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11 ottobre 2019

38/19. Fissazione del primo incontro, spese di notifica alle parti: agevolazioni fiscali (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2019)

Di seguito quanto esposto dal Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile, con provvedimento 22 gennaio 2019 (Foglio Informativo n. 1-2/2019)

QUESITO
Ai fini del regime fiscale agevolato previsto in materia di mediazione civile dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, quando si intende iniziato il procedimento di mediazione?
Il regime fiscale agevolato previsto in materia di mediazione civile dall’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010 si esenzione anche all’attività di notificazione richiesta dal mediatore all’ufficiale giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro?

RISPOSTA
del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile.
Ai fini dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, il “procedimento” di mediazione si intende iniziato con la presentazione della domanda di mediazione. L’agevolazione prevista dalla norma include “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” che “sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.
La menzionata norma si applica, pertanto, anche all’attività di notificazione richiesta dal mediatore all’ufficiale giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro (I) (II).

(I) Il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2019
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)