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3 luglio 2012

98/12. Improcedibilità della domanda, rito delle locazioni, udienza immediatamente successiva all’ordinanza di mutamento del rito (Osservatorio Mediazione Civile n. 98/2012)

=> Trib. Bari (sez. dist. Monopoli), 23 febbraio 2012

Pur avendo disposto con ordinanza, in seguito alla prima udienza, il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. (I), considerato che la controversia in tema di locazioni è oggetto di mediazione obbligatoria (II) ex artt. 2 e 5, co. 1 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 28 / 2010 (III), detta ordinanza va revocata, essendo possibile rilevare l’improcedibilità della domanda anche in questa sede (udienza immediatamente successiva all’ordinanza di mutamento del rito) in quanto la presente ordinanza costituisce una promanazione di detta prima udienza.

(I) Si veda l’art. 426 c.p.c. in Codice di procedura civile (fonte: IlProcessoCivile.com). 

(II) In tema di mediazione in materia di locazione si veda L’obbligatorietà della media-conciliazione nel processo locatizio ex art. 447-bis in Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 98/2012

Tribunale di Bari
sezione distaccata di Monopoli
23 febbraio 2012
Ordinanza

…omissis…

letti gli atti e sciolta la riserva che precede;

letta, in particolare, l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

visto l’art. 648 c.p.c.;

ritenuto che la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo possa essere concessa soltanto se, oltre alla circostanza che le eccezioni dell’opponente non siano fondate su prova scritta o non siano di pronta soluzione, sussista il requisito del fumus del diritto di credito azionato da parte opposta (cfr., tra le altre, Corte Cost. 89/295; 84/137; Trib. Alessandria 13.5.1997; Trib. S. Maria Capua Vetere 30.9.1999; Trib. Firenze 2.8.1991; Trib. Catania 31.8.1992);

ritenuto che, nella specie, le eccezioni sollevate da parte opponente in ordine alla sussistenza del credito non appaino, allo stato, meramente dilatorie e necessitino di un approfondimento istruttorio, sicché non ricorrono gli estremi per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

considerato che la presente controversia, che verte in tema di locazioni, è oggetto di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 28 / 2010, sicché va revocata l’ordinanza resa all’udienza del 16.2. 2012 nella parte in cui è stato disposto il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. con concessione dei termini alle parti per le prescritte integrazioni fino al 15.6.2012 (si noti che la presente ordinanza costituisce una promanazione di detta prima udienza, sicché anche in questa sede è possibile rilevare l’improcedibilità della domanda);

P.Q.M.

- rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

- revoca in parte qua la suddetta ordinanza e fissa l’udienza. del 4.10. 2012 per l’eventuale prosieguo, avvertendo le parti che la presente controversia è oggetto di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 e 4, lett. a) del d.lgs. n. 28 / 2010 .
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Monopoli, 23/2/2012.

Il Giudice Michele De Palma

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.