DIRITTO D'AUTORE


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25 giugno 2019

31/19. Più liti tra stesse parti, mancata partecipazione alla mediazione, sanzioni: attenzione alla domanda di mediazione e al verbale (Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2019)

=> Corte di appello di Genova, 29 novembre 2018

In caso di pluralità di procedure che vedevano contrapposte le medesime parti, deve sussistere anche la prova dell'esatto contenuto della domanda di mediazione e del suo specifico riferimento alla procedura in questione. Qualora invece si sia solo in presenza di un verbale del procedimento piuttosto generico, senza peraltro copia della domanda introduttiva della procedura, non è dato comprendere a quale delle diverse cause si riferisca; in tale situazione, non deve essere applicata la sanzione di cui all’art. 8 c. 4-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 31/2019

Corte di appello di Genova
Sentenza
29 novembre 2018

Omissis

Con atto di licenza per finita locazione e citazione per la convalida, nel luglio 2016, i sig.ri omissis, premesso: che omissis, alla cui morte erano succeduti omissis, erano comproprietarie di un immobile ad uso commerciale locato dal 1987 alla società omissis s.a.s. di omissis; che al socio accomandatario omissis, nel 1993, era succeduta la omissis; che in data 28.7.2015 era stata inoltrata disdetta dal contratto; convenivano in giudizio parte conduttrice, perché fosse convalidata la licenza per finita locazione per il 31.12.2016.
Si costituiva in giudizio la società omissis s.a.s. in persona omissis, socia accomandataria, eccependo che non vi era stata alcuna valida disdetta, sia perché la raccomandata 28.7.2015 proveniva dal difensore di parte locatrice, e non dalla stessa personalmente, sia perché essa era stata indirizzata a omissis s.a.s. di omissis, e proprio il omissis l'aveva ritirata, quando egli non era più accomandatario e non aveva alcun potere di ritirare gli atti per la società, mentre nessuna valida disdetta era giunta alla legale rappresentante omissis, per cui il contratto si era rinnovato per ulteriori sei anni.
Il primo Giudice ordinava il rilascio con esecuzione al 28.2.2017; quindi, disponeva il mutamento di rito e concedeva termine per il deposito di memorie. Omissis Parte conduttrice ribadiva le propri difese.
Con la sentenza qui appellata, il primo Giudice ritenuto che la disdetta era stata inoltrata alla società, seppure con un errore materiale; che la lettera di disdetta era stata ritirata dal omissis; che era irrilevante che egli non fosse il legale rappresentante; che l'atto era giunto alla sede della società; che il difensore aveva speso il nome dei clienti e solo loro potevano far valere il difetto di procura, procura che poteva essere rilasciata anche verbalmente; convalidava lo sfratto, condannando la società al rilascio alla data del 28.2.2017, ed al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello la società omissis s.a.s. lamentando:
1) l'erronea valutazione dei fatti e documenti, e il difetto di preventiva comunicazione di disdetta omissis.
2) la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Censura poi l'appellante che il primo Giudice abbia ritenuta ingiustificata la sua mancata partecipazione al giudizio di mediazione, mentre, invece, non vi era prova del luogo ove era avvenuta la comunicazione delle raccomandate di convocazione, nè da esse poteva evincersi a quali procedimento si riferisse l'invito, precisazione necessaria per la pluralità di giudizi che contrapponevano le odierne parti (compreso un procedimento di sfratto per morosità ancora pendente). Comunque, era errato anche il valore della controversia preso a base della determinazione del contributo unificato, che avrebbe dovuto determinarsi in Euro 49,00 e non in Euro.118,50 come fatto da controparte.
3) L'appellante ha poi censurato altri vari errori che omissis imputa alla frettolosità e superficialità della sentenza omissis.
Si sono costituiti in giudizio i locatori che hanno preliminarmente eccepito: a) come la mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ovvero la mancata iniziativa da parte della conduttrice circa detto procedimento rendesse improcedibile ogni sua domanda; b) come l'appello fosse, comunque, redatto in violazione dell'art. 342 c.p.c. , trattandosi di ripetizione delle difese già svolte in primo grado, sicché esso era inammissibile e improcedibile; nel merito, hanno riferito che, dopo l'inoltro della disdetta del luglio 2015, omissis, spendendo il nome di omissis sas aveva scritto ai locatori diverse lettere dal valore confessorio circa il suo ruolo nella società; ha ribadito come la notifica presso la sede della società sia pienamente valida se ritirata da chi risulta addetto alla sede, essendo elemento irrilevante la convivenza o meno tra i due soci, che essi appellati, comunque, avevano provato con il certificato anagrafico versato in atti. Né era importante l'errata indicazione di omissis s.a.s. di omissis, perché la disdetta aveva raggiunto lo scopo, essendo stata inoltrata e ricevuta alla sede sociale. Circa la legittimazione del difensore, hanno affermato che la disdetta può essere data dal difensore e ratificata validamente dai locatori a termine scaduto.
All'udienza di discussione del 31.10.2018 le parti si sono richiamate alle loro difese insistendo come in esse, e la causa è stata decisa dandosi lettura dell'allegato dispositivo.
Innanzitutto si rileva che l'eccezione preliminare svolte dagli appellati in merito all'improcedibilità delle domande avverse per mancata proposizione del procedimento di mediazione ex art. 5 c.2 D.Lgs. n. 28 del 2010, non può essere accolta, siccome tale eccezione è stata sollevata solo in questo grado, quindi, tardivamente.
Nè può ritenersi sussista la violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché, se è ben vero che l'atto di appello motivato deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, nel caso in esame, l'appellante contesta con sufficiente puntualità la sentenza impugnata nelle parti in ordine alle quali chiede che venga riformata, soddisfacendo, quindi, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c..
Circa i motivi di appello si osserva:
1) il difetto di preventiva comunicazione di disdetta omissis.
2) sulla mancata partecipazione al procedimento di mediazione.
Deve, invece, ritenersi fondata la doglianza in merito all'intervenuta applicazione dell'art. 8 c.4 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 , avendo la sentenza ritenuta ingiustificata la mancata partecipazione di omissis al giudizio di mediazione, e così avendola condannata al versamento del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Ritiene, infatti, il Collegio che, essendo pacifica la pluralità di procedure che vedevano contrapporsi le odierne parti, anche ritenuto che le raccomandate di convocazione per il procedimento di mediazione siano giunte presso la società, per esprimere un giudizio sulla ingiustificata assenza al procedimento, avrebbe dovuto sussistere anche la prova dell'esatto contenuto della domanda di mediazione e del suo specifico riferimento a questa procedura.
Invece, in atti risulta soltanto il verbale del procedimento (cfr. verbale omissis) piuttosto generico , sicchè non è dato comprendere a quale delle diverse cause si riferisca; nè risulta una copia della domanda introduttiva della procedura.
In tale situazione, il motivo di appello deve essere accolto, dichiarandosi che non deve essere applicata la suddetta sanzione.
3) Non meritano seguito, invece, le generiche doglianze su errori vari che affliggerebbero la sentenza.
Relativamente all'errore della data del contratto, si tratta di un mero errore materiale che non inficia la validità della pronuncia, poichè da esso non è derivato alcun errore circa la data di cessazione del contratto.
Quanto al fatto, poi, che nel dispositivo della sentenza sia stato convalidato lo sfratto per finita locazione, mentre tale pronuncia avrebbe dovuto assumersi con ordinanza ed inoltre, essendo la locazione ancora in corso, non avrebbe dovuto essere emessa una convalida di sfratto, si osserva che essendovi stato il mutamento di rito per l'opposizione di parte conduttrice, il giudizio ordinario così instaurato doveva concludersi con una sentenza, che è intervenuta, comunque, dopo che, come affermato nella parte motiva, il contratto era già cessato in data 31.12.2016. Avendo ritenuta infondata l'opposizione, quindi, non avrebbe che potuto confermarsi il provvedimento di rilascio già disposto con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c., essendo, comunque, evidente che la convalida dell'intimazione equivale ad una pronuncia di risoluzione del contratto.
In ordine, poi, alle prove dedotte, come già detto, si tratta di capitoli inammissibili omissis.
Nella prevalente soccombenza dell'appellante, le spese di lite gravano sulla stessa e si liquidano secondo il D.M. n. 55 del 2014 come segue: quanto al primo grado in complessivi Euro 3.400,00 per compensi (fase di studio Euro 620,00; fase introduttiva Euro.620,00; fase istruttoria Euro 1080,00; fase decisoria Euro 1080,00); quanto al secondo grado in complessivi Euro 3777,00 per compensi (fase di studio Euro 1080,00; fase introduttiva Euro. 877,00; fase decisoria Euro. 1820,00), oltre spese generali ed accessori di legge per i due gradi.

PQM

La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando; in parziale accoglimento dell'appello dichiara non applicabile la sanzione di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010; conferma le restanti statuizioni di merito; dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida a favore di parte appellata quanto al primo grado, in complessivi Euro 3.400,00 per compensi e quanto al presente grado in complessivi Euro 3.777,00, per compensi, oltre oneri accessori per i due gradi.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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