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12 settembre 2013

65/13. Conciliazione nell’editoria; formula di conciliazione prevista nella modifica alla legge sul diritto d’autore (Osservatorio Mediazione Civile n. 65/2013)

Conciliazione nell’editoria; formula di conciliazione prevista nella modifica alla legge sul diritto d’autore*
di Giulio Spina**


Estratto da Le imprese Creative. Atti del Convegno – Milano, 24 maggio 2013
Primiceri Editore (2013)
...

Cos’è, allora, che caratterizza la conciliazione di cui stiamo parlando?
Qual è la conciliazione così strettamente legata ai concetti di comunicazione e creatività cui si è fatto cenno?

Per comprenderlo non è tanto alla conciliazione che dobbiamo guardare, quanto al percorso che porta ad essa: la mediazione.
Un percorso caratterizzato dal fatto che gli attori principali del processo che porta all’accordo conciliativo non sono i giudici, non sono gli arbitri, non sono gli avvocati o altri soggetti terzi, ma sono le stesse parti in lite.
È questo il punto centrale da cui partire.
Si tratta, dunque, di un percorso, un procedimento, rivoluzionario: un procedimento che mette al centro i litiganti e non chi deve giudicarli, chi deve dire chi ha ragione e chi torto, chi deve assisterli o consigliarli.

Si tratta della mediazione.
E qui entrano in gioco comunicazione e creatività.
In sintesi:
-         la mediazione è basata, come detto, sulla centralità delle parti in lite;
-         il che porta alla centralità non delle posizioni giuridiche sostenute, ma dei reali interessi delle parti medesime (bisogni, desideri; e non delle posizioni che di solito si  assumono in sede giudiziale o legale);
-         come si fa a far emergere detti interessi?
-         tramite un procedimento che porta le parti:
o    ad aprirsi
o    ad indagare su loro stessi;
o    e, poi, a parlarsi – di nuovo – tra loro;
o    esponendo il proprio punto di vista e ascoltando quello dell’altro.
Ed ecco, dunque, la comunicazione.
La mediazione, allora, è innanzitutto un percorso di ripristino della comunicazione tra le parti.
In che contesto può avvenire tutto ciò?
Come detto, non davanti a chi è chiamato a giudicare le parti (giudice o arbitro, né facendo parlare per sé i propri legali; che pure si ritiene assumano un’importanza fondamentale in mediazione); ma essendo aiutati in tale processo da un professionista, terzo e imparziale: il mediatore.
Egli opera in un contesto nel quale:
·         essendo coperto da assoluta segretezza (anche rispetto al futuro eventuale processo giudiziario), le parti possono liberamente esprimere il proprio punto di vista e parlarsi;
·         non essendovi alcun vincolo rispetto alle richieste iniziale delle pari (che spesso sono le “posizioni legali” cui si è accennato in precedenza), l’accordo è costruito dalle stesse parti sulla base dei loro reali e peculiari interessi che emergono nel corso del procedimento di mediazione, venendo quindi ad assumere un contenuto (diversamente da quanto avviene n sede di negoziazione o, ancor di più, con cuna sentenza) assolutamente non prevedibile all’inizio della lite: ed ecco la creatività (che concerne il contenuto dell’accordo conciliativo, che – in sintesi – non guarda solo a definire la singola questione controversa, ma spesso si rivolge soprattutto al futuro rapporto tra le parti).

Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale nel modello di gestione dei conflitti. Sta a noi cogliere la sfida.

Quanto al campo dell’editoria molto è stato già detto da chi mi ha preceduto.
Non può, tuttavia, non farsi un quantomeno rapido riferimento alla legge sul diritto d’autore[1] che prevede un tentativo di conciliazione il quale, però, poco ha a che vedere con la mediazione di cui stiamo parlando. Si pensi, tra l’altro, che si fa infatti ivi riferimento[2]: …

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 65/2013
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)



* Il testo riproduce, con integrazioni, la Relazione tenuta dall’Autore nell’ambito del convengo “Le imprese creative e la risoluzione delle controversie: l’importanza della mediazione”, Milano (Urban Center, Galleria Vittorio Emanuele), 24 maggio 2013.
** Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Direttore OsservatorioNazionale sulla Mediazione Civile; Coordinatore Redazionale La Nuova Procedura Civile e Direttore scientifico Navigatore Settimanale delDiritto.
[1] Legge 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (in Gazzetta ufficiale 16 luglio 1941, n. 166). 
[2] Si vedano in particolare gli artt. 71-quinquies, comma 4 e 194-bis L. n. 633 del 1941.