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29 settembre 2019

36/19. Accordo di mediazione, procedimento di omologa: esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto? (Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2019)

Di seguito quanto esposto dal Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 22 gennaio 2019 (Foglio Informativo n. 1-2/2019)

QUESITO
Circa il regime fiscale agevolato previsto in materia di mediazione civile, l’esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di cui all’art.17, d.lgs. 28/2010 può estendersi anche al procedimento di omologa?

RISPOSTA
del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile
In materia di mediazione, l’esenzione prevista dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al “procedimento di mediazione” che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione, e non può estendersi al procedimento di omologa che si pone al difuori della mediazione (Questa soluzione interpretativa, già espressa con nota del 28 febbraio 2018, ha ricevuto la condivisione dell’Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 956-3/2018: “il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione - che, infatti, si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione - né farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione”) (I) (II).

(I) Il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 36/2019

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