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21 marzo 2018

16/18. Opposizione a decreto ingiuntivo: onere della mediazione sul debitore e contrasto giurisprudenziale (Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2018)

=> Tribunale di Termini Imerese, 15 novembre 2017

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul debitore, in quanto parte che ha l’interesse ad introdurre il giudizio di cognizione, l’onere di avviare la mediazione (art. 5, d.lgs. 28/2010); ciò a pena del consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo (ex art. 653 c.p.c.) (I).
Alla luce del contrasto in giurisprudenza esistente sul punto, anche dopo la pronuncia della Cassazione da cui successive sentenze di merito si discostano, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite (II) (III) (IV).



(III) Per approfondimenti si veda:

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2018

Tribunale di Termini Imerese
Sentenza n. 1175
15 novembre 2017

La pronuncia per esteso è reperibile gratuitamente in La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.