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7 novembre 2018

48/18. Mediazione e improcedibilità dell'appello: presenta personale, partecipazione non meramente formale, comunicazione al contumace (Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2018)

=> Corte d’appello di Napoli, 9 novembre 2017

Per poter ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la mediazione deve necessariamente svolgersi con la presenta personale di tutte le parti del processo, munite ciascuna dell’assistenza di avvocato iscritto all’albo; devono pertanto essere chiamate in mediazione anche le parti eventualmente rimaste contumaci, mediante comunicazione indirizzata personalmente con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010) (I).

La presenza delle parti in mediazione non può limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva finalizzata alla informazione ad opera del mediatore, giacché la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre ad incidere sulla procedibilità della domanda proposta con l’atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa e sanzionabile con la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010) (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2018

Corte d’appello di Napoli
Settima sezione civile
ordinanza
9 novembre 2017



AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.