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13 gennaio 2019

2/19. Mediazione attivata tardivamente (oltre i 15 giorni): no a nuovo termine e improcedibilità della domanda (Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2019)

=> Giudice di Pace di Nocera Inferiore, 22 gennaio 2018

Questo giudice ritiene che la mancata attivazione del procedimento di mediazione entro il termine di quindici giorni assegnato dal giudice e/o la tardività della proposizione dello stesso comporta la improcedibilità della domanda, in quanto il termine di 15 giorni previsto dal d.lgs.n. 28/2010 è perentorio, non potendosi sostenere che, in difetto di espressa previsione in tal senso, il termine in questione sarebbe di natura solo ordinatoria. Ciò in linea con il principio giurisprudenziale, secondo cui il termine perentorio può essere desunto, anche in via interpretativa, in base allo scopo e/o alla funzione che esso assolve (e che pertanto debba essere rigorosamente osservato). Non è quindi consentito alle parti, allo spirare del termine, richiedere un nuovo termine per sanare l'inadempienza; una volta accertata tale violazione, al giudice è precluso ogni ulteriore accertamento e la domanda va dichiarata improcedibile (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 2/2019

Giudice di Pace di Nocera Inferiore
Sentenza
22 gennaio 2018

Omissis

Con atto di citazione regolarmente notificato, la società attrice, conveniva in giudizio omissis per sentirla condannare al pagamento della somma omissis a fronte di una scrittura privata stipulata in data 15.01.15 , ed a titolo di occupazione temporanea dell'immobile di omissis. L'attrice lamentava che nonostante la scrittura privata, e reiterati inviti, omissis non aveva provveduto al pagamento, motivo per cui adiva questa A.G. per ottenere tutela. Radicatasi la lite, si costituiva omissis che impugnava e contestava la domanda ed in primis eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il Giudice pertanto concedeva il termine previsto dalla legge per consentire alla società attrice di attivare la procedura di mediazione e rinviava il giudizio per tale incombente ad una udienza successiva. All'udienza all'uopo fissata, e previa esibizione delia documentazione al fine di verificare l'avvenuta mediazione, la società convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda, per il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura dì mediazione. La società attrice, resisteva ritenendo che il detto termine non è perentorio e pertanto ritenuta la causa istruita documentalmente, chiedeva rinvio per le conclusioni, il giudice all'udienza all'uopo fissata, previa precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa In decisione.

La domanda va dichiarata improcedibile.
Osserva il giudice che il D.Lvo n. 28/10 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo della mediazione obbligatoria, prevede che dal momento in cui il giudice dispone l'avvio della mediazione, la stessa debba essere attivata nel termine di giorni 15.
L'eccezione sollevata circa la tardività dell'avvio della procedura, oltre cioè i 15 giorni concessi dal giudice, implica a stabilire se il detto termine sia da considerarsi perentorio, oppure ordinatorio.
Orbene, in armonia con alcune pronunce della Suprema Corte e di merito, questo giudice ritiene che la mancata attivazione del procedimento di mediazione entro il detto termine e /o la tardività della proposizione dello stesso, comporta la improcedibilità della domanda, in quanto il termine di 15 giorni previsto dalla legge è perentorio, non potendosi sostenere che, in difetto di espressa previsione in tal senso, il termine in questione sarebbe di natura solo ordinatoria (Trib. Firenze sentenza del 04.06.2015). Ciò in linea con il principio giurisprudenziale, secondo cui il termine perentorio può essere desunto, anche in via interpretativa, in base allo scopo e/o alla funzione che esso assolve, e che pertanto debba essere rigorosamente osservato (Cass. Civile n.14624/2000; n.4530/2004). Non può revocarsi in dubbio che nella fattispecie il termine assegnato dal giudice non è stato rispettato, e ciò comporta la sanzione della improcedibilità della domanda, atteso che non è consentito alle parti, allo spirare del termine, richiedere un nuovo termine per sanare l'inadempienza. L'onere di attivare la mediazione disposta dal giudice grava, infatti, sulla parte che nella fattispecie ritiene di avere interesse al proseguimento del giudizio. Il mancato esperimento della mediazione o la tardiva attivazione, ha come conseguenza per tutte le parti la improcedibilità del giudizio, come disposto dal citato art. 5, II c., 1. n.28/2010, secondo cui "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello". Consegue che l'eccezione di improcedibilità è fondata e va accolta, in quanto l'esperimento della mediazione è stato attivato in ritardo, non avendo rispettato il termine di quindici giorni dall'ordinanza resa in udienza dal giudice, non tempestivamente rinnovato (C. Cass. sez. Il, 19 gennaio 2005 n. 1064). Deve pertanto concludersi che la mediazione disposta dal giudice e tardivamente attivata, comporta la sanzione della improcedibilità della demanda giudiziale. Ne consegue che una volta accertata tale violazione, al giudice è precluso ogni ulteriore accertamento e, pertanto la domanda va dichiarata improcedibile.
La novità della materia e la circostanza che non si è discesi nel merito della controversia fanno propendere questo giudice per la compensazione delie spese di lite.

PQM

Dichiara la domanda improcedibile; compensa le spese del giudizio. Dichiara la presente sentenza esecutiva, ex lege.
Così deciso in Nocera Inferiore il 22.01.2018
Il Giudice di Pace Dott.ssa Carmela Benigno

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. I collegamenti ipertestuali nel corpo della pronuncia sono a cura della Redazione dell’Osservatorio.