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11 febbraio 2023

5/23. Inaugurazione dell’anno giudiziario 2023: la mediazione nella relazione di Pietro CURZIO, Primo Presidente della Corte di cassazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023)

Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2023, Roma, 26 gennaio 2023 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione) (I). 

Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013). 

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2.6. Mediazione e deflazione del contenzioso

Nelle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello, l’attenzione viene focalizzata sulla cd. giustizia complementare, nella quale vengono tradizionalmente ricomprese la negoziazione assistita e la mediazione, rilevando come queste forme di risoluzione alternativa delle controversie possono contribuire alla deflazione del contenzioso, con dei positivi effetti ulteriori connessi alla modalità compositiva della lite.

In questa prospettiva, la giustizia complementare, così come la più ampia categoria delle A.D.R., da un punto di vista culturale, viene ad affiancarsi e non a contrapporsi alla giurisdizione, di talché anche il giudice attraverso la mediazione demandata, o esperendo direttamente la conciliazione, può concorrere, promuovendo una dimensione non contenziosa, al conseguimento di quegli obiettivi condivisi di tempestiva soluzione del conflitto, oltre che della causa.

Nel primo semestre del 2022 le iscrizioni di mediazioni sono state 85.269, di cui 16.107 hanno riguardato mediazioni volontarie e per casi non esplicitamente riportati nell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018, vigente ratione temporis.

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Per favorire la mediazione, la riforma del 2022 ha previsto alcuni incentivi fiscali sotto forma di credito di imposta, se le parti raggiungono un accordo, e di esenzione dall’imposta di registro nonché modalità di ricorso al gratuito patrocinio (tema su cui già era già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2022).

Quanto alla negoziazione assistita va osservato che la stessa non ha avuto ampia applicazione, probabilmente per la rigidità del procedimento. La possibilità, prevista dal d.lgs. n. 149 del 2022, all’interno del procedimento di negoziazione assistita, di esperire un’istruttoria stragiudiziale potrebbe contribuire a favorirne l’applicazione.

Il d.lgs. n. 149 del 2022 (art. 9) ha poi stabilito che le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie di cui all’art. 409, cod. proc. civ., senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nell’ambito della negoziazione assistita ciascuna parte potrà essere assistita da almeno un avvocato (o da un consulente del lavoro) e all’accordo, così raggiunto, si applicherà l’articolo 2113, comma 4, cod. civ. Pertanto, l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita produrrà la medesima efficacia delle conciliazioni svolte nelle sedi cd. protette.

Le iscrizioni di mediazione dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, sono tendenzialmente oggetto di incremento, poiché sono aumentate le materie (oltre quelle già previste: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) in cui la mediazione è stabilita dalla legge come condizione di procedibilità.

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria, tuttavia, si segnala che al numero delle iscrizioni non corrisponde un prevalente numero di accordi raggiunti, mentre quando la mediazione è delegata dal giudice, anche se ancora in misura limitata, si riscontra la volontà delle parti di cercare di raggiungere l’accordo.

Il legislatore, con la novella del d.lgs. n. 28 del 2010, operata dal citato d.lgs. n. 149 del 2022, ha inteso attribuire specifico rilievo sia alla formazione del magistrato che alla valutazione dell’attività da quest’ultimo svolta in materia di conciliazione e mediazione delegata.

Si è infatti previsto (art. 5-quienquies del d.lgs. n. 28 del 2010) la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata; il rilievo per la valutazione di professionalità della formazione, del numero e della qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi; la rilevazione statistica delle ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e delle controversie definite a seguito della loro adozione.

Tali previsioni dovranno essere completate con la disciplina normativa secondaria adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Dalle Relazioni dei Presidenti delle Corti di appello si evince che oggetto di peculiare riflessione, anche nel Foro e nell’Accademia, è il rapporto tra l’art. 185-bis, cod. proc. civ., che regola la proposta di conciliazione che può essere formulata dal giudice, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, e l’art. 5-quater (già art. 5, comma 2), del d.lgs. n. 28 del 2010, che prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.

Quando ricorrere all’uno o all’altro istituto e quali siano i fattori che il giudice deve considerare per disporre la mediazione, anche in relazione alla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, sono rilevanti tema di attualità, in ordine al quale si segnala l’opportunità che siano sviluppate buone prassi applicative. 

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(I) La Relazione è consultabile integralmente al seguente URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2023.pdf 

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)