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10 maggio 2020

24/20. Richiesta dei danni per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia: mediazione obbligatoria? (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2020)

=> Tribunale di Roma, 10 dicembre 2019, n. 23664

Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta sul presupposto che nel caso di specie fosse obbligatorio il previo esperimento del procedimento di mediazione, giacché la natura della controversia esula dal novero di quelle previste dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, venendo in rilievo domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità degli Istituti di credito convenuti per avere operato un'illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2020

Tribunale di Roma
Sentenza n. 23664
10 dicembre 2019

Omissis

La domanda è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta sul presupposto nel caso di specie fosse obbligatorio il previo esperimento del procedimento di mediazione, giacché la natura della controversia esula dal novero di quelle previste dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010, venendo in rilievo domanda di risarcimento del danno derivante dalla responsabilità degli Istituti di credito convenuti per avere operato un'illegittima segnalazione del nominativo dell'attrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Quanto all'ulteriore eccezione di rito, si è già disposto in sede di istruzione della causa in ordine al mutamento del rito, dato che il giudizio era stato erroneamente introdotto nelle forme previste dall'art. 10 del D. Lgs. 150/2011 in difetto dei presupposti.
La domanda risarcitoria è stata fondata sull'assunto che la Banca omissis e successivamente la omissis avessero illegittimamente mantenuto la segnalazione del nominativo della omissis in Centrale Rischi “a sofferenza”, in difetto dei presupposti, dato che una precedente posizione debitoria della medesima era stata definita a seguito di intervenuta transazione e la Banca omissis aveva prestato il proprio assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data omissis.
Invero, tale presupposto è risultato del tutto privo di riscontro probatorio all'esito dell'istruttoria omissis. Neppure alcuna prova dell'eventuale condotta negligente delle convenute può trarsi dal contenuto delle missive che le convenute hanno rispettivamente inviato all'attrice in data omissis, giacché in esse è fatto riferimento del tutto generico all'intervenuta cancellazione di una pregressa segnalazione a sofferenza senza alcuna specificazione della data in cui essa fosse intervenuta.
Ne discende che la pretesa risarcitoria risulta del tutto sfornita di prova nell'an.
Per tali ragioni, la domanda è respinta.
In ragione della soccombenza, la parte attrice va condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano nei confronti delle convenute nella complessiva misura di euro 12.000 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: respinge le domande proposte dalla parte attrice; condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida complessivi euro 12.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.