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21 settembre 2017

47/17. La parte può farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore (Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2017)

=> Tribunale di Verona, 11 maggio 2017

La parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 (I) (II).




Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 47/2017

Tribunale di Verona
Sezione terza
Ordinanza
11 maggio 2017

Omissis

Rilevato che

la condizione di procedibilità non può ritenersi realizzata poiché al procedimento di mediazione espletato ante causam, su iniziativa dell’attrice, la convenuta non ha partecipato e l’attrice ha partecipato tramite soggetto non legittimato a rappresentarla;
va innanzitutto ribadito che, ad avviso di questo giudice, la parte può conferire procura speciale ad altro soggetto, compreso il suo difensore, per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione; non è infatti condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, invero prevalente, che, ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, assume come indispensabile la partecipazione delle parti personalmente (assistite dai difensori) e non solo quella dei loro difensori (sul punto in esame, ex multis, Trib. Firenze 19.3.2014 est. Breggia; Trib. Pavia 9.3.2015 est Marzocchi; Trib. Vasto 9.3.2015 est. Pasquale; Trib. Roma sez. III 19.2.2015; Trib. Roma, 14.12.2015); tale indirizzo infatti si fonda principalmente su un dato normativo letterale, ovvero i riferimenti che l’art.8 comma 1, del d.lgs. 28/2010, nel descrivere le modalità di svolgimento della mediazione, fa alla parte e al difensore quali soggetti che vi partecipano;
in contrario deve però osservarsi che né questa norma, né altre del d.lgs. 28/2010, prescrivono la presenza obbligatoria della parte alla procedura, cosicché ad essa deve riconoscersi natura semplicemente descrittiva di quello che il legislatore ha pensato poter essere lo sviluppo della procedura;
al contempo nessuna disposizione vieta alla parte di delegare alla partecipazione alla procedura il proprio difensore cosicché il fondamento normativo della possibilità di attribuire ad esso una procura a conciliare ben può essere rinvenuto del disposto dell’art.83 c.p.c; è proprio per questa ragione peraltro che quella facoltà viene solitamente inserita nelle procura alle liti;
la valorizzazione della peculiare funzione del primo incontro, quale momento non solo informativo ma anche facilitativo della conciliazione (ulteriore argomento addotto a sostegno della tesi qui criticata), poi non è da sola sufficiente a giustificare una deroga alla norma di carattere generale sopra citata;
sono però le conseguenze alle quali conduce l’opinione in esame a palesarne più chiaramente la fragilità; essa infatti determina una disparità di trattamento tra la parte che ha interesse alla realizzazione della condizione di procedibilità (generalmente si tratta della parte che intende agire in giudizio) e le sue controparti, perché sola la prima è esposta alla grave sanzione processuale ipotizzata;
a ben vedere, l’orientamento qui divisato favorisce addirittura l’atteggiamento dilatorio della parte convenuta poiché questa potrebbe continuare, per un periodo di tempo indefinito, o non preventivamente definito, a farsi rappresentare in mediazione dal proprio difensore, impedendo la realizzazione del presupposto processuale e con essa l’accesso alla giustizia dell’attore; proprio quest’ultima considerazione induce poi ad escludere che, anche a voler ritenere che il legislatore abbia previsto come obbligatoria la presenza personale della parte al procedimento di mediazione, l’inosservanza di tale prescrizione possa determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale, anche qualora fosse l’attore a partecipare alla mediazione tramite il suo difensore; del resto tale conseguenza non solo non è stata contemplata dal d.lgs. 28/2010 ma, a ben vedere, è stata da esso implicitamente ma chiaramente esclusa;
il legislatore infatti ha previsto per la parte che non partecipa in nessun modo, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria ex lege, e tiene quindi un comportamento più grave di quello della parte che ci partecipa tramite il proprio difensore, la sanzione della condanna al pagamento del contributo unificato e la possibilità per il giudice di desumere dal suo comportamento argomenti di prova;
tale impostazione viene però stravolta se si ricollega alla condotta meno grave una sanzione più severa della predetta quale l’improcedibilità della domanda.

Orbene, tutto ciò chiarito deve evidenziarsi come nel caso di specie l’attrice sia stata rappresentata nel procedimento di mediazione non dal suo difensore ma da un avvocato da questi delegato;
richiesta di documentare la procura in virtù del quale tale soggetto era intervenuto alla procedura stragiudiziale l’attrice ha prodotto un mandato alle liti nel quale essa aveva conferito al proprio difensore il potere di rappresentarla davanti al giudice nell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e di conciliare e transigere la controversia; è evidente quindi come nessuno specifico potere di partecipare al procedimento di mediazione essa avesse attribuito al proprio difensore e tantomeno quello di delegarlo a terzi.

PQM

Assegna alle parti termine di quindi giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 16 novembre 2017 h.09.30.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.