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26 gennaio 2014

3/14. Doppia mediazione: mediazione demandata legittima anche se l’attore ha già proposto una domanda di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2014)

=> Trib. Roma, 5 dicembre 2013

La circostanza che l'attore abbia proposto prima e fuori della causa una domanda di mediazione (di natura volontaria o obbligatoria) non è impeditiva all'esercizio ed all'attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata di cui all'art.5 comma 2 d.lgs. n. 28 del 2010 nella versione riformata dal d.l. n. 69 del 2013 (1) (2) (3).

In particolare, il Giudice precisa che: 
  • si tratta infatti, ove la mediazione demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili;
  • la diversa e solo eventuale onerosità del nuovo procedimento di mediazione (per il quale il primo incontro sconta, in caso di insuccesso, il solo pagamento delle modeste spese di avvio previste dalla normativa vigente) esclude che quello che di fatto si presenta come una sia pure legittima - seconda mediazione possa essere un aggravio irragionevole per le parti (4). 

(2) Sulla nuova disciplina della mediazione si veda G. Falco, G. Spina (a cura di), La nuova mediazione, Giuffrè, 2013.

(3) Si veda l’utile VIGNETTA ESPLICATIVA a cura de "La Nuova Procedura Civile

(4) In argomento si veda Nuova mediazione e primi chiarimenti ministeriali sulla riforma del 2013: Circolare 27 novembre 2013 (Osservatorio Mediazione Civile n. 83/2013)

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2014

Tribunale di Roma
Sezione XIII
5 dicembre 2013
Ordinanza

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti,

l'attore ha dedotto la responsabilità professionale e l'inadempimento del medico odontoiatra, lamentando che a fronte del versamento della complessiva somma di €.32.000 la prestazione non è stata appropriata, posto che "la protesi fissa nell'arcata superiore è semplicemente crollata"; per il resto affidando la descrizione più specifica e tecnica alla relazione del dott. ---.
Ha richiesto nelle conclusioni un risarcimento di circa €.12.000.

Il convenuto, vale a dire il dottore odontoiatra, dal suo canto, ha esposto nella comparsa di risposta una posizione incerta ipotizzando il caso fortuito della rottura accidentale della protesi e/o la mancanza di diligenza del paziente per non essersi ripresentato a visita per la fissazione definitiva della protesi stessa. Le difese di entrambe le parti presentano aspetti problematici sia in rito che nella sostanza.

L'attore ha dedotto che la protesi è stata del tutto rimossa sicché verosimilmente non è più esistente.
D'altra parte non ha provveduto a richiedere preventivamente al Giudice un accertamento tecnico preventivo con la ovvia impossibilità attuale di disporre utilmente una consulenza tecnica di ufficio.

Quanto alla prova testimoniale richiesta solo con la persona del medico (---) che ha stilato la relazione di parte prodotta dall'attore si tratta di una serie di capitoli di prova proposti al fine ad acquisire l testimonianza del predetto odontoiatra subentrato al convenuto sullo stato e la condizione della protesi allorché il medesimo provvedeva alla sua rimozione ed alle ragioni di tali stato e condizione.
Tale prova si presenta problematica dovendosi prima decidere se un testimone possa deporre su questioni specificamente tecniche di regola demandabili solo al consulente di ufficio.

L'odontoiatra convenuto dal suo canto solo con la memoria ex art.183 II° sembra aver abbandonato (?) la onerosa tesi ( con la relativa difficile prova) del caso fortuito per indicare capitoli di prova relativi alle condotte negligenti del paziente, contenenti una serie di circostanze che occorrerà valutare se siano eccessivamente innovative e pertanto di dubbia ammissibilità nella sede ove sono state esposte, rispetto alla laconica ed in parte diversa descrizione dei fatti di cui al libello introduttivo. Peraltro anche le circostanze indicate nella memoria 183 II° sono piuttosto generiche.

In relazione alle considerazioni che precedono ed ai provvedimenti che potrebbero essere assunti dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo, con il vantaggio di una sollecita risoluzione del conflitto, in una posizione non antagonistica ma di reciproca disponibilità, e con utili ricadute anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28) Ammessi i documenti prodotti dalle parti, il Giudice
riserva all'esito di quanto segue ogni ulteriore provvedimento.

Va precisato che nell'autunno del 2012 (cfr. verbale di mancata comparizione del convenuto medico del 29.10.2012) è stato tentato dall'attore un percorso di mediazione.
All'epoca era già noto (comunicato stampa del 24.10.2012) l'orientamento della Corte Costituzionale poi formalizzato con la sentenza del 06.12.2012 n° 272 (G.U. 12.12.2012) che dichiarava incostituzionale la mediazione obbligatoria non per ragioni sostanziali del contenuto della legge, bensì per mancanza di una specifica delega al Governo in tal senso da parte del Parlamento.

Al momento della proposizione della domanda (13.12.2012) la domanda in questione non era pertanto soggetta alla mediazione obbligatoria, reintrodotta a fare tempo dal 21.9.2013 dal D.L. 69/13 (cd. decreto del Fare), mediazione comunque già esperita sia pure senza possibilità di successo per via della mancata comparizione del convocato medico.
Si ritiene che tale circostanza, vale a dire che l'attore abbia proposto prima e fuori dalla causa, una domanda di mediazione (non ha rilevanza - ai fini che qui interessano - la natura volontaria o obbligatoria), non sia impeditiva all'esercizio ed all'attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata di cui all'art. 5 co. II del decr. legisl. 28/2010 nella versione riformata dal D.L.69/13 cit.
Si tratta infatti, ove la mediazione demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili.

Da quanto si espone di seguito è di solare evidenza che nella mediazione demandata la realizzazione della condizione di procedibilità è solo una delle sue ragion d'essere.
Esse consistono piuttosto nel giudizio del Giudice secondo il quale sussistono, nel caso specificamente esaminato, anche (e specialmente) considerate le difese della controparte in un complessivo bilanciamento (nel senso anche letterale del termine) con quelle dell'attore, le condizioni positive perché le parti possano pervenire ad un accordo amichevole, di tipo conciliativo o transattivo. La forza e l'efficacia è del tutto diversa.
Il momento in cui il Giudice invia le parti in mediazione è svincolato da rigidità processuali se non quelle molto avanzate del giudizio (conclusioni/discussione), consentendogli di individuare e di scegliere il momento più propizio in relazione alle circostanze ed agli sviluppi della causa (e ciò anche in relazione alle difese articolate dalle parti).
La possibilità, come la presente ordinanza testimonia, di rappresentare pacatamente, con equidistanza ed imparzialità, i punti di debolezza e di forza delle rispettive posizioni, consente di esaltare la sensibilità culturale e giuridica dei difensori, che tanto ruolo hanno nella mediazione riformata. E, tramite essi, parlare alle parti che pertanto dovranno essere informate nel modo più ampio e sostanziale dai difensori circa il contenuto del provvedimento, al fine che esse possano, esattamente come in ambito sanitario, determinarsi verso la scelta migliore da assumere, in ordine alla quale è precondizione una adeguata consapevolezza.
Compito dei difensori è quello di evocare la possibilità per le parti, cogliendo le potenzialità del provvedimento del Giudice, di trovare ragionevoli soluzioni e punti di accordo, non celando, in mancanza, i possibili sviluppi negativi delle aspettative che l'inevitabile antagonismo insito nella avviata contesa giudiziaria tende, per ciascuna delle parti, a radicare ed esaltare.
Con la mediazione demandata si evita di intraprendere percorsi spesso già condannati in partenza (si pensi ad una mediazione obbligatoria prima della causa nella quale saranno protagonisti necessari soggetti terzi, come assicurazioni successivamente chiamate; ovvero a situazioni in ordine alle quali le risultanze della consulenza tecnica disposta dal giudice sono determinanti per meglio fissare l'ubi consistam della lite); e ciò perché è il Giudice che sceglie, con oculatezza, il momento migliore per disporne l'avvio.
Dell'assistenza si è già detto. Se del caso, e questo lo è, il provvedimento di avvio alla mediazione demandata può contenere, ad opera del Giudice, utili indicazioni e parametri che difensori e parti, assistite da mediatori di qualità, potranno sviluppare nel miglior modo.
Infine la diversa e solo eventuale onerosità del nuovo procedimento di mediazione per il quale il primo incontro (preliminare alla mediazione vera e propria) sconta, in caso di insuccesso, il solo pagamento delle modeste spese di avvio previste dalla normativa vigente (cfr. per la autorevole conferma di tale opinamento la Circolare del Ministero della Giustizia 27 novembre 2013 Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti) esclude che quello che di fatto si presenta come una - sia pure legittima - seconda mediazione possa essere un aggravio irragionevole per le parti.
Ritenuto opportuno fissare termine fino al 15.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decreto;

PQM

AMMETTE i documenti prodotti dalle parti, riservando al prosieguo eventuali ulteriori provvedimenti istruttori;

INVITA le parti alla mediazione della controversia;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° co.

INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è  condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;

FISSA termine fino 15.1.2014 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec. lgs. 28/10;

RINVIA all’udienza del 26.5.2014 h.10 per quanto di ragione.

Roma lì 5.12.2013

Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

16 gennaio 2014

2/14. Ministero della Giustizia: dati statistici sulla mediazione relativi al primo semestre 2013 (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2014)

Il Ministero della Giustizia ha reso noti i nuovi dati sulla diffusione della mediazione civile e commerciale relativi al primo semestre del 2013 (1).

La rilevazione statistica con proiezione nazionale delle iscrizioni rileva, con riferimento al 2013, un drastico calo dei procedimenti:
  • iscrizioni 2011: 60.810;
  • iscrizioni 2012: 154.879;
  • iscrizioni primo semestre 2013: circa 1.600.

La principale motivazione di tale calo pare essere – come già rilevato nella precedente analisi – la pronuncia di incostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria (2).

Con riferimento al periodo 1 gennaio 2013 – 30 giugno 2013, tra le materie assoggettate alla mediazione obbligatoria quella maggiormente prevalente riguarda i contratti bancari (17,8% sul totale). Oltre al 5% si assestano poi solo le controversie in materia di locazione, di condominio e sui diritti reali.

Si registra, inoltre, un aumento di procedimenti volontari (47,8% sui procedimento totali), cui corrisponde un aumento del tasso di successo della mediazione (66,6%); tasso che scende al 38,9% ed al 28,6% in caso, rispettivamente, di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice.
  
Ad ogni modo, quanto allo svolgimento dei singoli procedimenti, va segnalato che – ancora – solo nel 31,5% dei casi l’aderente compare (e si svolge quindi effettivamente il procedimento di mediazione, che, circa nella metà dei casi, giunge al raggiungimento dell’accordo conciliativo).

La rilevazione statistica ministeriale è consultabile sul sitoweb del Ministero della Giustizia.

(1) Le analisi curate dall'Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile di tutte le precedenti rilevazioni statistiche sono consultabili a questo indirizzo.

Come ivi osservato, l’obbligatorietà prevista dal legislatore delegato del 2010 all’art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28/2010 è stata dunque un fattore trainante della mediazione, ma senza portare – come prevedibile – ad una effettiva della cultura della mediazione tale da permettere all’istituto di mantenere, al venir meno dell’obbligo normativo, i numeri di diffusione raggiunti. Ripristino o meno dell’obbligatorietà, pertanto, molto si deve ancora fare su tale primario aspetto, in termini – innanzitutto – di comunicazione ed informazione. Sul punto si segnala il contributo:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2014

12 gennaio 2014

1/14. Ministero della giustizia, Direzione Generale di Statistica: Circolare tecnica 15/11/2013 della sulla rilevazione statistica delle mediazioni (Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2014)

La Circolare tecnica 15 novembre 2013 della Direzione Generale di Statistica del Ministero della giustizia ha ad oggetto l’attività di rilevazione statistica delle mediazioni civili trattate dagli Organismi abilitati, di cui la Direzione stessa ha assunto la responsabilità di realizzare.
Con la circolare in parola, tra l’altro, viene specificato quanto segue: 
  • la rilevazione statistica delle mediazioni ha cadenza trimestrale (quattro trimestri per ciascun anno solare);
  • tutti gli Organismi di mediazione abilitati presso il Ministero della Giustizia hanno l’obbligo di rispondere alla rilevazione;
  • la mancata comunicazione dei movimenti di procedimenti sarà considerato indizio di inattività dell’Organismo che potrebbe condurre alla sospensione, e nei casi più gravi, alla cancellazione dal registro (cfr. art. 10 del DM 18 Ottobre 2010, n. 180);
  • i poteri di controllo del Ministero della Giustizia riguardano anche aspetti inerenti la qualità delle statistiche rilevate (ciascun Organismo deve inviare alla Direzione Generale di Statisticaentro il giorno 30 del mese successivo alla scadenza del trimestre da rilevare il Modello Trimestrale riepilogativo dei flussi e un numero di Schede per Singolo Procedimento di Mediazione Definito pari al numero delle mediazioni concluse).

Riportiamo di seguito il testo della Circolare in parola, così come pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 1/2014

Circolare tecnica 15 novembre 2013 - Rilevazione statistica delle mediazioni civili trattate dagli organismi abilitati ai sensi del d.lgs 28/2010

15 novembre 2013

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale di Statistica

Circolare tecnica 15 novembre 2013 della Direzione Generale di Statistica sulla rilevazione statistica delle mediazioni civili trattate dagli Organismi abilitati, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

  1. La Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha assunto la responsabilità di realizzare la rilevazione statistica dei procedimenti di mediazione trattati dagli Organismi abilitati come previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
     
  2. La rilevazione statistica delle mediazioni civili è stata avviata nel mese di Marzo 2011.
     
  3. La rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie di mediazione - obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice - e riguarda sia i flussi numerici di procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del procedimento, la forma giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc.
     
  4. La rilevazione statistica delle mediazioni ha cadenza trimestrale (il “periodo di riferimento” è pertanto uno dei quattro trimestri dell’anno solare: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).
     
  5. Tutti gli Organismi di mediazione abilitati presso il Ministero della Giustizia hanno l’obbligo di rispondere alla rilevazione in oggetto.
     
  6. La mancata comunicazione dei movimenti di procedimenti sarà considerato indizio di inattività dell’Organismo che potrebbe condurre alla sospensione, e nei casi più gravi, alla cancellazione dal registro, come previsto dall’art. 10 del DM 18 Ottobre 2010, n. 180 e ribadito nelle successive circolari ministeriali.
     
  7. I poteri di controllo del Ministero della Giustizia riguardano anche aspetti inerenti la qualità delle statistiche rilevate, pertanto, la comunicazione dei dati da parte degli Organismi deve rispondere a requisiti di veridicità, completezza e imparzialità. Si sottolinea, pertanto, la necessità di adempiere al monitoraggio statistico rispettando i criteri di veridicità, completezza ed imparzialità della rilevazione.
     
  8. La rilevazione statistica delle mediazioni civili consiste nella compilazione on-line ovvero nell’invio di file elettronici, di due modelli:
    1. “Modello Trimestrale di Rilevazione dei Flussi di Mediazioni”;
    2. “Scheda per Singolo Procedimento di Mediazione Definito”.
Il Modello Trimestrale rileva i flussi complessivi di procedimenti trattati da ciascun Organismo nel periodo di riferimento. Nel Modello Trimestrale i flussi sono distinti per stato di avanzamento (Pendenti iniziali, Iscritti, Definiti, Pendenti Finali) e per materia del procedimento (Diritti reali, Divisione, Locazione, etc.).
La Scheda per Singolo Procedimento rileva, invece, informazioni di sintesi relative a ciascun procedimento concluso, indipendentemente dall’esito, nel trimestre di riferimento.
 
  1. La versione stampabile del Modello Trimestrale e della Scheda per Singolo Procedimento corredati della legenda illustrativa dei vari campi, sono disponibili su internet all’indirizzo web http://dgstat.giustizia.it:8080.
     
  2. Per poter accedere alla procedura di rilevazione statistica e ricevere le credenziali d’accesso all’Area riservata ai Mediatori, gli Organismi devono individuare un referente responsabile per i rapporti con la Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia e comunicare all’indirizzo di posta elettronica mediazione.dgstatistica.dog@giustizia.it le seguenti informazioni:
1.            Denominazione organismo di appartenenza e numero di registro;
2.            Nome e Cognome del referente per la rilevazione statistica;
3.            Data di nascita del referente;
4.            Codice fiscale del referente;
5.            Indirizzo e-mail al quale si vuole che vengano inviate le credenziali di accesso.
 
  1. Gli Organismi che avranno ricevuto l’utenza e la password d’accesso all’Area riservata ai Mediatori, dovranno compilare i modelli di rilevazione on-line secondo le seguenti modalità:
    • Collegarsi al sito http://dgstat.giustizia.it:8080;
    • Posizionarsi in alto a destra sul link “ACCESSO” e inserire utenza e password nella maschera apposita oppure inserire utenza e password nell’apposito form sulla destra del video denominato ACCEDI. [Dopo aver digitato le credenziali e dato l'invio, comparirà la stessa pagina precedente con l'indicazione dell'utente in alto a destra]
    • Cliccare sul link “RILEVAZIONI DISPONIBILI”;
    • Cliccare su “Mediazioni civili – modello trimestrale e mensile” o “Mediazioni civili – scheda mediazione trimestrale”;
    • Cliccare sul periodo oggetto della rilevazione (per esempio secondo trimestre 2013) e sulla denominazione dell’Organismo che compare sulla destra. Verrà così visualizzata la maschera d’inserimento e si potrà procedere con la compilazione dei campi.
Accanto al nome dell’Organismo è visibile un bollino che assume colori diversi a seconda dello stato di lavorazione, inserimento e salvataggio, come di seguito meglio descritto:
Rosso: se l’Organismo non ha inserito dati nella maschera, non ha salvato neppure parzialmente i dati inseriti o non ha compilato le schede per singolo procedimento definito (in numero uguale ai definiti riportati nel Modello Trimestrale dei flussi).
Giallo: se l’Organismo ha inserito una parte dei dati richiesti nella maschera e salvato parzialmente.
Verde: se l’Organismo ha inserito tutti i dati richiesti nel Modello Trimestrale dei flussi, salvato definitivamente e compilato le Schede per Singolo Procedimento Definito (in numero uguale ai definiti riportati nel Modello Trimestrale dei flussi). Il bollino diventerà di colore verde solo nel momento in cui questa Direzione avrà acquisito i dati e ne avrà verificato completezza e congruità (ad esempio numero di schede singole pari al numero di definizioni nel periodo). Ciò accadrà normalmente dopo uno o due giorni lavorativi successivi al salvataggio dell’ultima Scheda Singola da parte dell’Organismo.
  1. L’Organismo deve inviare a questa Direzione Generale, entro il giorno 30 del mese successivo alla scadenza del trimestre da rilevare (30 Aprile, 30 Luglio, 30 Ottobre, 30 Gennaio) il Modello Trimestrale riepilogativo dei flussi e un numero di Schede per Singolo Procedimento di Mediazione Definito pari al numero delle mediazioni concluse, come riportato nella colonna “(e) Totale Definiti” del Modello Trimestrale per il periodo di riferimento.
     
  2. Alcune regole da osservare nella compilazione:
    1. Ciascun Organismo è responsabile della rilevazione statistica in oggetto a prescindere dal numero delle sedi operative in cui esso è strutturato. Di conseguenza, ciascun Organismo dovrà inviare, per ciascun periodo, un solo Modello Trimestrale che raccoglierà i flussi relativi all’intera attività dell’Organismo, anche se svolta presso più sedi operative. Le sedi operative possono invece in autonomia comunicare le Schede dei procedimenti definiti presso la loro struttura accedendo all’Area riservata del sito della Direzionehttp://dgstat.giustizia.it:8080 con le credenziali d’accesso comunicate al referente della sede legale.
    2. I dati statistici dovranno essere sempre trasmessi dall’Organismo anche se nel trimestre non ci sono state iscrizioni (in questo caso la maschera viene salvata con valori di iscrizioni pari a zero).
    3. Non può essere compilata la maschera d’acquisizione dati di un trimestre se non è stata compilata quella del/dei trimestre/i precedenti.
    4. Nel Modello Trimestrale deve essere assicurata la congruità fra le pendenze finali di un periodo e quelle iniziali del periodo successivo.
    5. Le Schede per Singolo Procedimento possono essere compilate in momenti diversi poiché il sistema consente sia il salvataggio parziale dei dati di ciascuna scheda sia il salvataggio di ogni singola scheda. A tal fine, si consiglia di procedere alla compilazione delle Schede Singole man mano che i procedimenti di mediazione vengono completati, assicurandosi, tramite verifica dell’apposito contatore, che entro la scadenza prevista per la rilevazione siano state inserite tutte le schede del periodo.
    6. In caso di errori nella compilazione Modello Trimestrale, è necessario inviare via fax il modello “Richiesta variazione dati” pubblicato nella Home del sito della Direzione. Una volta ricevuto il fax, la Direzione generale di Statistica procederà allo svincolo della maschera trimestrale e l’Organismo potrà procedere con le correzioni. Se, invece, si commettono errori nella compilazione delle Schede per Singolo Procedimento Definito, è sufficiente richiamare la scheda, inserendo il suo numero d’ordine, e cliccare su “Modifica”.
       
  1. Gli Organismi che lo richiedono, in quanto trattano un alto volume di mediazioni e/o in quanto sono dotati di un sistema informativo gestionale, possono inviare le Schede Singole e il Modello Trimestrale in formato elettronico. Gli Organismi che vogliono essere abilitati a tale procedura, possono inviare una richiesta alla Direzione Generale di Statistica all’indirizzo mediazione.dgstatistica.dog@giustizia.it e saranno ricontatti per ricevere informazioni sul tracciato record compatibile alla comunicazione automatizzata dei dati.

15 novembre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Bartolomeo

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.