Pagine

12 luglio 2013

56/13. La nuova mediazione nel Decreto del fare: parere della Commissione Giustizia della Camera del 9 luglio 2013 (Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2013)

Nella seduta di martedì 9 luglio, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati si è espressa sul testo del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto del fare), il cui art. 84, come noto, prevede rilevanti modifiche alla disciplina della mediazione civile e commerciale di cui al D.lgs. n. 28 del 2010.

Riportiamo di seguito il resoconto dei lavori (così come pubblicato sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, sul sito web ufficiale della Camera del Deputati), per quanto concerne la tematica della mediazione.
Questi i contenuti riportati:
  • ALLEGATO 1 - DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo. PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE;
  • ALLEGATO 4 - DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo. PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE;
  • ALLEGATO 5 - DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo. PARERE APPROVATO.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 56/2013

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 9 luglio 2013

51.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)

ALLEGATO

ALLEGATO 1
DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248 Governo.
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
   La Commissione Giustizia, 

…omissis…

6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che: 
     6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per determinate materie, reintroducono l'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare l'accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con l'esperienza di altri Paesi; 
     6.2. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti 
     6.3. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa; 
     6.4. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55bis del codice deontologico; 
     6.5. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del d.lgs. 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella «attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; 
     6.6. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;. 
     6.7. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative; 
     6.8. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro. 
     6.9. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2643 c.c. (e quindi per rinvio sull'articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
6.10. non appare condivisibile al scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 del decreto-legge; 
     6.11. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti; 
     6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese,; 
     6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale 
     6.14. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una amplia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione; 
     6.15. l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso. 
     6.16. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza; 
     6.17. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera b-bis) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-bis c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera b-bis); 
     6.18. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la rilevabilità della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all'interno di enti che sono disciplinati da statuto o atto costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell'attività che gli enti svolgono, la durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell'ambito di procedure di mediazione, pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che dei professionisti consulenti degli stessi, l'esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010. 
     6.19. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della medi abilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione.; 
     6.20. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva; 
     6.21. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere superate disciplinando specificamente il primo incontro. Durante questo – al quale così come a quelli successivi, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato – il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; 
     6.22. in relazione a primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all'articolo 5 del decreto legislativo il comma 2 bis volto a specificare che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. 
     6.23. a fronte dell'obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie; 
     6.24. è opportuno valutare se, al fine di promuovere l'istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito; 
     6.25. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»; 
     6.26. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che «dovrebbe» aver riguardo agli interessi delle parti.; 
     6.27. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto; 
     6.28. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi. 
     6.29. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 
  esprime
PARERE FAVOREVOLE
  Con le seguenti condizioni: 

…omossis…

32. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»; 
  33. All'articolo 84, comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole «sono di diritto mediatori.» le seguenti «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55bis del codice deontologico». 

  34. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera. a), è sostituita dalla seguente: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;» 
  35. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole «della domanda giudiziale.» inserire le seguenti «La presente disposizione ha la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione». 
  36. All'articolo 84, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico» 
  37. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p) dopo le parole «all'articolo 17,» sono inserite le seguenti «al comma 3 le parole «50.000» sono sostituite con «100.000»; 
  38. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «risarcimento del danno derivante» aggiungere le seguenti «dalla circolazione di veicoli e natanti,» 
  39. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «e finanziari» aggiungere le seguenti «profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,» 
  40. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «e finanziari» aggiungere le seguenti «società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale» 
  41. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da «allo stesso comma» fino alle parole «sono soppresse» con le seguenti «allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia»; 
  42. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da «allo stesso comma» fino alle parole «sono soppresse» con le seguenti «allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza»; 
  43. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera d), 
  44. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) «all'articolo 5, comma 5, prima delle parole «salvo quanto» sono aggiunte le parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola «contratto» sono eliminate le parole «lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente»; la parola «prevedono» è sostituita dalla parola «prevede»; All'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola «contratto» sono eliminate le parole «o allo statuto o all'atto costitutivo».
45. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «all'articolo 8 comma 1, le parole «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola «istante.» si aggiungono le seguenti parole: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore. 
  46. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p), sopprimere il capoverso 5-bis; 
  47. All'articolo 84, comma 1, alla lettera c) aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo» 
  48. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole «Allo stesso modo provvede», inserire le seguenti «, salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie,» 
  49. All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito»; 
  50. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera l) 
  51. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera n) 
  52. All'articolo 84, comma 1, lettera p), sostituire le parole da «dopo il comma 4» fino alle parole «quanto dichiarato» con le seguenti «potrebbe essere modificata nel seguente modo: «p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato». 
  53. Dopo l'articolo 84, inserire il seguente: Art. 84-bis (Modifica la Codice civile) 1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-bis) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;»

…omissis…

ALLEGATO 4
DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
   La Commissione Giustizia, 
   esaminato il disegno di legge in oggetto, 

…omissis…

6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che: 
     6.1 anche a seguito della pronuncia di incostituzionalità della Corte (Corte cost., sent. 272/2012), si ritiene opportuno lo stralcio delle norme che reintroducono l'istituto della mediazione, laddove si dovesse provvedere a procedere nell'esame dell'articolo 84 si indica, in merito ai profili procedurali della citata pratica stragiudiziale, si reputa essenziale introdurre modifiche nel senso di: 

   a) Prevedere l'introduzione della c.d. «negoziazione assistita» e cioè procedure alternative alla mediazione ed al contenzioso giudiziario che riconoscano alle parti per il tramite dei rispettivi legali il potere di raggiungere un accordo omologabile dal giudice ai fini della sua esecutività. Tali proposte sono collegate alla riserva di consulenza ed assistenza legale propedeutica al giudizio riconosciuta dalla L. 247/12 agli avvocati. 
   b) rendere esecutivo il verbale di conciliazione anche senza omologa in caso di sottoscrizione dello stesso da parte degli avvocati che hanno assistito le parti nel corso del procedimento; porre il limite dell'obbligatorietà, solo per un numero limitato di materie, a un solo anno di sperimentazione e per le controversie di valore non superiore a 50 mila euro; l'eliminazione delle conseguenze processuali e sulle spese relative al contegno tenuto in mediazione; stabilire la totale gratuità di tutto il percorso di mediazione nel caso in cui questo sia obbligatorio e non abbia esito positivo; 
     6.2. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti 
     6.3. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa; 
     6.4. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55bis del codice deontologico; 
     6.5. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del decreto legislativo 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione, per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella «attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; 
     6.6. Si ritiene altresì necessario integrare le definizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 28 del 2010 con la definizione dell'incontro di programmazione in modo da chiarirne la finalità; 
     6.7. in considerazione della natura e degli obiettivi della mediazione, la mediazione obbligatoria potrebbe trovare applicazione in relazione a determinate materie solo ove le controversie non superino un determinato valore, che potrebbe essere individuato in 20.000 euro; 
     6.8. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di un anno dall'entrata in vigore della stessa e che al termine di un anno sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione; 
     6.9. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative; 
     6.10. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro. 
     6.11. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2645 c.c. (e articolo 2643 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tale caso, l'accordo, che corrisponda al contenuto della domanda giudiziale di cui all'articolo 5, 2o comma, sarà opponibile ai terzi dalla data della trascrizione della domanda giudiziale. 
     6.12. sicuramente censurabile l'eccessivo numero di azioni sottoposte a condizione di procedibilità, essendo preferibile, specie in una prima fase applicativa, ridurre il novero a quelle in tema di liti condominiali, diritti reali, patti di famiglia, locazione, comodato e affitto di azienda, escludendo peraltro la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore. 
     6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti; 
     6.14. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti tra imprese, controversie in materia societaria, e in tema di proprietà industriale e intellettuale; 
     6.15. appare opportuno prevedere che per l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria sono assistiti dagli avvocati delle parti; 
     6.16. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, si ritiene che tale istituto debba essere soppresso in quanto, pur essendo positivamente valutabile in astratto, esso è assolutamente ultroneo in un sistema processuale che, così come configurato dal Decreto, prevede già numerose sedi di potenziale conciliazione. 
  Altresì suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una amplia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione; 
     6.17. ad ogni modo, l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso. 
     6.18. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera b-bis) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-bis c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera c-bis); 
     6.19. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della medi abilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione. Appare quindi opportuno sopprimere la lettera h) e alla lettera p), capoverso 5-bis sostituire le parole: «Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo,» con le seguenti: «quando l'impossibilità di pervenire a un accordo è accertata dal mediatore nei primi trenta giorni del procedimento»; 
     6.20. il tentativo di mediazione è sì una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma che l'obbligatorietà comporta solo la necessità di un primo incontro fissato dal mediatore entro 30 giorni dalla domanda, incontro in cui valutare l'opportunità di proseguire o meno la procedura mediativa. La formulazione attuale risultante dalle modifiche apportate dal decreto legge al decreto legislativo n. 28/2010 (artt. 5 e 8) è ambigua in quanto l'incontro «di programmazione» (articolo 8, I comma del d.lgs. n. 28/2010) sembra estraneo al procedimento di mediazione vero e proprio; dunque non è chiaro se la condizione di procedibilità si è avverata quando l'incontro di programmazione si conclude con il mancato accordo (ipotesi presa in esame dall'articolo 17, comma 5-bis, ai fini delle indennità di mediazione). Tenendo conto delle esigenze di chiarezza (al fine di evitare inutili dispute interpretative) sarebbe opportuno sostituire le parole «incontro di programmazione» con le parole «primo incontro» (articolo 8 e articolo 17 del d.lgs. n. 28/2010). Inoltre si propone di inserire all'articolo 5 il comma 2-bis: «Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo». 
     6.21. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»;
6.22. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che «dovrebbe» aver riguardo agli interessi delle parti. Appare quindi opportuna la soppressione dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 (e quindi la seconda parte del primo comma dell’ articolo 11 ad essa collegato); 
     6.23. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto. Per tale ragione potrebbe essere opportuno sopprimere le lettere l) ed n); 
     6.24. La partecipazione obbligatoria degli avvocati alla procedura di mediazione è di per sé sufficiente a garantire la scelta consapevole delle parti in merito ai contenuti dell'accordo di mediazione, che consideri, cioè, le alternative secondo diritto alla soluzione concordata, l'equilibrio fra le posizioni delle parti dell'accordo e la validità dello stesso. Si osserva che la sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati, che si tratti del verbale di accordo o del verbale di mancato accordo, configura l'assunzione da parte degli stessi della responsabilità professionale in ordine allo svolgimento dell'assistenza legale al cliente in corso di mediazione. La sottoscrizione del verbale da parte degli avvocati non ha dunque una portata esclusivamente riferibile alla fase di omologazione del verbale di accordo ai fini dell'acquisizione della efficacia esecutiva e dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Per tali ragioni potrebbe essere sostituita la lettera m) con la seguente: «all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo le parole «sottoscritto dalle parti», sono aggiunte le parole: «dai loro avvocati»; all'articolo 11, comma 4, primo periodo, dopo le parole «sottoscritto dalle parti, sono aggiunte le parole «e dai loro avvocati». 
     6.25. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del decreto legislativo 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi. 
     6.26. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione, di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva; 
     6.27. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La lettera p) potrebbe essere modificata nel seguente modo: «p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato», 
  esprime
PARERE FAVOREVOLE
  subordinatamente all'accoglimento delle predette condizioni. 
On. Bonafede.

…omissis…

ALLEGATO 5
DL 69/13: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo.
PARERE APPROVATO

…omissis…

 6. per quanto attiene alle misure in materia di mediazione civile e commerciale di cui al Capo VIII del titolo III, rilevato che: 
      6.1. le misure previste dal decreto-legge sono da valutare complessivamente in maniera positiva in quanto, sia pure per determinate materie, reintroducono l'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso diretto a selezionare l'accesso alla giustizia, che in Italia ha assunto oramai dimensioni quantitative abnormi se confrontato con l'esperienza di altri Paesi; 
      6.2. a tal proposito non può essere trascurata la proposta di introdurre nell'ordinamento il cosiddetto procedimento di negoziazione assistita, sperimentata già in altri Paesi d'Europa e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo attraverso una procedura cogestita dagli avvocati finalizzata alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale in tempi brevi e costi contenuti; 
      6.3. in ragione dell'obbligatorietà del ricorso ad uno strumento precontenzioso, appare opportuno prevedere che l'attivazione e lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatorio sono assistiti dagli avvocati delle parti; 
      6.4. il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nulla dispone con riguardo ai criteri di competenza territoriale, per cui la parte che agisce per prima potrà depositare personalmente presso un qualsiasi organismo di sua scelta, ubicato in un qualsiasi luogo del territorio nazionale, una domanda, limitandosi ad indicare i soggetti controinteressati, l'oggetto e le ragioni della sua pretesa; 
      6.5. con riferimento agli avvocati della qualità di mediatori di diritto appare opportuno prevedere che gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55bis del codice deontologico; 
      6.6. sulla base dall'esperienza pratica dell'applicazione del d.lgs. 28/2010, appare opportuna una definizione di mediazione contenuta nella lettera a) dell'articolo 1, considerato che la proposta di risoluzione formulata dal mediatore non è di per sé mediazione, ma la fase finale, eventuale, di una pratica di mediazione., per cui potrebbe essere opportuno modificare la predetta disposizione nella parte dove si definisce la mediazione, la quale dovrebbe quindi consistere nella «attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; 
      6.7. potrebbe essere opportuno prevedere che la disposizione relativa alla mediazione obbligatoria abbia la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa e che al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione;
.8. Appare opportuno riconoscere il valore di titolo esecutivo, senza necessità di omologa, all'accordo di conciliazione, ove sia sottoscritto dalle parti e da tutti gli avvocati che assistano tutte le parti dell'accordo. Gli avvocati verificano, prima della sottoscrizione, che il contenuto non è non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative; 

      6.9. appare opportuno ampliare l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro prevedendo un incremento dell'importo del verbale ai fini dell'esenzione, portandolo dagli attuali 50.000 euro fino a 100.000 euro; 
      6.10. la previsione delle controversie in materia di diritti reali tra quelle per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ha comportato seri problemi interpretativi in relazione, fra l'altro, alle controversie in materia di usucapione. Sarebbe sufficiente, a tale proposito, prevedere una disposizione specifica in materia di formalità da adottare per la trascrizione dell'accordo che accerta l'usucapione, intervenendo sull'articolo 2643 c.c. (e quindi per rinvio sull'articolo 2645 c.c.) per includervi la trascrizione dell'accordo di mediazione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; 
      6.11. non appare condivisibile al scelta di escludere dal percorso della mediazione obbligatoria le controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone, il cui numero ingolfa il sistema giudiziario impegnandolo nella risoluzione di controversie che spesso hanno un modesto valore economico, per cui sarebbe opportuno prevedere tali controversie tra quelle richiamate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 84 del decreto-legge; 
      6.12. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie di natura patrimoniale fra coniugi (in assenza di minori), che attengono ai profili prettamente economici e disponibili che proprio in considerazione dei rapporti fra le parti, si prestano a una celere e puntuale gestione in sede di mediazione che sola permette l'emersione degli interessi e dei bisogni che sottendono le richieste avanzate dalle parti; 
      6.13. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese; 
      6.14. non appare altresì condivisibile la scelta di escludere dalla mediazione obbligatoria le controversie relative a contratti in tema di proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione; 
      6.15. in relazione alla mediazione delegata, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84, suscita perplessità la previsione secondo cui il giudice deve indicare l'organismo di mediazione scegliendolo in una amplia platea di organismi disponibili e, quindi, compiendo una valutazione che esula dal suo ruolo essenzialmente giurisdizionale. È quindi opportuno sopprimere tale previsione; 
      6.16. l'eliminazione della facoltà di scelta dell'organismo da parte del giudice, dovrebbe essere accompagnata con la previsione che, nei casi di mediazione disposta dal giudice, l'organismo scelto dalle parti debba avere sede nel distretto della Corte d'Appello a cui appartiene l'ufficio del giudice stesso; 
      6.17. in riferimento alla mediazione delegata appare opportuno prevedere che in caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza; 
      6.18. appare opportuno escludere l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del c.p.c., considerato che questa, pur potendo produrre l'effetto della cessazione della lite, non è equiparabile ad una vera e propria procedura di mediazione, in primo luogo per la non richiesta formazione specifica in punto di mediazione dei consulenti che la svolgono, in secondo luogo per l'ambito oggettivo della consulenza che risulta delimitato e non aperto e inizialmente indefinito quale il campo di svolgimento di una mediazione condotta dalla parti che assecondano i loro interessi guidate dal mediatore e dai rispettivi avvocati. Il decreto legge, con la formulazione di cui all'articolo 84, n. 1, lett. d), attraverso la proposta introduzione della lettera b-bis) al comma 3 dell'articolo 5 del d.lgs. 28/2010, considera non applicabili i commi 1 e 2 dell'articolo 5 (condizione di procedibilità ex lege e su provvedimento del giudice) ai procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. A tale proposito si osserva che la consulenza tecnica ex articolo 696-bis c.p.c. se conduce alla risoluzione della controversia determina il non luogo a procedere in ambito giudiziale, ma nell'eventualità di un esito negativo non può precludere l'efficacia, anzi eventualmente la facilita, di una vera e propria procedura mediativa con la guida di un mediatore competente, che sola in tal caso permette di evitare la continuazione del processo e il raggiungimento della soddisfazione di entrambe le parti. Per tali ragioni appare opportuno eliminare l'introduzione della citata lettera b-bis); 
      6.19. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha assegnato alla mediazione prevista da clausola contrattuale o da statuto o da atto costitutivo di ente, la mera portata contrattuale e dunque, in caso di mancato esperimento del tentativo, la rilevabilità della relativa eccezione esclusivamente dalla parte nel primo atto difensivo, con conseguente assegnazione del giudice del termine per la presentazione della domanda. Rilevato che le azioni in materia di società, associazioni di ogni tipo, fondazioni, e dunque tutte le controversie all'interno di enti che sono disciplinati da statuto o atto costitutivo, per la natura che caratterizza i relativi rapporti, il carattere dinamico dell'attività che gli enti svolgono, la durata nel tempo delle relazioni interne, trovano una più efficiente risposta nell'ambito di procedure di mediazione, pur risultando ancora poco diffusa la relativa conoscenza e competenza. Proprio per garantire una profonda diffusione della cultura della mediazione in materia di contratti o atti di natura associativa, sia a favore degli enti interessati, che dei professionisti consulenti degli stessi, l'esperimento del procedimento di mediazione dovrebbe in tali casi configurare una condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010. 
      6.20. non appare condivisibile la previsione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 84 relativo al cosiddetto incontro preliminare (primo incontro di programmazione) in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, che finisce per avere un effetto meramente defatigatorio, in contrasto con lo scopo dell'istituto della mediazione, che già di per sé include la verifica della medi abilità della controversia senza necessità di un ulteriore sub procedimento, e con i tempi assai contenuti nei quali si deve pervenire ad un risultato positivo o negativo della mediazione. Inoltre tale incontro preliminare rappresenta la sola condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con effetti riduttivi sulla forza dell'istituto della mediazione; 
      6.21. appare in contrasto con la natura obbligatoria dell'istituto la previsione del pagamento di una indennità di mediazione , di cui alla lettera p), capoverso 5-bis, del comma 1 dell'articolo 84, nel caso di fallimento dell'esperimento della mediazione, assumendo tale previsione una valenza punitiva; 
      6.22. in ordine al primo incontro di programmazione si evidenziano una serie di perplessità che potrebbero essere superate disciplinando specificamente il primo incontro. Durante questo – al quale così come a quelli successivi, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato – il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, potrebbe essere di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; 
      6.23. in relazione a primo incontro, potrebbe essere opportuno inserire all'articolo 5 del decreto legislativo il comma 2 bis volto a specificare che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo; 
      6.24. a fronte dell'obbligatorietà della mediazione potrebbe essere opportuno consentire al giudice di stabilire caso per caso se i costi della mediazione siano tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie; 
      6.25. è opportuno valutare se , al fine di promuovere l'istituto della mediazione, il tentativo obbligatorio di mediazione, per un periodo limitato (es. sei mesi), possa essere reso del tutto gratuito; 
      6.26. appare opportuno, al fine di escludere la possibile coercibilità della mediazione ed esaltare il rilievo della volontà delle parti nel percorso di mediazione, sopprimere la lettera l) del comma 1 dell'articolo 84, secondo cui «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.»; 
      6.27. il decreto legge reintroduce le previsioni dell'articolo 11 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 28/2010 relative alla proposta del mediatore e alle conseguenze che il giudice può trarre dal rifiuto della proposta quando la decisione del processo sia interamente o quasi interamente conforme alla proposta, nonostante che tali disposizioni abbiano dato origine a numerose difficoltà interpretative in merito alla comparazione tra la sentenza – che giudica su posizioni di diritto – e la proposta – che ’dovrebbe’ aver riguardo agli interessi delle parti; 
      6.28. la proposta del mediatore già prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 28/2010, può essere conservata nel novero delle modalità di interazione fra mediatore, parti e avvocati, ma non può trasformare il significato e la funzione di tale procedura: la proposta potrà essere offerta dal mediatore solo su richiesta congiunta delle parti e non dovrà sortire conseguenze né di vincolo per le stesse, né di sanzione alcuna in caso di rifiuto; 
      6.29. pur non prevedendo il decreto-legge 69/2013 alcuna integrazione o modifica del d.lgs. 28/2010 con riferimento agli organismi di mediazione, e soprattutto alla formazione e valutazione dei mediatori, il valore della riforma che si propone è fortemente condizionato dalla qualità dei sistemi di formazione dei mediatori, dei sistemi di valutazione degli stessi, dalla efficienza organizzativa e trasparenza gestionale degli organismi di mediazione e di formazione, dalla effettività del sistema di monitoraggio pubblico su tali organismi; 
      6.30. Salvo quanto già sottolineato in merito al primo incontro di programmazione, la procedura che richieda altri incontri al fine del raggiungimento di una soluzione conciliativa, dovrà essere valutata ai fini delle indennità da corrispondere agli organismi, i quali provvederanno poi a remunerare l'attività dei mediatori, secondo tabelle proposte da enti privati secondo criteri stabiliti da un nuovo decreto ministeriale. Si osserva, pertanto, che la materia delle tariffe dovrebbe essere nuovamente disciplinata da decreti ministeriali, previa indicazione da parte della legge di conversione del solo aspetto riguardante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; 
  esprime
PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni: 

…omissis…

33. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «è tenuto» inserire le seguenti «assistito dall'avvocato». 
  34. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 4 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza». 
  35. All'articolo 84, comma 1, lettera o), aggiungere dopo le parole «sono di diritto mediatori.» le seguenti «Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò focalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55bis del codice deontologico». 
  36. All'articolo 84, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 1, la lettera. a), è sostituita dalla seguente: a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;». 
  37. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole «della domanda giudiziale.» inserire le seguenti «La presente disposizione ha la durata di tre anni dall'entrata in vigore della stessa. Al termine dei tre anni sarà attivato su iniziativa del Ministero della Giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione». 
  38. All'articolo 84, comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente «Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico». 
  39. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p) dopo le parole «all'articolo 17,» sono inserite le seguenti «al comma 3 le parole «50.000» sono sostituite con «100.000». 
  40. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «risarcimento del danno derivante» aggiungere le seguenti «dalla circolazione di veicoli e natanti, nel caso in cui non vi siano lesioni per le persone». 
  41. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «e finanziari» aggiungere le seguenti «profili patrimoniali delle separazioni e divorzi, in assenza di figli di minore età,». 
  42. All'articolo 84, comma 1, lett. b), capoverso, dopo le parole «e finanziari» aggiungere le seguenti «società, associazioni in partecipazione, associazioni riconosciute e non riconosciute, rapporti interni a fondazioni, contratti fra le imprese, proprietà industriale e intellettuale nonché contratti di somministrazione». 

  43. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da «allo stesso comma» fino alle parole «sono soppresse» con le seguenti «allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mediazione si svolge presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia». 
  44. All'articolo 84, comma 1, lett. c), sostituire le parole da «allo stesso comma» fino alle parole «sono soppresse» con le seguenti «allo stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esito negativo della mediazione, gli avvocati delle parti dovranno motivare alla prima udienza le ragioni del mancato accordo che saranno scritte nel verbale di udienza». 
  45. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera d). 
  46. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente : e) «all'articolo 5, comma 5, prima delle parole «salvo quanto» sono aggiunte le parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; al primo periodo dello stesso comma dopo la parola «contratto» sono eliminate le parole «lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente»; la parola «prevedono» è sostituita dalla parola «prevede»; All'ultimo periodo dello stesso comma 5, dopo la parola «contratto» sono eliminate le parole «o allo statuto o all'atto costitutivo». 
  47. All'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «all'articolo 8 comma 1, le parole «non oltre quindici» sono sostituite dalle seguenti parole «non oltre trenta». Nel comma 1, dopo la parola «istante.» si aggiungono le seguenti parole: «Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti dovranno partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. All'esito del primo incontro, se il procedimento relativo alle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 si concluda con un mancato accordo non è dovuta alcuna indennità di mediazione salvo i diritti di segreteria. Quando il procedimento si conclude con un accordo o, nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 5, non si conclude con un accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di valore sino a 20.000 euro; di 200 euro per le liti di valore superiore. 
  48. All'articolo 84, comma 1, alla lettera p), sopprimere il capoverso 5-bis. 
  49. All'articolo 84, comma 1, alla lettera c) aggiungere il seguente periodo: Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo». 
  50. All'articolo 84, comma 1, alla lettera b), capoverso, dopo le parole «Allo stesso modo provvede», inserire le seguenti «, salvo che verifichi che i costi della mediazione sono tali da rendere nel caso concreto la misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di una composizione più economiche delle controversie,». 
  51. All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: Nel corso dei primi 180 giorni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, tentativo obbligatorio di mediazione nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dall'articolo 84 del presente decreto, è gratuito». 
  52. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera l).
53. All'articolo 84, comma 1, sopprimere la lettera n). 
  54. All'articolo 84, comma 1, lettera p), sostituire le parole da «dopo il comma 4» fino alle parole «quanto dichiarato» con le seguenti «potrebbe essere modificata nel seguente modo: «p) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «5.Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.». 
  55. Dopo l'articolo 84, inserire il seguente: Art. 84-bis (Modifica la Codice civile) 1. All'articolo 2643, primo comma, dopo il numero 12 è inserito il seguente: 12-bis) l'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;».

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.