=> Tribunale di Modena, 10 giugno 2016
La domanda di
mediazione con cui la parte chieda l'avvio di una procedura di mediazione (assistito
dal proprio difensore, ma senza
prevedere nella delega che il difensore avesse facoltà di presentare in proprio
la domanda e sottoscriverla) se viene sottoscritta
dal solo difensore, è affetta da insanabile contraddittorietà intrinseca
che impedisce di considerarla
validamente presentata. In caso di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, quindi, va
dichiarata l’improcedibilità della
domanda. Sarebbe infatti stata necessaria procura specifica (I).
In caso di mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 è da aderire
all'opinione per la quale il termine di
quindici giorni assegnato dal giudice per il deposito della domanda di
mediazione ha natura perentoria implicita, stante la sanzione di improcedibilità contemplata dalla legge e portando
l’opposta interpretazione ad arbitrarie
dilatazioni del processo. Comunque, pure se la natura del termine fosse
stata ordinatoria, la parte avrebbe dovuto almeno segnalare al giudice istruttore, prima della scadenza, l'opportunità di
prorogarlo o proporre corrispondente
istanza, ovvero successivamente alla scadenza chiedere remissione in termini, a norma degli artt. 153 e 154 c.p.c. (I) (II).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR,Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
(II) Per approfondimenti sugli artt. 153 e 154 c.p.c. si veda di recente VIOLA, CODICE DI PROCEDURA CIVILE con schemi, formule e approfondimenti(dottrina e giurisprudenza), Cedam, 2016.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 7/2017
Tribunale di Modena
Sentenza
10 giugno 2016
Omissis
omissis ha chiesto che, previa dichiarazione di
invalidità delle relative clausole contrattuali, il omissis, presso il dante causa del quale lui intestatario di conto
corrente e di conto anticipi, sia condannato alla restituzione di quanto in
tesi addebitato illecitamente per interessi ultralegali, interessi usurari,
capitalizzazione trimestrale, spese e commissioni non dovute, erronee date di
valute, variazioni peggiorative non concordate.
Il omissis oltre a contestare nel merito le
domande, ha eccepito l'incompetenza territoriale per essere in tesi competente
il tribunale di omissis, luogo di sua
sede; dopo che il giudice istruttore aveva con ordinanza 3 aprile 2015
assegnato termine di quindici giorni per la presentazione di domanda di
mediazione, ha eccepito l'improcedibilità delle domande giudiziali, giacché omissis non avrebbe validamente
introdotto e esperito la mediazione.
Per quel che
riguarda la questione di competenza territoriale omissis; da presumere, dunque, che i contratti siano stati
conclusi nel circondario del tribunale.
Ciò posto, risulta
che l'unica domanda di mediazione presentata sia quella prodotta in copia dal omissis e non è controverso che essa sia
sottoscritta solamente da un difensore di omissis
in questa causa, l'avvocato omissis,
e non da lui personalmente; alla medesima conclusione si arriverebbe con esame
“ictu oculi” delle sottoscrizioni nella citazione (l'una a grafia somigliante e
inclinata, l'altra no).
Ma tale domanda di
mediazione cominciava con “Il/la sottoscritto/a omissis assistito dal proprio difensore di fiducia omissis in virtù di delega allegata alla
presente domanda”, sottoscritto “omissis”
che “chiede l'avvio di una procedura di mediazione omissis”; nel momento in cui sottoscrive soggetto diverso da “omissis”, la domanda di mediazione è
affetta da insanabile contraddittorietà intrinseca che impedisce di
considerarla validamente presentata.
In ogni caso, la
domanda di mediazione così come formulata prevedeva l'ipotesi di semplice
assistenza del difensore di fiducia ed eventualmente delega allegata, non che
il difensore di fiducia avesse facoltà di presentare in proprio la domanda e
sottoscriverla; sarebbe stata necessaria, quindi, procura specifica affinché
soggetto diverso dall'interessato potesse divenire “Il/la sottoscritto/a” che
in nome e per conto “chiede l'avvio di una procedura di mediazione”.
Eccezioni
concernenti la tempestività della costituzione del omissis sono superate dalla circostanza che la questione rilevante
è venuta alla luce dopo l'ordinanza omissis
del giudice istruttore; è da aderire all'opinione per la quale il termine
assegnato in quell'occasione aveva natura perentoria implicita, stante la
sanzione di improcedibilità contemplata dalla legge e opposta interpretazione
portando ad arbitrarie dilatazioni del processo.
Comunque, pure se
la natura del termine fosse stata ordinatoria, omissis avrebbe dovuto almeno segnalare al giudice istruttore,
prima della scadenza, l'opportunità di prorogarlo o proporre corrispondente
istanza, ovvero successivamente alla scadenza chiedere remissione in termini, a
norma degli artt. 153 e 154 cod. proc. civ.; nessuna di queste attività
esercitate, ugualmente ne deriverebbe improcedibilità se il termine di natura
ordinatoria.
Le spese
processuali seguono la maggior soccombenza, che è della parte che prima del
giudizio era onerata dello svolgimento di procedura di mediazione; l'ammontare
è liquidato conformemente a dispositivo, ricordandosi che la sentenza è titolo
esecutivo per il rimborso dell'Iva se dovuta, per il contributo integrativo di
cui all'art. 11 della legge n. 576/80, per la tassa giudiziale di registro,
senza che occorrano pronunce sui punti.
Nella causa omissis, il tribunale di Modena
definisce il giudizio e decide: rigetta l'eccezione di incompetenza per
territorio proposta dal omissis;
dichiara improcedibili le domande proposte da omissis; condanna omissis
a rimborsare al omissis le spese
processuali da esso sostenute e dovute; liquida le spese processuali a oggi
sostenute e dovute in 48,00 euro di esborsi e in 8.030,00 euro di compenso,
oltre spese generali e accessori di legge; rigetta le contrarie e diverse
domande o eccezioni.