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15 dicembre 2019

52/19. Mancanza di tempo per prepararsi al primo incontro: sanzione economica per la mancata partecipazione alla mediazione; rileva solo l’impedimento oggettivo (Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2019)

=> Tribunale di Verona, 21 maggio 2019

Con riferimento alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione va osservato che l’impedimento che rileva ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall'applicazione della sanzione prevista da detta norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione. Ciò posto non è certo idonea a giustificare la mancata comparizione dinanzi al mediatore la dichiarazione della parte (nella specie un’azienda ospedaliera chiamata in giudizio per il risarcimento danni in materia di responsabilità sanitaria da parte del paziente) secondo cui, essendo stata informata dell'iniziativa dell'attore solo nel mede precedente all’incontro, non avrebbe avuto il tempo necessario per procedere all'istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz'altro inutile (in tal caso va quindi applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata) (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2019

Tribunale di Verona
Sentenza
21 maggio 2019

Omissis

La domanda attorea è fondata.
Il CTU, all'esito di un'indagine esaustiva e condotta secondo metodologia che appare assolutamente corretta, ha in primo luogo accertato la sicura sussistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta dei medici che avevano eseguito l'intervento e l'evento dannoso. Non vi è dubbio, quindi, che la perforazione del colon (per rimediare alla quale l'attore si era dovuto sottoporre a intervento di laparotomia d'urgenza) fosse stata provocata dalle manovre e dalle operazioni di asportazione dei due polipi eseguite nel corso dell'intervento omissis. Si tratta quindi di verificare se nel caso di specie la condotta dei sanitari sia stata scorretta omissis e sussista quindi condotta colposa degli stessi omissis.
In ogni caso, poiché l'Azienda Ospedaliera convenuta deve rispondere a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti dell' attore (in forza del contratto di spedalità con lo stesso concluso e dovendo essa rispondere delle condotte dei sanitari suoi dipendenti che avevano eseguito la prestazione medica, ai sensi dell' art 1228 cc: cfr Cass. 13066/04, Cass. 2042/05, Cass. 1698/06, Cass. 13953/07, Cass 8826/07, Cass. 18610/15), grava sulla stessa, ai sensi dell'art 1218 c.c. e dei principi generali in tema di prova in materia contrattuale, l' onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto alla propria prestazione e quindi, in concreto, che nel caso di specie la condotta dei sanitari era stata corretta e esente da censure (cfr Cass. SU 577/08, Cass. 10297/04, Cass. 15993/11, Cass. 27855/13, Cass. 24073/17). Di conseguenza, l'eventuale dubbio in merito alla commissione di errori da parte dei sanitari (e , quindi, in merito alla sussistenza di condotta colposa degli stessi) non potrebbe che risolversi a danno della convenuta, spettando ad essa l'onere di dimostrare che la condotta dei sanitari era esente da censure ovvero non in rapporto eziologico con l'evento dannoso (ipotesi, quest'ultima, da escludersi sicuramente, per quanto sopra osservato).
D'altra parte la conclusione del CTU (che, come detto, ha infine ritenuto sussistenti profili di colpa in capo al sanitario, per avere scorrettamente eseguito la manovra di asportazione del polipo) non è stata contestata dai CTP delle parti, sicché non vi è ragione di dubitare della correttezza della stessa. In conclusione, quindi, va senz'altro affermata la responsabilità contrattuale della convenuta per i danni patiti dall' attore in conseguenza dell'intervento omissis.
L'importo del risarcimento accertato all'esito del giudizio è praticamente doppio rispetto alla somma (€ 12.884, 97) che la convenuta aveva offerto in via transattiva all'inizio del giudizio medesimo. Deve perciò ritenersi che l'attore abbia legittimamente instaurato la presente causa e poi rifiutato l' offerta risarcitoria di controparte, in quanto inadeguata.
Di conseguenza non vi è ragione di derogare, nella fattispecie, al criterio della soccombenza nella ripartizione delle spese di lite. Pertanto la convenuta va condannata a rimborsare per intero all'attore le spese di lite (sia della fase di mediazione, sia del presente giudizio di merito) che si liquidano nell'importo omissis.
Non sussistono invece i presupposti per l'applicazione della maggiorazione di cui all'art 4, c. 8 DM 55/14, tenuto conto anche del fatto che, all'esito del giudizio, il risarcimento è stato comunque quantificato in importo sensibilmente inferiore a quello richiesto da parte attrice. Anche le spese di CTU, come liquidate dal Giudice con decreto in data 8.3.2018, vanno integralmente poste a carico di parte convenuta.
La convenuta, seppur ritualmente intimata, non è comparsa all'udienza del 12.1.16 dinanzi all'Organismo veronese di mediazione forense adito da parte attrice per il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/10. A giustificazione della mancata comparizione la convenuta ha addotto il fatto che, essendo stata informata dell'iniziativa dell'attore solo nel dicembre 2015, non aveva avuto il tempo necessario per procedere all'istruttoria interna in merito ai fatti avvenuti, sicché il tentativo di mediazione sarebbe risultato senz'altro inutile e, quindi, la stessa ha per tale ragione preferito non parteciparvi.
In proposito va osservato che l'impedimento che rileva ai sensi dell'art, 8, c. 4bis D.lgs. 28/10 è esclusivamente quello alla materiale partecipazione al primo incontro dinanzi al mediatore. Pertanto, per andare esente dall'applicazione della sanzione prevista da detta norma, la parte deve allegare e comprovare la sussistenza di un impedimento oggettivo alla sua comparizione dinanzi al mediatore, non rilevando a tal fine giustificazioni attinenti al diverso profilo relativo alla ritenuta utilità o meno del tentativo di mediazione.
La giustificazione addotta dalla Azienda convenuta, quindi, non è certo idonea a giustificare la sua mancata comparizione dinanzi al mediatore, sicché a carico della stessa va applicata la sanzione di cui alla norma sopra citata. La condotta dei sanitari accertata all'esito del presente giudizio integra astrattamente ipotesi di reato (lesioni colpose), del che può darsi atto nel dispositivo ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 59, comma 1, lett d) DPR 131/86, come da richiesta di parte attrice.

PQM

Pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione: accerta e dichiara la responsabilità contrattuale dell'Azienda Ospedaliera omissis; per l'effetto, condanna l'Azienda Ospedaliera al pagamento della somma di euro 25.700,00, oltre interessi legali dalla data di redazione della presente sentenza sino al saldo effettivo, a favore di omissis, a titolo di risarcimento del danno; condanna l'Azienda Ospedaliera a rimborsare a omissis per intero le spese di lite per l'importo di euro 6.041,00, oltre spese generali 15%, cpa e Iva se dovuta. Il tutto disponendo il pagamento diretto dell'intero importo a favore dell'avv. omissis, dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.; pone le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 8.3.2018, ad integrale carico di parte convenuta; visto l'art. 8, 4bis D.lsg. 28/10 condanna parte convenuta al pagamento a favore dell'Erario dell'importo di euro 759, 00, pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio; dà atto che il fatto illecito accertato all'esito del presente giudizio configura in astratto ipotesi di reato (lesioni colpose).

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.