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18 marzo 2019

14/19. Improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in caso di mancato esperimento della mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2019)

=> Tribunale di Roma, 5 ottobre 2018

In tema di mediazione c.d. obbligatoria ex art. 5, d.lgs. 28/2010, il mancato esperimento della procedura di mediazione determina l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto stesso (arg. ex Cass. 24629/2015) (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2019

Tribunale di Roma
Sentenza
5 ottobre 2018

Omissis

All'udienza del omissis venivano precisate le conclusioni, come indicato in epigrafe, e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 7/6/2018.
L'eccezione di improcedibilità del presente giudizio per mancato espletamento del procedimento obbligatorio di mediazione sul presupposto che" … la procura generale depositata dalla Controparte nel presente giudizio, e utilizzata anche nel procedimento di mediazione, non contempla tra le facoltà all'uopo conferite all'avv. omissis quella di rappresentare la Banca nella procedura stragiudiziale demandata. …" (cfr. comparsa conclusionale dell'opponente omissis) non è fondata, in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione, il mancato esperimento della procedura di mediazione, comunque effettuato con esito negativo (cfr. verbale di udienza del 20/9/2016), determinerebbe l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto stesso, così pervenendosi ad un risultato processuale opposto rispetto a quello auspicato dall'opponente (arg. ex Cass. 24629/2015). omissis L'opposizione è infondata e va rigettata.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011). Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass. 20613/2011); quindi nella richiesta di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto opposto vi è implicita la richiesta di condanna alla somma accertata come dovuta, senza necessità per l'opposto di formulare una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria. È pertanto non condivisibile la deduzione di parte opponente omissis sul fatto che "… omissis, costituendosi in giudizio, chiedeva esclusivamente che venisse confermata la provvisoria esecutorietà del d.i. opposta e respinta l'opposizione proposta; nel merito nessuna richiesta veniva formulata da controparte circa l'effettivo accertamento dell'esistenza del credito azionato e/o dell'eventuale entità del quantum debeatur. …" (cfr. comparsa conclusionale).
Orbene l'odierna banca opposta (attrice sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma 100.207,10 euro, quale saldo debitore al 29/4/2015 rinveniente sul conto corrente omissis, acceso in data 6/5/2013 (cfr. ricorso monitorio). Da parte sua l'opponente ha eccepito la mancanza di prova del credito, non essendo sufficiente la certificazione ex art. 50 TUB su mera 'lista movimenti' e, in ogni caso, l'illegittima applicazione di interessi usurari, ultralegali ed anatocistici nonché l'applicazione di commissioni e spese non dovute. Di converso la banca ha contestato la fondatezza della proposta opposizione, essendo stata prodotta idonea documentazione. Tanto doverosamente premesso in ordine alla posizione processuale delle parti e ribadito che non vi è stata richiesta di memorie ex art. 183/6 c.p.c., sulle questioni di merito valgono le seguenti osservazioni. omissis

PQM

Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto omissis già munito di efficacia esecutiva; rigetta ogni domanda di parte attrice; condanna in solido gli opponenti omissis al pagamento, in favore dell'opposta omissis, delle spese di lite, che liquida in 7.795,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, cp ed iva come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.