Pagine

9 novembre 2020

44/20. Mancata partecipazione alla mediazione senza dare alcuna giustificazione: condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. (Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2020)

=> Tribunale di Roma, 7 luglio 2020

In merito all'esperimento della mediazione va rilevato che parte convenuta non ha partecipato agli incontri relativi alla fase di mediazione obbligatoria, e non ha dato alcuna giustificazione in merito (nonostante l'invito ai sensi di legge disposto dal Giudice). Tale comportamento omissivo rileva ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c. (nella specie il giudice, pertanto, condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. il convenuto a corrispondere a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata la somma di euro 2.500,00 a favore degli attori tutti).

(I) Si veda l’art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 44/2020
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Roma 
Sentenza 
7 luglio 2020 

Omissis

Per quanto riguarda la mediazione, va rilevato che il Supercondominio omissis non si è presentato sia all'incontro fissato in data 07.01.2016, in sede di prima mediazione, sia al successivo incontro del 22 luglio 2016 su disposizione dell'assegnatario del giudizio all'udienza del 12 luglio 2016.

Successivamente, il giudicante, con ordinanza del 22 giugno 2017, disponeva la riunione dei due procedimenti omissis.

Indi, all'udienza del 21.02.2019, assegnata definitivamente la causa all'attuale Giudice, precisate le conclusioni, il medesimo tratteneva la causa in decisione con i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle note conclusionali e repliche.

La domanda è fondata e merita accoglimento limitatamente a quanto di ragione.

L'istruttoria non ha avuto diversa istruzione e ben può essere decisa allo stato della documentazione versata e dalla svolta consulenza omissis.

In merito all'esperimento della mediazione va rilevato che parte convenuta non ha partecipato agli incontri relativi alla fase di mediazione obbligatoria, e non ha dato alcuna giustificazione in merito, nonostante l'invito ai sensi di legge disposto dal Giudice all'udienza del 12 luglio 2016.

Tale comportamento omissivo rileva ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.

Quanto alla domanda relativa al distacco dall'impianto centralizzato, deve premettersi che la rinuncia unilaterale del singolo condomino al riscaldamento condominiale mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima e rientra nelle ordinarie prerogative del partecipante alla comunione condominiale, ex art. 1102 c.c., laddove essa non comporti né aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del servizio centralizzato, né squilibri termici per l'erogazione del servizio e sempre che un regolamento di natura contrattuale non inibisca l'esercizio di detta facoltà dominicale; eventuale deliberazione assembleare che, non sussistendo le indicate condizioni ostative, manifesti diniego al suo esercizio deve ritenersi nulla (v. Cass. 30.03.2006 n. 7518; Cass. 21.05.2001 n.6923).

In tal caso graverà sul condomino distaccatosi l'onere partecipativo alle sole spese per la conservazione dell'impianto, ai sensi dell'art. 1118 c.c., e con esclusione di dovere contributivo alcuno per gli esborsi afferenti l'utilizzo del servizio comune (v. Cass. 25.02.2004 n. 5974), fatta eccezione per i così detti consumi involontari.

Tali principi possono integralmente applicarsi, mutatis mutandis, alla fattispecie del supercondominio che vede ciascun condominio, che ne integra la struttura, nella posizione di condomino.

Ciò premesso, deve rilevarsi che l'espletata c.t.u., condotta in modo puntuale e dettagliato, immune da vizi logici, e tecnici, ha accertato che il distacco che i condomini attori della palazzina degli attori facente parte del supercondominio convenuto hanno operato, dall'impianto centralizzato di riscaldamento annesso alla struttura supercondominiale non cagionava, agli altri plessi condominiali che continuavano ad usufruirne, nocumento alcuno in termini di squilibrio termico.

Ma ha voluto considerare il consumo di combustibile sia pure defalcando la percentuale prevista dal 14 al 10%, in relazione ai consumi involontari del sistema energetico, rappresentato dall'impianto centralizzato costituito dalla caldaia CT 19, ove evitare aggravi di spesa ai condomini rimasti allacciati al centralizzato stesso.

Pertanto, soddisfatte, in tali termini, le condizioni che devono sussistere per rendere legittimo e consentito il distacco, deve conseguentemente escludersi alcun ulteriore obbligo contributivo degli attori a sopportare esborsi per la fruizione di un servizio al quale sono totalmente estranei fatta eccezione per quelli relativi al consumo di energia elettrica e ferma rimanendo la soggezione ai costi relativi ai consumi involontari.

Con tali precisazioni le impugnate statuizioni deliberative devono, pertanto, essere dichiarate illegittime poiché assunte in violazione del canone dettato dall'art. 1123, commi I e II, c.c..

Ne deriva che, in particolare, le delibere impugnate del 20.01.2015 e del 1.12.2015 sono da annullare, ex art. 1137 c.c., considerato che il Supercondominio convenuto ha addebitato agli attori una percentuale maggiore a quella che è stata accertata.

Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza del Supercondominio convenuto, anche in ordine agli esborsi per la CTU.

PQM

Definitivamente pronunciando, nelle cause riunite, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla la delibera omissis; accerta che il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato del Supercondominio omissis è legittimo, per quanto sopra esposto nella parte motiva; annulla altresì la delibera adottata dall'assemblea del Supercondominio omissis; pone definitivamente a carico del Supercondominio convenuto, impersonato dall'amministratore p.t, le spese per la svolta CTU; condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c. il Supecondominio convenuto, in persona dell'amministratore p.t. a corrispondere a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata per non aver partecipato senza giustificazione alcuna, alla mediazione obbligatoria, nonostante l'invito del giudicante, che si liquida in euro 2.500,00 a favore degli attori tutti; condanna il Supercondominio convenuto alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in €. 4.800,00 a favore degli attori tutti, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.