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PER IL TESTO DI LEGGE AGGIORNATO SI VEDA LA
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Pubblichiamo di seguito il testo del Decreto legislativo n. 28 del 2010,
aggiornato alle modifiche ivi introdotte
ad opera del Decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. Decreto del fare), così
come convertito in Legge n. 98 del 2013.
Punti
principali della storia del D.lgs. n. 28 del 2010:
2010-2011:
2012:
Al riguardo si veda anche:
2013:
Al riguardo si veda anche:
Decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28
Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
(in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010 n. 53).
[N.B.: I passi in grassetto sono quelli inseriti dal Decreto-legge n. 69 del 2013
convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 2013]
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della
legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in materia di mediazione
e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Sulla proposta del Ministro
della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
a)
mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o
le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la
mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la
composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l'ente
pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione
ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro
degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi
dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale
decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Art. 2
Controversie oggetto di
mediazione
1. Chiunque può accedere
alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale
vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non
preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie
civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei
servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE
Art. 3
Disciplina applicabile e
forma degli atti
1. Al procedimento di
mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in
ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi Dell'articolo 9,
nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità
al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del
procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può
svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie
di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un
organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso
il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della
domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
2. L'istanza deve indicare
l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto
del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare
l'assistito della possibilità di
avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e
delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso
di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e
l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è
sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice
che verifica la mancata allegazione del
documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis,
informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità
e rapporti con il processo
1-bis. Chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno derivante
da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento
di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,
ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie
ivi regolate. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata
in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è
attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli
esiti di tale sperimentazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve
essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è
già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il
termine di
quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica
alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto
dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in
sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione
e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di
mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.
Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di
precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista,
prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non
è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento
del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione
della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o
sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di
procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva
al fine della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di
procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino
alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma,
del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo
quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto
costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il
tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione
di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso
modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o
il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è
presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel
registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il
rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti
possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto
costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo
termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo
11 presso la segreteria dell'organismo.
Art. 6
Durata
1. Il procedimento di
mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma I decorre dalla data di
deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal
giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del
comma Ibis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è
soggetto a sospensione feriale.
Art. 7
Effetti sulla ragionevole
durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo
del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis
e 2, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001,
n. 89.
Art. 8
Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di
mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il
primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito
della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate
all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura
della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi,
fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza
dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la
funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore,
sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro
avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione
e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Nelle controversie che richiedono specifiche
competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si
svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo
indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera
affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della
controversia.
4. Quando non può procedere
ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti
iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di
procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione
dei compensi spettanti agli esperti.
4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del
codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento
senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.
Art. 9
Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la
propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del
procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni
separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti
delle altre parti.
Art. 10
Inutilizzabilità e segreto
professionale
1. Le dichiarazioni rese o
le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono
essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale,
iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova
testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può
essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle
informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità
giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le
garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del
codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 11
Conciliazione
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore
forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione
se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del
procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le
parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di
conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al
mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto
della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere
alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel
corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l'accordo
amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta
del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle
parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione
delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti
concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo
2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la
sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico
ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della
proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione
o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro
adempimento.
4. Se la conciliazione non
riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta;
il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di
sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata
partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è
depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia
alle parti che lo richiedono.
Art. 12
Efficacia esecutiva ed
esecuzione
1. Ove tutte le parti aderenti alla
mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto
dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca
giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità
dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti
gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di
parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della
regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine
pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui
all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del
tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al
comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13
Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la
proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa,
e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente
relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura
civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle
spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio
non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle
spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del
provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1
e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 14
Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi
ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente
o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli
strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro
divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore è fatto,
altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere, per
ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché
gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente
l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità
nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di
conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme
imperative;
d) corrispondere
immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il
responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore.
Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando
la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.
Art. 15
Mediazione nell'azione di
classe
1. Quando è esercitata
l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per
l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano
espressamente consentito.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16
Organismi di mediazione e
registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o
privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il
procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente
decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del
registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la
trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia
di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della
giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro
dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23
luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si
conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente
alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando
ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo
quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente
utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono
essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti
da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini
dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del
regolamento.
4. La vigilanza sul registro
è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per
la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal
Ministero dello sviluppo economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono
di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di
mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e
mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici
a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis
del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero
della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori
per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento
dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione
dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla
quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la
tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello
sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17
Risorse, regime tributario
e indennità
1. In attuazione
dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le
agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e
dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia
finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia»
attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera
b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti,
documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
3. Il verbale di accordo è
esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro,
altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e
5-ter del presente articolo, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2,
sono determinati: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli
organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le
parti; b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte
dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità
dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della
mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui
la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma
1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5-bis. Quando la mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero
è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto,
all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo
76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la
parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo
mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo
lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di
quanto dichiarato.
5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo
incontro, nessun compenso é dovuto per l'organismo di mediazione.
6. Il Ministero della
giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al
monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento
dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto
per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle
indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo
dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare
dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel
triennio precedente.
8. Alla copertura degli
oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di
euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo
unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del
bilancio dello Stato.
9. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai
commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a
garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa
quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.
Art. 18
Organismi presso i
tribunali
1. I consigli degli ordini
degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale,
avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a
disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali
sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri
stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Art. 19
Organismi presso i consigli
degli ordini professionali e presso le camere di commercio
1. I consigli degli ordini
professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza,
previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali,
avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria
disponibilità.
2. Gli organismi di cui al
comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel
rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20
Credito d'imposta
1. Alle parti che
corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di
mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della
mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a
concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi
2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto
della metà.
2. A decorrere dall'anno
2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun
anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo
unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti
dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle
mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato
il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di
ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque,
nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della
giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro
30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei
beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta
deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è
utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui
al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di
redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui
redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della
produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura
finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero
della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente
all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 21
Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della
giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge
7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne
pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di
mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V
ABROGAZIONI, COORDINAMENTI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22
Obblighi di segnalazione
per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma
2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il numero
5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) mediazione, ai
sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli
articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii
operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le
disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e
mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i
procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo
409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente
sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.
Art. 24
Disposizioni transitorie e
finali
AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2013
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)