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3 novembre 2012

120/12. Organismi di Mediazione e Mediatori Civili: Manifestazione Nazionale di categoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 120/2012)


Il Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili, sotto lo slogan “IL FUTURO E' NELLE NOSTRE MANI” ha reso nota l’intenzione di indire una giornata di mobilitazione nazionale della categoria in seguito alla pronuncia della Consulta in ordine all’obbligatorietà della mediazione (1).

La declaratoria di illegittimità costituzionale – specifica al riguardo il sito web del Forum – “è sostanzialmente dipesa solo ed esclusivamente da un vizio procedimentale. La Corte si è soltanto limitata a rilevare un mero eccesso di delega”. Pertanto, “Gli Organismi di Mediazione ed i Mediatori Civili chiedono al Parlamento di rafforzare piuttosto che indebolire il principio di obbligatorietà” nonché di “intervenire immediatamente per riportare l’istituto della mediazione nei crismi costituzionali”.

Con comunicato stampa il Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili ha reso noto che la manifestazione si terrà in Roma il giorno 12 novembre 2012 in Piazza Montecitorio, nella zona consentita per le manifestazioni, salvo indicazioni contrarie della Questura, dalle ore 11:00 alle ore 16:00.
Nel corso della manifestazione, i mediatori, con la modalità speakers’ corner, spiegheranno ai politici, alla gente ed ai media le loro ragioni.

Con il medesimo comunicato stampa si pone inoltre in luce come “dall’introduzione del D.Lgs. 28/2010, oltre 900 Organismi di Mediazione hanno sostenuto investimenti economici per 600 milioni di euro, formato oltre 40.000 mediatori, assunto migliaia di persone con contratto a tempo indeterminato per lavori di segreteria, contribuito alla deflazione del carico giudiziario, lavorato per diffondere la cultura della conciliazione in ogni ambito della vita sociale”. Si invitano dunque “i politici a riflettere sulle conseguenze di quello che potrebbe accadere se si tornasse indietro” avvertendo che “tornare indietro sarebbe una follia che i cittadini, in questo grave periodo di crisi economica, non si possono assolutamente permettere di pagare”.

Il form per aderire alla manifestazione è reperibile al seguente link: http://www.forumnazionaledeimediatori.it/

Riportiamo di seguito il testo del Comunicato stampa della Segreteria Organizzativa del Forum nazionale dei mediatori, contenente anche le proposte di legge:
- EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’ - Proposto da: On.le Carmelo Briguglio (FLI) e On.le Sabatino Aracu (PDL);
- EMENDAMENTO ALLA LEGGE PER LO SVILUPPO - Proposto da: Sen. Stefano De Lillo (PDL).

(1) Si rimanda al riguardo alla sezione “SPECIALE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E CORTE COSTITUZIONALE” dell’Osservatorio Mediazione Civile.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 120/2012

Forum nazionale dei mediatori

COMUNICATO STAMPA

GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE DEI MEDIATORI

Il Forum Nazionale degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori Civili il giorno 12 novembre ha indetto una giornata di mobilitazione nazionale della categoria in Roma  per invitare a sostenere il Parlamento a salvare la “mediazione obbligatoria”, a seguito del comunicato stampa della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega del precedente Governo.
Salvo indicazioni contrarie della Questura, la manifestazione si terrà in Piazza Montecitorio, nella zona consentita per le manifestazioni, dalle  ore 11:00 alle ore 16:00, senza occupazione di suolo pubblico. I mediatori in tale circostanza, con la modalità speakers’ corner, spiegheranno ai politici, alla gente, ed ai media le loro ragioni.
I Mediatori invitano tutte le forze politiche a reintrodurre la mediazione obbligatoria ed a sostenere gli emendamenti che sinora sono stati presentati o alla Camera, nella legge di stabilità, o al Senato, nella legge per lo sviluppo economico.
Dall’introduzione del D.Lgs. 28/2010, oltre 900 Organismi di Mediazione hanno sostenuto investimenti economici per 600 milioni di euro, formato oltre 40.000 mediatori, assunto migliaia di persone con contratto a tempo indeterminato per lavori di segreteria, contribuito alla deflazione del carico giudiziario, lavorato per diffondere la cultura della conciliazione in ogni ambito della vita sociale.
I Mediatori invitano i politici a riflettere sulle conseguenze di quello che potrebbe accadere se si tornasse indietro, ad un sistema della Giustizia completamente paralizzato, esponendo, peraltro, lo Stato a possibili class action per milioni di euro.
Tornare indietro sarebbe una follia che i cittadini, in questo grave periodo di crisi economica, non si possono assolutamente permettere di pagare.

La Segreteria Organizzativa
Dott. Giammario Battaglia
Tel. 392/4646697

EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’

Proposto da:
On.le Carmelo Briguglio (FLI)
On.le Sabatino Aracu (PDL)

Il giorno 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte Costituzionale ha diffuso un comunicato stampa che recitava:

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.

Considerando che:

-il d.lvo 28/2010, nella sua parte in cui prevede la c.d. obbligatorietà, ha ingenerato un incolpevole affidamento in capo a numerosissimi Organismi di Mediazione (quasi mille) che hanno investito ingenti somme di capitale;

-i Tribunali non riescono a rispettare tempi ragionevoli per concludere i processi, così rendendo costantemente l’Italia destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte dell’Unione Europea;

-la ragionevole durata del processo, laddove violata, giustifica pretese economiche da parte dei cittadini, in base all’art. 2 della 24 marzo 2001, n. 89, che vengono erogate dal Ministero della Giustizia;

-la pronuncia della Corte Costituzionale, per come preannunciata con comunicato stampa, rischia di eliminare posti di lavoro ed aziende, esponendo lo Stato a possibili class action;

-la pronuncia della Corte Costituzionale ha rilevato solo un vizio in procedendo, ovvero un eccesso di delega;

si propone la seguente bozza di emendamento.

Conversione in Legge del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245.
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All’art. 34 viene aggiunto il comma 23 che recita:

L’art. 5 del Decreto Legislativo 4 maggio 2010, n. 28 è sostituito dal seguente:

Art. 5
Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
1bis. Per controversie in materia di condominio devono intendersi quelle che si concretizzano tra soggetti appartenenti alla medesima struttura condominiale, indipendentemente dal titolo o qualificazione dell’eventuale responsabilità; le controversie in materia di diritti reali non contemplano i modi di acquisto degli stessi; le controversie in materia di responsabilità medica riguardano sia la struttura sanitaria che il medico, indipendentemente dalla qualificazione pubblica o privata.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.


EMENDAMENTO ALLA LEGGE PER LO SVILUPPO

Proponente:
Sen. Stefano De Lillo (PDL)

Art. X Mediazione delle controversie civili e commerciali: condizione di procedibilità.

Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)      l’articolo 5 comma 1 è sostituto dal seguente:

“1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

b)      All’articolo 11, comma 1, dopo le parole “Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore” e prima delle parole “può formulare una proposta di conciliazione.”, sono inserite le seguenti: “, se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.