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5 gennaio 2020

1/20. Locazione, sfratto, mediazione c.d. obbligatoria e improcedibilità della domanda: i contrastanti orientamenti interpretativi giurisprudenziali (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2020)


di Giulio Spina
(Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile)


L’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 dispone che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di (…)  locazione (…) è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”, come “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Il comma 4 del medesimo art. 5 precisa poi che tale disposizione non si applica, tra l’altro, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 del codice di rito[1].

Posto il dato normativo sopra riportato, non vi è un orientamento interpretativo unanime circa la parte in capo alla quale grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione, né in ordine alle conseguenze connesse al mancato adempimento di tale onere.

[continua…]

L’articolo è consultabile gratuitamente al seguente URL:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)



[1] Il richiamato art. 667 c.p.c. dispone che “pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'art. 426”, laddove il menzionato art. 665 dispone che “se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto” (comma 1).