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12 ottobre 2021

37/21. Domanda riconvenzionale: sì alla mediazione c.d. obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2021)

=> Tribunale di Reggio Calabria, 30 marzo 2021 

Ritiene il Giudicante che il tentativo di mediazione deve essere esperito (anche) per la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in relazione a materie per le quali esso è obbligatorio, sia perché il termine “convenuto” è riferibile anche all’attore rispetto alla riconvenzionale, sia perché bisogna garantire parità di trattamento dell’attore posto che, ai fini della valutazione sulla necessaria attivazione del tentativo, occorre tener conto del contenuto della domanda e non della parte da cui essa proviene, sia – infine – perché la norma non esclude l’esperibilità del procedimento per le domande cumulate (I).  

(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 37/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Reggio Calabria
Sentenza
30 marzo 2021

Omissis

È dirimente rilevare l’improcedibilità della domanda di intimazione di sfratto per finita locazione svolta dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio, per omesso esperimento della procedura di mediazione ex art.5 comma 1 bis D.Lgs. n.28 del 2010, vertendosi in materia di controversie soggette a tale obbligatoria condizione di procedibilità, il cui mancato espletamento è preclusivo dell’esame del merito della lite.

Ed infatti, con ordinanza del 02.10.2018 è stato assegnato all’attrice il termine di 15 giorni per la proposizione della domanda di mediazione, ai sensi dell’articolato legislativo sopra indicato.

Orbene, ad esame degli atti risulta incontestata la circostanza che tale incombente non sia stato mai eseguito, né prima, né dopo la scadenza del termine indicato nel detto provvedimento; non v’è dubbio, d’altronde, che la materia locatizia sia annoverata tra le controversie soggette a mediazione obbligatoria, ex lege.

Ed infatti, il D.Lgs. n.28 del 2010, all’art.5 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto i contratti locativi, l’esperimento di un procedimento di mediazione, prevedendo, altresì, che qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest’ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento in parola.

La disposizione normativa in questione, infatti, recita: “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di...locazione...è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (comma 1)... I commi 1 e 2 non si applicano: b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile (comma 2)”.

Dunque, la domanda attrice deve essere dichiarata improcedibile.

Alle medesime conclusioni deve poi pervenirsi per ciò che concerne la domanda spiegata in via riconvenzionale dal La., non avendo quest’ultimo, a sua volta, esperito il tentativo di mediazione con riguardo alla domanda di riconoscimento in suo favore dell’indennità per l’avviamento commerciale pari a 18 mensilità.

Ed invero, ritiene il Giudicante che il tentativo di mediazione deve essere esperito (anche) per la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in relazione a materie per le quali esso è obbligatorio, sia perché il termine “convenuto” è riferibile anche all’attore rispetto alla riconvenzionale, sia perché bisogna garantire parità di trattamento dell’attore posto che, ai fini della valutazione sulla necessaria attivazione del tentativo, occorre tener conto del contenuto della domanda e non della parte da cui essa proviene, sia –infine- perché la norma non esclude l’esperibilità del procedimento per le domande cumulate (Trib.Bari 28.11.2016).

Avuto riguardo alla reciproca soccombenza, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio. 

PQM 

Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui all’epigrafe, così provvede; dichiara improcedibili la domanda principale e la domanda spiegata in via riconvenzionale, per le causali di cui in parte motiva; compensa interamente tra le altre parti le spese di giudizio.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.