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15 maggio 2018

25/18. Mediazione obbligatoria conclusasi con l’accordo: sì al gratuito patrocinio (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2018)

=> Tribunale di Trieste, 29 novembre 2017

Ritenuto che la mediazione obbligatoria (art. 5 d.lgs. 28/2010) sia sempre connessa e funzionale alla fase processuale, ancorché questa possa rimanere eventuale, in caso di raggiungimento del fine che si è preposto il Legislatore con l’istituto stesso, va affermato che l’art. 75 del D.P.R. n. 115/2002, in tema di ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, nella parte in cui prevede che essa è valida per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, debba essere interpretato nel senso che al suo interno sia compresa anche la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale (cfr. Tribunale di Firenze, ord. 13.12.2016). Va quindi accolta l’istanza, proposta dall’avvocato di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per la liquidazione del compenso professionale relativo all’attività svolta in sede di mediazione conclusasi col raggiungimento dell’accordo (I) (II).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2018

Tribunale di Trieste
Decreto
29 novembre 2017

Omissis

Il Presidente della sezione civile del Tribunale di Trieste, delegato alla trattazione degli affari civili di competenza del Presidente del Tribunale, vista l’istanza dell’avv. omissis, quale difensore di omissis, per la liquidazione del compenso professionale relativo all’attività svolta in sede di mediazione, obbligatoria, in vista della proposizione di una azione per la reintegrazione della quota di legittima, per la quale era stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del 18.2.2014;
visto l’accordo raggiunto in sede di mediazione;
ritenuto che la mediazione, siccome obbligatoria, sia sempre connessa e funzionale alla fase processuale, ancorché questa possa rimanere eventuale, in caso di raggiungimento del fine che si è preposto il Legislatore con l’istituto stesso;
stimato che l’articolo 75 del D.P.R. n.115/2002, in tema di ambito di applicabilità dell’ammissione al patrocinio, nella parte in cui prevede che essa è valida per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, debba essere interpretato nel senso che al suo interno sia compresa anche la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale, richiamando sul punto le condivise considerazioni di giurisprudenza di dottrina e merito (Tribunale di Firenze, ord. 13.12.2016, Pres. Est. Br., pluriedita, e che richiama altro precedente dello stesso ufficio);
osservato che la liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri indicati degli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.M. 55/2014 (attività stragiudiziale), considerando il valore medio con riduzione alla metà ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/02;
apprezzata la natura dell’impegno professionale profuso da quanto emerge dalla documentazione allegata,
appare congruo liquidare all’Avv. omissis in relazione all’attività espletata la somma di Euro 4320 per compensi (scaglione da Euro 26.001,00 a 52.000,01 in base al valore della quota rivendicata, ridotti ad Euro 1.986,00 ex art. 130 cit., oltre alle spese generali pari al 7%, oltre IVA e CAP, senza aumento per la conciliazione, attesa la incompatibilità della voce con la procedura stessa, in quanto finalizzata proprio alla conciliazione;

tutto ciò premesso

conferma in via definitiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di nel procedimento suindicato; liquida omissis Euro 1.986,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 7%, oltre IVA e CAP.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. Il collegamento ipertestuale alla giurisprudenza richiamata è stato inserito a cura dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.