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25 giugno 2013

51/13. Art. 84, D.L. n. 69 del 2013 (c.d. Decreto del fare) (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2013)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013, Suppl. Ordinario n. 50, il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 recanteDisposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto del fare).

Riportiamo di seguito il testo dell’art. 84, relativo alla mediazione civile e commerciale, così composto:
  • comma 1: modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (1);
  • comma 2: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2013

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)
Vigente al: 21-6-2013

…omissis…

Capo VIII

Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 84
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente periodo: "L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi
in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale"; allo stesso comma, sesto
periodo, dopo la parola "documento," sono inserite le seguenti
parole: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";
b) all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente
comma:
"1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e
finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.
179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.";
c) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole
"salvo quanto disposto" sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo
quanto previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le
parole "invitare le stesse a procedere alla" sono sostituite dalle
seguenti parole: "disporre l'esperimento del procedimento di"; allo
stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione
e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale."; allo
stesso comma, secondo periodo, le parole "L'invito deve essere
rivolto alle parti" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il
provvedimento di cui al periodo precedente indica l'organismo di
mediazione ed e' adottato"; allo stesso comma, terzo periodo, le
parole "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;
d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano"
sono aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo stesso comma, dopo la
lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei procedimenti
di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;";
e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto" sono
aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";
f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla
seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le parole "deposito della
stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il giudice
dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto
periodo del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2
dell'articolo 5,";
g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma: "1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai
fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89";
h) all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le
parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole: "un
primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le
parti le possibilita' di proseguire il tentativo di mediazione, non
oltre trenta";
i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.";
l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il
seguente periodo: "Prima della formulazione della proposta, il
mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all'articolo 13.";
m) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "Il verbale di
accordo," sono aggiunte le seguenti parole: "sottoscritto dagli
avvocati che assistono tutte le parti e";
n) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
"1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta felina l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando
il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita'
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente,
nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.";
o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.";
p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,";
allo stesso comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente
lettera: "d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle
ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2."; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti
commi: "5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non e'
dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con
il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo,
l'importo massimo complessivo delle indennita' di mediazione per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e'
di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per
le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di
valore sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore
superiore.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

…omissis…


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.