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30 maggio 2025

21/25. L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2025)

 

=> Tribunale di Modena 21 gennaio 2025


L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma (I).


(I) In argomento si segnala Alessandra GRASSI, MEDIAZIONE 3.0. La nuova mediazione telematica (2a Edizione aggiornata al Correttivo Cartabia ADR di cui al d.lgs. 27.12.2024, n. 216), Diritto Avanzato, Milano, 2025.

Si veda altresì il nuovo testo del d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 21/2025

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Modena

sentenza del 21 gennaio 2025


Omissis


1. Sull'eccezione di improcedibilità per mancato utile esperimento della mediazione.

L’eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per asserito irregolare espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria deve essere rigettata.

Omissis ha dedotto che il procedimento di mediazione, disposto con ordinanza omissis che onerava il convenuto opposto di attivare la fase della mediazione entro 15 giorni, sarebbe stato 4 di 10 irregolarmente espletato in quanto: a) l'istanza di mediazione depositata dall'opposto in data sarebbe stata notificata a parte opponente solo in data omissis; b) l'avv. omissis avrebbe partecipato al procedimento di mediazione, anche in rappresentanza sostanziale della parte assistita, senza essere munito di procura speciale sostanziale con riferimento allo specifico oggetto della mediazione né essendo autorizzato a disporre dei diritti in contesa.

L’eccezione è infondata.

Quanto al primo aspetto, l'opposto ha depositato l'istanza di mediazione entro il termine assegnato (omissis) e la notifica alla controparte è avvenuta in tempi ragionevoli (omissis), consentendo il regolare svolgimento del primo incontro in data omissis. Non si ravvisa quindi alcuna violazione che possa determinare l'improcedibilità della domanda.

Quanto al secondo profilo, dal verbale di mediazione emerge che il sig. omissis era personalmente presente all'incontro di mediazione, seppur collegato da remoto presso lo studio del proprio difensore. Tale circostanza è espressamente attestata dal mediatore nel verbale, ove si dà atto che "il sig. omissis è personalmente presente nel suo studio ma non disponendo di firma digitale non potrà firmare il presente verbale".

L’impossibilità di sottoscrivere digitalmente il verbale non inficia la validità della partecipazione personale della parte alla mediazione, essendo sufficiente che il verbale sia sottoscritto dal mediatore. Come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opposto, il verbale di mediazione è infatti un atto del gestore del percorso, cioè del mediatore, e per la sua validità è sufficiente la sua firma.

La procura rilasciata deve, inoltre, ritenersi idonea a legittimare la partecipazione del difensore al procedimento di mediazione, anche in rappresentanza della parte, in quanto manifesta la volontà del sig. omissis di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione in questione con conferimento al legale di ogni più ampio potere e facoltà di legge, nessuno escluso.

La condizione di procedibilità deve quindi ritenersi validamente assolta, essendosi svolto un effettivo tentativo di mediazione con la partecipazione di entrambe le parti, assistite dai rispettivi difensori, nel rispetto delle finalità dell'istituto che mira a favorire la composizione stragiudiziale delle controversie.

omissis


PQM


Il Tribunale omissis definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo omissis respinge l'eccezione di improcedibilità formulata dall'opponente; rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo omissis; accoglie la domanda di restituzione del deposito cauzionale e per l'effetto condanna a corrispondere in favore di omissis la somma di omissis oltre interessi legali dalla data del versamento del deposito sino al soddisfo. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico delle parti in misura paritetica nei rapporti interni.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.