. 7.4) del contratto.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara il contratto risolto per grave inadempimento di omissis; condanna omissis all’immediato rilascio del omissis; c) accerta il diritto dell’ omissis a trattenere a titolo di indennità le rate già versate; condanna omissis al pagamento in solido delle spese processuali pari ad euro 2.100,00 per compensi ed euro 1.200,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.