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28 giugno 2013

52/13. Ministro della giustizia, interrogazione parlamentare sul ripristino della mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2013)

Nell’ambito della seduta della Camera dei Deputati del 19 giugno 2013 dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, il Ministro della giustizia è stato interpellato in merito alla questione degli intendimenti del Governo in ordine al ripristino della mediazione civile obbligatoria (1) (2).

In particolare, l’interrogazione ha evidenziato come “su questioni così delicate, sia importante arrivare al consenso sociale, quanto meno da parte degli operatori che devono poi applicare queste norme”, precisando che “il Consiglio nazionale forense su tutti, ma anche tantissime associazioni di categoria degli avvocati, aveva chiesto una interlocuzione con il Governo prima di arrivare alla produzione di un nuovo atto normativo che, in qualche modo, incidesse così pesantemente sulla dinamica giudiziaria civile”.

Il Ministro Cancellieri nella propria risposta, sottolinea, tra l’altro, che all’interno degli interventi urgenti in materia di giustizia civile previsti dal recente decreto-legge c.d. del fare recante misure urgenti per la crescita vi è il ripristino della mediazione obbligatoria. Sul punto precisa che:
  • la mediazione obbligatoria è “finalizzata ad evitare che ogni conflitto sfoci in modo ineluttabile in una controversia senza preliminarmente tentare una composizione amichevole degli interessi contrapposti”: si sottolinea al riguardo l’utilizzo del termine “interessi”;
  • la mediazione obbligatoria è in linea con le determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea che tende a favorire l’obbligatorietà della mediazione civile (3);
  • la mera facoltatività del ricorso alla mediazione non è apparsa sufficiente nell’ottica di rendere più efficiente la giustizia civile;
  • configurare la mediazione in termini di condizione di procedibilità non trova alcun ostacolo nella sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012quando, come oggi, venga ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato” (4);
Il Ministro della giustizia conclude riferendo quanto segue: “nel corso dei lavori parlamentari in sede di conversione del decreto-legge, sarà mia cura valutare con estrema attenzione tutti i rilievi critici e i suggerimenti che perverranno sia dalle forze politiche, sia dal Consiglio superiore della magistratura sia dal Consiglio nazionale forense”.

La replica conclusiva dell’interrogazione osserva tuttavia che:
- procedere sempre con provvedimenti d’urgenza (decreto-legge) “che in qualche modo suppliscono al ruolo proprio del Parlamento, che è la sede naturale in cui il confronto deve avvenire, forse non giova alla procedura e all'iter del provvedimento stesso”;
- appare auspicabile che “la discussione, il dialogo e il concorso nel modulare la legislazione in qualche modo favoriscono un po’ tutti gli attori, quindi avvocati, magistrati (...) ma soprattutto i destinatari del provvedimento, cioè i cittadini italiani” (5).

Riportiamo di seguito estratto del Resoconto stenografico della Seduta n. 36 di mercoledì 19 giugno 2013, così come pubblicato sul sito web della Camera dei Deputati.



(2) Sulle novità introdotte in tema di mediazione civile si veda



(5) Sia consentito sul punto  rimandare a:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 52/2013

XVII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 36 di mercoledì 19 giugno 2013

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARINA SERENI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i beni e le attività culturali.

…omissis…

(Intendimenti del Governo in ordine al ripristino della mediazione civile obbligatoria nell'ambito del decreto-legge recante misure urgenti per la crescita – n. 3-00123)

  PRESIDENTE. Il deputato Formisano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00123, concernente intendimenti del Governo in ordine al ripristino della mediazione civile obbligatoria nell'ambito del decreto-legge recante misure urgenti per la crescita (Vedi l'allegato A – Interrogazioni a risposta immediata).

  ANIELLO FORMISANO. Signor Presidente, Ministro, ci troviamo di fronte ad un provvedimento del Governo adottato il 15 giugno che, in qualche modo, non per il merito, ma per la procedura seguita, ha qualche cosa di paradossale. 
  Questo provvedimento era già stato impugnato e reso incostituzionale per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale, che aveva omesso di verificare poi nel merito le varie doglianze. Lei, che nella precedente vita ha fatto il prefetto, sa bene, quanto, su questioni così delicate, sia importante arrivare al consenso sociale, quanto meno da parte degli operatori che devono poi applicare queste norme, e sa bene che il Consiglio nazionale forense su tutti, ma anche tantissime associazioni di categoria degli avvocati, aveva chiesto una interlocuzione con il Governo prima di arrivare alla produzione di un nuovo atto normativo che, in qualche modo, incidesse così pesantemente sulla dinamica giudiziaria civile. 
  Niente di tutto questo, e la ripresentazione attraverso un decreto-legge...

  PRESIDENTE. La ringrazio. Il Ministro della giustizia, Annamaria Cancellieri, ha facoltà di rispondere.

  ANNA MARIA CANCELLIERI, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il Consiglio dei ministri ha approvato sabato scorso un decreto-legge recante misure urgenti in materia di crescita. Al suo interno sono state previsti anche interventi urgenti in materia di giustizia civile, tra i quali vi è il ripristino della mediazione obbligatoria, finalizzata ad evitare che ogni conflitto sfoci in modo ineluttabile in una controversia senza preliminarmente tentare una composizione amichevole degli interessi contrapposti. 
  Segnalo in proposito che su tali temi il Governo si è mosso in linea con le determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea. Tale organo, infatti, con raccomandazione n. 362 del 2013, ha espressamente richiesto, al fine di migliorare il contesto in cui operano le imprese in Italia, di intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie. 
  La raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea tende a favorire la mediazione civile obbligatoria. La mera facoltatività del ricorso alla mediazione, quale è rimasta all'esito della sentenza della Corte costituzionale, non è apparsa quindi sufficiente nell'ottica di rendere più efficiente la giustizia civile. 
  Quanto alla portata della pronuncia della Corte costituzionale citata nell'interrogazione, va rilevato che la declaratoria di illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con conseguente assorbimento delle altre questioni sollevate. Da ciò deriva che configurare la mediazione in termini di condizione di procedibilità non trova alcun ostacolo nella sentenza della Corte, quando, come oggi, venga ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato. 
  Voglio peraltro chiarire che l'intervento normativo si fa carico degli altri possibili dubbi di coerenza costituzionale emersi nel vigore della pregressa disciplina, risolvendoli con l'introduzione di correttivi, tra i quali cito: il significativo restringimento delle materie per le quali è stata prevista l'obbligatorietà ex lege, la valorizzazione della mediazione richiesta dal giudice e l'abbattimento dei costi della mediazione cosiddetta necessaria. 
  Ricordo, infine, che sono state rafforzate le garanzie offerte dall'assistenza legale, considerato che l'accordo concluso davanti al mediatore, per divenire esecutivo e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, deve essere, non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistono le parti, ai quali peraltro è stata riconosciuta dal decreto-legge la qualifica di mediatore ex lege. 
  Questi sono stati gli ambiti entro i quali si è mosso il Governo per la riforma in tema di mediazione, sollecitata, come detto, anche in sede europea. 
  Concludo segnalando che, nel corso dei lavori parlamentari in sede di conversione del decreto-legge, sarà mia cura valutare con estrema attenzione tutti i rilievi critici e i suggerimenti che perverranno sia dalle forze politiche, sia dal Consiglio superiore della magistratura sia dal Consiglio nazionale forense.
  PRESIDENTE. Il deputato Formisano ha facoltà di replicare, per due minuti.
  ANIELLO FORMISANO. Signor Ministro, le ultime sue parole in qualche modo mi lasciano meno perplesso rispetto allo svolgimento della questione da noi posta. 
  In realtà, lei fa riferimento alla sollecitazione europea, però dimentica di dire che la stessa sollecitazione europea in qualche modo ha detto che con questo istituto obbligatorio noi rappresentiamo un unicum in Europa, perché l'estensione a quasi tutto il contenzioso civile non trova albergo nelle normative degli altri Paesi. Così come pure, rispetto ad alcuni dati reali, mentre il Governo parla di forte diminuzione del contenzioso, i dati reali finora ci parlano di poche migliaia di procedure in meno. 
  Che sia nobile l'intendimento di rendere più rapida la giustizia civile, qui concordiamo tutti. Però, lei dovrebbe convenire – e sono contento che l'abbia detto al termine del suo intervento – che lo si può fare quando si crea il consenso sui provvedimenti che vanno a modificare così radicalmente il nostro ordinamento giudiziario. 
  D'altro canto – e qui non posso non rilevarlo: siamo in Parlamento –, procedere sempre con questi provvedimenti che in qualche modo suppliscono al ruolo proprio del Parlamento, che è la sede naturale in cui il confronto deve avvenire, forse non giova alla procedura e all'iter del provvedimento stesso, che vuole raggiungere nobili ed importanti fini per l'ottenimento di giustizia civile in Italia in tempi rapidi, ma che corre il rischio – l'ha detto anche lei in replica – di vedere quel provvedimento stesso impugnato davanti alla Corte costituzionale, magari per gli stessi motivi sui quali la Corte non si è pronunciata, perché il pronunciamento è per eccesso di delega. 
  Allora, proprio per questo ci permettevamo di segnalare al Governo – e sono contento che lei lo abbia ripreso – che la discussione, il dialogo e il concorso nel modulare la legislazione in qualche modo favoriscono un po’ tutti gli attori, quindi avvocati, magistrati...

  PRESIDENTE. Deve concludere.

  ANIELLO FORMISANO. Ho concluso, Presidente ... ma soprattutto i destinatari del provvedimento, cioè i cittadini italiani.

…omissis…


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

25 giugno 2013

51/13. Art. 84, D.L. n. 69 del 2013 (c.d. Decreto del fare) (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2013)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013, Suppl. Ordinario n. 50, il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 recanteDisposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto del fare).

Riportiamo di seguito il testo dell’art. 84, relativo alla mediazione civile e commerciale, così composto:
  • comma 1: modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (1);
  • comma 2: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2013

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)
Vigente al: 21-6-2013

…omissis…

Capo VIII

Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 84
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente periodo: "L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi
in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale"; allo stesso comma, sesto
periodo, dopo la parola "documento," sono inserite le seguenti
parole: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";
b) all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente
comma:
"1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e
finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.";
c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole
"salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo
quanto previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le
parole "invitare le stesse a procedere alla" sono sostituite dalle
seguenti parole: "disporre l'esperimento del procedimento di"; allo
stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione
e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale."; allo
stesso comma, secondo periodo, le parole "L'invito deve essere
rivolto alle parti" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il
provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di
mediazione ed e' adottato"; allo stesso comma, terzo periodo, le
parole "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;
d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano"
sono aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo stesso comma, dopo la
lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei procedimenti
di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;";
e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto" sono
aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";
f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla
seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le parole "deposito della
stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto
periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2
dell'articolo 5,";
g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma: "1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai
fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89";
h) all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le
parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole: "un
primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le
parti le possibilita' di proseguire il tentativo di mediazione, non
oltre trenta";
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.";
l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il
seguente periodo: "Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all'articolo 13.";
m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "Il verbale di
accordo," sono aggiunte le seguenti parole: "sottoscritto dagli
avvocati che assistono tutte le parti e";
n) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
"1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta felina l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando
il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita'
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente,
nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.";
o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.";
p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,";
allo stesso comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente
lettera: "d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle
ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2."; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti
commi: "5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non e'
dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con
il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo,
l'importo massimo complessivo delle indennita' di mediazione per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e'
di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per
le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di
valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore
superiore.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

…omissis…


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

21 giugno 2013

50/13. La clausola di mediazione (con particolare riferimento ai contratti di appalto e franchising) (Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2013)

La clausola di mediazione (con particolare riferimento ai contratti di appalto e franchising)*
Giulio Spina**

Estratto da La Nuova Procedura Civile n. 3 del 2013



“(…).
D’altro canto, invece, la mediazione concordata – mi pare – può rappresentare un formidabile punto di incontro tra l’esigenza della necessaria libertà in capo alle parti con riferimento alla volontà di intraprendere un percorso conciliativo (esigenza – per così dire – naturalmente legata alla ratio stessa dell’istituto, appunto imperniato sull’incontro delle libere volontà delle parti in lite)[1] e quella dell’obbligatorietà della mediazione (quale mezzo scelto legislatore delegato del 2010 per “contribuire alla diffusione della cultura della risoluzione alternativa delle controversie[2])[3].
La clausola di mediazione, infatti, sì, obbliga le parti ad intraprendere un percorso conciliativo prima di rivolgersi al giudice, ma con sostanziali differenze rispetto all’obbligatorietà di cui al richiamato primo comma dell’art. 5. Ciò, in particolare, perché tale obbligo:
a)      non nasce contemporaneamente alla nascita del conflitto, ma in un momento precedente;
b)     non è imposto alle parti (nella specie dalla legge), ma nasce da una loro libera scelta.
È peraltro evidente che una previa pattuizione circa l’obbligo di rivolgersi al mediatore, pattuizione contrattuale quindi precedente al nascere dell’eventuale lite, risulta di fondamentale importanza per evitare che, in assenza di tale pattuizione, ci si rivolga poi direttamente al giudice: in pratica, le parti sono di certo maggiormente disposte a scegliere di intraprendere un eventuale e futuro percorso conciliativo quando tra loro non è ancora sorta alcuna controversia, piuttosto che quando questa sia ormai sorta e dunque, in termini più o meno grave, la comunicazione tra loro già compromessa.

2. Pensando proprio ai contratti di appalto e franchising (ma non solo), va però considerato che spesso, in sede di sottoscrizione di un contratto, sussiste, in pratica, uno squilibrio tra le parti (le c.d. asimmetrie informative, economiche o contrattuali, etc.); squilibrio che ovviamente più riverberarsi sul concreto contenuto della clausola di mediazione. (…)”

L’intero articolo è reperibile gratuitamente al seguente link.

Si ricorda inoltre che nella stessa Rivista è disponibile il recentissimo contributo


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 50/2013
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com



** Dottore di ricerca IAPR e Cultore di Diritto processuale civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile; Coordinatore Redazionale La Nuova Procedura Civile e Direttore scientifico Navigatore Settimanale del Diritto.
[1] In argomento si veda P. Lucarelli, Procedimento di mediazione e questioni di senso, in Foro it., 2011, V, p. 213 e G. Armone - P. Porreca, Costi della mediazione tra dubbi di costituzionalità e giustizia coesistenziale, in Foro it., 2011, V, p. 206.
[2] Così la Relazione illustrativa al Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in relazione all’art. 5, comma 1.
[3] In dottrina, peraltro, c’è chi ha ipotizzato una natura “sperimentale” dell’obbligatorietà della mediazione nell’ottica della diffusione della conoscenza del nuovo istituto, la quale “a rigime” dovrebbe invece essere legata alla totale libertà di scelta delle parti. R. Caponi, Mediazione: il quadro delle novità, in Foro it., 2011, V, p. 198.