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4 settembre 2013

64/13. Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69: testo del “Decreto del fare” convertito in legge (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2013)

La L. 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20/08/2013, n. 194, S.O. n. 63) ha convertito in legge, con modificazioni, il c.d. decreto del fare, così modificando alcune disposizioni dettate, in tema di mediazione civile e commerciale, dal D.lgs. n. 28 del 2010.

Riportiamo di seguito le disposizioni d’interesse (artt. 84 e 84-bis) del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in vigore dal 21 agosto 2013.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2013

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(GU n. 144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50 )

Testo coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
(GU n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

Art. 84 (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.  28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    ((0a) all'articolo 1, comma I, la lettera a) e' sostituita  dalla
seguente:
    "a) mediazione: l'attivita', comunque denominata,  svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti nella
ricerca  di  un  accordo  amichevole  per  la  composizione  di   una
controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa";
    0b) all'articolo 4, il comma I e' sostituito dal seguente:
    "1. La domanda di mediazione relativa alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa
controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo
territorialmente competente presso il quale e'  stata  presentata  la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo
alla data del deposito dell'istanza"));
    ((a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto
a  informare  l'assistito  della  possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5,  comma  1-bis,  informa  la  parte
della facolta' di chiedere la mediazione"));
    b) all'articolo 5, prima del comma 2,  e'  inserito  il  seguente
comma:
      "((1-bis)).  Chi  intende  esercitare  in  giudizio   un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio, diritti  reali,
divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento  del  danno  derivante  da
responsabilita' medica ((e sanitaria)) e da diffamazione con il mezzo
della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti
assicurativi,  bancari  e  finanziari,  e'   tenuto   ((,   assistito
dall'avvocato,))  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento   di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero  il  procedimento  di
conciliazione previsto dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.
179, ovvero il procedimento  istituito  in  attuazione  dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni,  per  le   materie   ivi   regolate.   ((La   presente
disposizione ha efficacia per i quattro  anni  successivi  alla  data
della sua entrata in vigore. Al termine di due  anni  dalla  medesima
data di entrata in vigore e' attivato  su  iniziativa  del  Ministero
della   giustizia   il   monitoraggio    degli    esiti    di    tale
sperimentazione)). L'esperimento del procedimento  di  mediazione  e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma
non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo  provvede  quando  la
mediazione non e' stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica  alle  azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del  consumo  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive
modificazioni.";
    ((c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di  giudizio  di  appello,
valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
comportamento  delle   parti,   puo'   disporre   l'esperimento   del
procedimento  di  mediazione;  in   tal   caso,   l'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di  cui
al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di  precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista,  prima
della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
mediazione non e' gia' stata avviata,  assegna  contestualmente  alle
parti il termine di'  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione"));
    ((c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis. Quando l'esperimento del procedimento  di  mediazione  e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale  la  condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo"));
    ((d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:
      a) nei procedimenti  per  ingiunzione,  inclusa  l'opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione  della
provvisoria esecuzione;
      b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura
civile;
      c) nei procedimenti di consulenza tecnica  preventiva  ai  fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
      d)  nei  procedimenti  possessori,  fino  alla  pronuncia   dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile;
      e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
      f) nei procedimenti in camera di consiglio;
      g) nell'azione civile esercitata nel processo penale"));
    ((e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai  commi  3  e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto  ovvero  l'atto
costitutivo  dell'ente  prevedono  una  clausola  di   mediazione   o
conciliazione e il tentativo  non  risulta  esperito,  il  giudice  o
l'arbitro, su  eccezione  di  parte,  proposta  nella  prima  difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione e fissa la  successiva  udienza  dopo  la
scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la  mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma  non  conclusi.  La
domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla  clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti  ad  un  altro
organismo  iscritto,  fermo  il  rispetto   del   criterio   di   cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti  possono  concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o  all'atto  costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto"));
    f) all'articolo 6, comma 1, la  parola  "quattro"  e'  sostituita
dalla seguente parola: "tre"; ((...))
    ((f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. Il termine di cui al comma I decorre dalla data  di  deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
giudice dispone il rinvio della  causa  ai  sensi  del  sesto  o  del
settimo periodo del comma Ibis dell'articolo 5 ovvero  ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale"));
    g) all'articolo 7, il comma  1  e'  ((sostituito))  dal  seguente
comma: "1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo  del  rinvio
disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, ((commi 1-bis  e  2)),
non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89";
    ((h) all'articolo 8, comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  "non
oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta"  e
dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al primo  incontro
e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante  il  primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'
di svolgimento della mediazione. Il mediatore,  sempre  nello  stesso
primo incontro, invita poi le parti e i loro  avvocati  a  esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento"));
    i) all'articolo 8, dopo il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: "((4-bis)). Dalla mancata  partecipazione  senza  giustificato
motivo al  procedimento  di  mediazione,  il  giudice  puo'  desumere
argomenti di prova nel successivo  giudizio  ai  sensi  dell'articolo
116, secondo comma,  del  codice  di  procedura  civile.  Il  giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo  5,
non ha partecipato al  procedimento  senza  giustificato  motivo,  al
versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di
importo  corrispondente  al  contributo  unificato  dovuto   per   il
giudizio.";
    ((l) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Se e' raggiunto un accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13"));
    ((m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito dai
seguenti:  "Ove  tutte  le  parti  aderenti  alla  mediazione   siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
parti e  dagli  stessi  avvocati  costituisce  titolo  esecutivo  per
l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione  per  consegna  e  rilascio,
l'esecuzione  degli  obblighi  di  fare  e  non  fare,  nonche'   per
l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale.  Gli  avvocati   attestano   e
certificano la  conformita'  dell'accordo  alle  norme  imperative  e
all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi  l'accordo  allegato  al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente
del tribunale, previo accertamento della regolarita'  formale  e  del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico"));
    ((n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 13. - (Spese processuali). - 1. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio  corrisponde  interamente  al  contenuto  della
proposta, il giudice esclude la  ripetizione  delle  spese  sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la  proposta,  riferibili  al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la  condanna  al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative  allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente  al  contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano altresi' alle spese per  l'indennita'  corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo
8, comma 4.
     2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.
     3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri")).
    o) all'articolo 16, dopo il comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente
comma:  "4-bis.  Gli  avvocati  iscritti  all'albo  sono  di  diritto
mediatori. ((Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione  devono
essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere  la
propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici  a
cio' finalizzati,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo
55-bis  del  codice  deontologico  forense.   Dall'attuazione   della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.))";
    ((p) all'articolo 17:
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter  del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,
sono determinati:
        a) l'ammontare minimo e massimo  delle  indennita'  spettanti
agli organismi pubblici, il criterio di calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti;
        b)  i  criteri  per  l'approvazione   delle   tabelle   delle
indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
        c) le maggiorazioni  massime  delle  indennita'  dovute,  non
superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
        d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle  ipotesi
in cui  la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2";
      2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
      "5-bis. Quando la mediazione e'  condizione  di  procedibilita'
della domanda ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  ovvero  e'
disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del  presente
decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte
che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese
dello Stato, ai sensi dell'articolo 76  (L)  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte
e' tenuta a  depositare  presso  l'organismo  apposita  dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  la  cui  sottoscrizione  puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena
di inammissibilita', se l'organismo lo  richiede,  la  documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
       5-ter.  Nel  caso  di  mancato  accordo  all'esito  del  primo
incontro, nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione")).
 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

Art. 84-bis.
        (( (Modifica all'articolo 2643 del codice civile). ))

  ((1. All'articolo 2643 del codice civile, dopo  il  numero  12)  e'
inserito il seguente:
  "12-bis) gli accordi di mediazione che accertano  l'usucapione  con
la sottoscrizione del processo verbale  autenticata  da  un  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato".))

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.