DIRITTO D'AUTORE


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25 giugno 2019

30/19. CNF su compatibilità tra avvocato o studio associato e qualità di socio di un organismo di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2019)

=> Consiglio Nazionale Forense, 23 novembre 2016

La qualità di socio di un organismo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 non è incompatibile con la professione di avvocato e gli studi associati possono essere soci dell’organismo di mediazione. Quanto però all’assunzione degli incarichi defensionali, l’avvocato deve pur sempre osservare i doveri previsti dal vigente codice deontologico nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense (I) (II).


(II) Tutti i documenti del Consiglio Nazionale Forense  in tema di mediazione sono reperibili nella pagina dell’Osservatorio dedicata al CNF.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 30/2019

Consiglio Nazionale Forense
(rel. Merli), n. 144
23 novembre 2016

Quesito n. 181, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma pone due quesiti: con il primo chiede di sapere se, alla luce di quanto previsto dall’art. 18 della legge n. 247/2012 e dell’art. 14 bis del D.M. n. 180/2014, l’esercizio della professione forense sia compatibile con la qualità di socio di un organismo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 e se gli studi legali associati possano essere, a loro volta, soci dei suddetti organismi. Chiede infine di sapere se, in caso di positivo riscontro al quesito che precede, gli avvocati soci dell’organismo e gli avvocati soci dello studio legale associato, che sia anche socio dell’organismo, non annoverati fra i mediatori del medesimo organismo, possano, davanti a quest’ultimo, assumere incarichi defensionali.

Consiglio nazionale forense (rel. Merli), 23 novembre 2016, n. 114

Alla luce dell’art. 18 della L. n. 247/2012 la qualità di socio di un organismo di mediazione non è incompatibile con la professione di avvocato. Gli studi associati possono essere soci dell’organismo di mediazione.
Per quanto riguarda il secondo quesito è sufficiente precisare che nello svolgimento dell’incarico professionale l’avvocato deve sempre osservare i doveri previsti dal vigente codice deontologico nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio. 

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